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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14492/2024 del 23/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha rilevato che l'istanza del contribuente era corredata dalla documentazione richiesta dalla disciplina sulla definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti e dal pagamento di quanto dovuto. Ha quindi dichiarato estinto il giudizio, con spese a carico delle parti che le avevano anticipate. Non è stato esaminato nel merito il ricorso dell'Agenzia, perché la definizione agevolata ha determinato l'estinzione del processo.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento per imposte dirette relativo all'anno d'imposta 2007, inizialmente annullato dalla CTP di Milano su ricorso del contribuente e poi confermato in appello dalla CTR Lombardia con rigetto dell'impugnazione dell'Agenzia delle Entrate. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione articolando due motivi: (1) nullità della sentenza regionale per motivazione apparente e violazione delle norme processuali sulla motivazione e sul contenuto della sentenza; (2) violazione di norme sostanziali del TUIR, sostenendo che la CTR avrebbe confuso la disciplina dei redditi delle società di capitali con quella dei redditi di capitale imputabili ai singoli soci. Successivamente, il contribuente ha depositato istanza di definizione agevolata della controversia ai sensi della normativa sopravvenuta sulle liti pendenti, allegando la domanda, la prova della trasmissione all'Agenzia e la quietanza del pagamento integrale; poi ha chiesto la declaratoria di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Quando il contribuente aderisce alla definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti e deposita tempestivamente la domanda insieme alla prova del pagamento dovuto, il giudizio deve essere dichiarato estinto.
  • La declaratoria di estinzione per definizione agevolata assorbe l'esame dei motivi di ricorso, che non vengono scrutinati nel merito.
  • La disciplina della definizione agevolata richiede, ai fini dell'estinzione, il deposito presso l'organo giurisdizionale della domanda di definizione e della ricevuta del versamento, entro il termine previsto dalla legge.
  • L'eventuale diniego della definizione segue un autonomo regime impugnatorio ed è, per i processi già estinti, motivo di revocazione del provvedimento che ha dichiarato l'estinzione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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