Cassazione Civile, Ordinanza n. 14492/2024 del 23/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha rilevato che l'istanza del contribuente era corredata dalla documentazione richiesta dalla disciplina sulla definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti e dal pagamento di quanto dovuto. Ha quindi dichiarato estinto il giudizio, con spese a carico delle parti che le avevano anticipate. Non è stato esaminato nel merito il ricorso dell'Agenzia, perché la definizione agevolata ha determinato l'estinzione del processo.
Esito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per imposte dirette relativo all'anno d'imposta 2007, inizialmente annullato dalla CTP di Milano su ricorso del contribuente e poi confermato in appello dalla CTR Lombardia con rigetto dell'impugnazione dell'Agenzia delle Entrate. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione articolando due motivi: (1) nullità della sentenza regionale per motivazione apparente e violazione delle norme processuali sulla motivazione e sul contenuto della sentenza; (2) violazione di norme sostanziali del TUIR, sostenendo che la CTR avrebbe confuso la disciplina dei redditi delle società di capitali con quella dei redditi di capitale imputabili ai singoli soci. Successivamente, il contribuente ha depositato istanza di definizione agevolata della controversia ai sensi della normativa sopravvenuta sulle liti pendenti, allegando la domanda, la prova della trasmissione all'Agenzia e la quietanza del pagamento integrale; poi ha chiesto la declaratoria di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Norme richiamate
art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato dalla ricorrente come parametro sulla motivazione della sentenza tributaria, in relazione alla dedotta motivazione apparente
richiamato dalla ricorrente in combinazione con le norme sulla motivazione per censurare il contenuto della decisione della CTR
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
richiamato dalla ricorrente per denunciare la nullità della sentenza per motivazione apparente
art. 111, comma 7, Cost.
richiamato dalla ricorrente quale parametro costituzionale del dovere di motivazione
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
invocato per la censura di nullità della sentenza impugnata
richiamati per dedurre l'erronea sovrapposizione tra regole sui redditi delle società di capitali e sui redditi di capitale imputati ai soci
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
invocato per la denuncia di violazione e falsa applicazione di norme di diritto sostanziale
art. 1, commi 186-202, l. n. 197 del 2022
base normativa della definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti
art. 1, commi 197 e 198, l. n. 197 del 2022
prevedono l'onere di deposito della domanda di definizione e della prova del versamento, nonché la declaratoria di estinzione del processo
art. 20, comma 1, lett. c), d.l. n. 34 del 2023
modifica la disciplina della definizione agevolata richiamata dalla Corte
art. 1, comma 200, l. n. 197 del 2022
disciplina il diniego della definizione agevolata e la sua impugnabilità
art. 1, comma 201, l. n. 197 del 2022
prevede che il diniego della definizione è motivo di revocazione del provvedimento di estinzione
Massime di principio
- Quando il contribuente aderisce alla definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti e deposita tempestivamente la domanda insieme alla prova del pagamento dovuto, il giudizio deve essere dichiarato estinto.
- La declaratoria di estinzione per definizione agevolata assorbe l'esame dei motivi di ricorso, che non vengono scrutinati nel merito.
- La disciplina della definizione agevolata richiede, ai fini dell'estinzione, il deposito presso l'organo giurisdizionale della domanda di definizione e della ricevuta del versamento, entro il termine previsto dalla legge.
- L'eventuale diniego della definizione segue un autonomo regime impugnatorio ed è, per i processi già estinti, motivo di revocazione del provvedimento che ha dichiarato l'estinzione.
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