Cassazione Civile, Ordinanza n. 11641/2025 del 03/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
Un assicurato aveva ottenuto nei gradi di merito il riconoscimento della retrodatazione della pensione di vecchiaia a carico della Gestione separata al 1 ottobre 2007, data in cui sosteneva di aver già maturato i requisiti contributivi e di età cumulando contributi versati in più gestioni previdenziali, anziché alla data di presentazione della domanda amministrativa del 1 agosto 2016. L'INPS ha impugnato la decisione deducendo un unico motivo di ricorso per cassazione: violazione dell'art. 3 del d.m. n. 282/1996, assumendo che la pensione liquidata a carico della Gestione separata, quando l'assicurato si avvalga del computo anche dei contributi versati nell'assicurazione generale obbligatoria, non possa decorrere anteriormente alla data in cui viene esercitata l'opzione per la liquidazione a carico di tale gestione, perché solo da quel momento la contribuzione computata entra a far parte dell'ammontare contributivo utile alla prestazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS. Ha ritenuto fondato il motivo, richiamando il principio già affermato dalla propria giurisprudenza, secondo cui la decorrenza della pensione liquidata a carico della Gestione separata, in caso di computo dei contributi versati in altre gestioni, va individuata nella data di presentazione della domanda di opzione e non nel momento in cui l'assicurato abbia già raggiunto età e anzianità contributiva. Di conseguenza ha cassato la sentenza della Corte d'appello e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando la domanda di retrodatazione della pensione. Ha inoltre compensato integralmente le spese di tutti i gradi, valorizzando il fatto che l'orientamento applicato si era consolidato solo dopo la proposizione della domanda giudiziale.
Norme richiamate
art. 3 d.m. n. 282/1996
La decorrenza del trattamento pensionistico liquidato a carico della Gestione separata, quando si eserciti l'opzione per il computo di contributi versati in altre gestioni, coincide con la data di presentazione della domanda di opzione; solo da quel momento la contribuzione computata può concorrere alla formazione del montante utile alla liquidazione della pensione.
art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.
La causa è stata decisa in camera di consiglio con riserva di deposito dell'ordinanza nel termine previsto.
Massime di principio
- Quando la prestazione pensionistica a carico della Gestione separata richiede l'esercizio di un'opzione/computo di contributi maturati in altre gestioni, la decorrenza non può essere anticipata al momento in cui risultino astrattamente integrati i requisiti anagrafici e contributivi, ma deve essere ancorata alla domanda di opzione, perché solo da tale data la contribuzione esterna entra nel titolo pensionistico.
- Il diritto alla retrodatazione della pensione non sussiste se la normativa di settore collega espressamente la liquidazione alla data in cui l'assicurato manifesta la scelta per il computo; la maturazione sostanziale dei requisiti prima della domanda non è sufficiente a spostare la decorrenza.
- Se il giudice di merito non si conforma a un principio di diritto già consolidato sulla decorrenza della prestazione pensionistica, la sentenza può essere cassata e la causa decisa nel merito quando non siano necessari ulteriori accertamenti fattuali.
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