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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11637/2025 del 03/05/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

I ricorrenti avevano agito per ottenere il riconoscimento del diritto a essere avviati al lavoro nelle campagne antincendio per le annualità 2007, 2008, 2009, 2010, 2012 e 2013, per complessive 151 giornate. Sostenevano di avere svolto in tali anni un numero di giornate lavorative inferiore a quello dovuto e chiedevano, in conseguenza, la condanna delle amministrazioni convenute al risarcimento del danno patrimoniale, commisurato alle differenze retributive, alle indennità contrattuali e all’indennità di disoccupazione perduta. La Corte d'appello aveva confermato il rigetto della domanda. In cassazione i lavoratori proposero ricorso articolato in tre motivi, ma successivamente depositarono atto di rinuncia al ricorso, accettato dalle controparti.

La decisione

La Corte di cassazione ha preso atto dell'atto di rinuncia al ricorso, validamente formulato ai sensi dell'art. 390 c.p.c. e accettato dalle controparti, e ha dichiarato l'estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell'art. 391 c.p.c. Ha inoltre precisato che, in presenza di adesione alla rinuncia, non occorre statuire sulle spese e che non si applica l'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, poiché tale misura opera solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.

Norme richiamate

  • art. 390 c.p.c.

    consente la rinuncia al ricorso per cassazione; qui la rinuncia è stata ritenuta ritualmente proposta.

  • art. 391 c.p.c.

    in presenza di rinuncia al ricorso, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto.

  • art. 391, comma 4, c.p.c.

    se la rinuncia è accettata dalla parte controricorrente, non occorre provvedere sulle spese.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato non si applica in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, perché la norma riguarda solo rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, se proposta ritualmente e accettata dalle controparti, determina l'estinzione del giudizio senza decisione sul merito.
  • L'adesione alla rinuncia da parte del controricorrente esclude la necessità di provvedere sulle spese processuali.
  • L'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ha natura eccezionale e sanzionatoria e non può essere applicato oltre i casi espressamente previsti di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRetribuzione e TFR
RamiProcesso civileLavoro
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizione

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