Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 31561/2024 del 09/12/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (medico)

La controversia

La controversia nasce dal mancato tempestivo reinserimento di un medico negli elenchi della medicina specialistica ambulatoriale dopo la cessazione del precedente rapporto di lavoro dipendente, con conseguente ritardo nell’attribuzione dell’incarico e delle ore di attività. Il medico aveva chiesto il ripristino della posizione convenzionale a seguito della normativa che prevede il reinserimento, a domanda, del sanitario cancellato dagli elenchi per avere optato per il rapporto di lavoro dipendente. La Corte d’appello aveva riconosciuto il diritto al reinserimento e condannato l’azienda sanitaria al risarcimento del danno per il periodo di ritardo. In cassazione, l’azienda ha dedotto: 1) violazione del giudicato formatosi su una precedente sentenza del Tribunale, sostenendo che esso avrebbe riguardato solo il reinserimento negli elenchi e non l’attribuzione dell’incarico; 2) violazione degli accordi collettivi nazionali, insistendo sulla distinzione tra fase di inserimento in graduatoria e fase di conferimento dell’incarico; 3) violazione dell’art. 2697 c.c. e dell’accordo collettivo del 2 febbraio 1996, assumendo che spettasse al medico provare la disponibilità delle ore e non all’azienda dimostrare il diritto poziore di altro medico. Il medico, con ricorso incidentale, ha sostenuto che la precedente azione giudiziale avrebbe interrotto anche la prescrizione del diritto al risarcimento del danno, poiché connesso alla medesima vicenda.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale sia quello incidentale. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo dell’azienda perché non si confrontava con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata, che non aveva fondato il diritto al risarcimento direttamente sul giudicato, ma su ulteriori valutazioni circa l’illegittimo ritardo nel reinserimento. Ha respinto il secondo motivo, affermando che il reinserimento a domanda ex d.l. n. 324 del 1993 non comporta l’inserimento in una graduatoria da formare, ma il ripristino dell’iscrizione negli elenchi nella posizione già rivestita, senza ulteriori valutazioni amministrative, e che il sanitario agisce per il ripristino di un rapporto già esistente. Ha respinto il terzo motivo, osservando che, esclusa la necessità di dimostrare una fase preliminare di graduatoria, correttamente la Corte territoriale aveva posto a carico dell’azienda l’onere di provare il diritto poziore del medico a cui erano state attribuite le ore aggiuntive. Ha respinto anche il ricorso incidentale, perché la precedente domanda giudiziale di reinserimento non era idonea a interrompere la prescrizione del distinto diritto al risarcimento, non sussistendo uno stretto nesso di causalità o un logico sviluppo tra le due domande. Le spese sono state integralmente compensate e, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, è stato dato atto dell’obbligo del versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2909 c.c.

    Richiamato ai fini del giudicato sostanziale, ma la Corte ha escluso che la precedente sentenza avesse coperto la pretesa risarcitoria.

  • art. 287 c.p.c.

    Citato nel motivo sul giudicato, senza che la Corte vi fondi specifiche statuizioni.

  • art. 288 c.p.c.

    Citato nel motivo sul giudicato, senza decisività autonoma nella motivazione.

  • art. 324 c.p.c.

    Richiamato per delimitare il giudicato formale e sostanziale della precedente decisione.

  • art. 12 disp. prel. c.c.

    Citato nel primo motivo; non assume autonoma centralità nella decisione.

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    Usato come parametro dei motivi per violazione di legge.

  • art. 2697 c.c.

    L’onere della prova è stato posto a carico dell’azienda quanto al diritto poziore del terzo medico sulle ore aggiuntive.

  • d.l. 27 agosto 1993, n. 324, art. 1, comma 16, conv. con modif. dalla L. 27 ottobre 1993, n. 423

    "è, a domanda, reinserito negli anzidetti elenchi"

    Il reinserimento a domanda riguarda il ripristino dell’iscrizione negli elenchi della medicina convenzionata, non l’accesso a una nuova graduatoria o una nuova fase costitutiva del rapporto.

  • L. 30 dicembre 1991, n. 412, art. 4, comma 7

    È la norma che aveva determinato la cancellazione dagli elenchi per opzione del medico per il rapporto dipendente.

  • art. 10 dell'accordo collettivo nazionale del 2 febbraio 1996

    Richiamato per la priorità nell’assegnazione dei turni successivamente resisi disponibili al sanitario già operante in ambito zonale e solo ambulatoriale.

  • artt. 9, 10 e 11 d.P.R. n. 316 del 1990

    Richiamati dall’azienda per sostenere la distinzione tra formazione dell’elenco e conferimento dell’incarico, ma la Corte non ha aderito a tale lettura.

  • artt. 9 e 10 d.P.R. n. 271 del 28 luglio 2000

    Richiamati in via difensiva per la medesima distinzione procedimentale, ritenuta non decisiva.

  • artt. 22 e 23 A.C.N. 23 marzo 2005

    Richiamati dall’azienda per sostenere la scansione in due fasi del rapporto convenzionale.

  • artt. 22 e 23 A.C.N. 29 luglio 2009, integrato dall’A.C.N. 8 luglio 2010

    Richiamati dall’azienda, ma ritenuti non pertinenti alla fattispecie oggetto di causa.

  • art. 2943 c.c.

    La domanda giudiziale interrompe la prescrizione solo per i diritti che si ricolleghino con stretto nesso di causalità al rapporto cui essa inerisce.

  • art. 2945 c.c.

    La Corte ne richiama l’effetto interruttivo della domanda, ma lo circoscrive ai diritti conseguenti alla stessa vicenda.

  • art. 5 L. 20 marzo 1865, n. 2248, all. E

    Richiamato per affermare il potere del giudice ordinario di disapplicare l’atto amministrativo illegittimo nel rapporto privatistico convenzionale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Il medico cancellato dagli elenchi della medicina convenzionata per aver optato per il rapporto di lavoro dipendente ha, al cessare di tale rapporto, un diritto al reinserimento a domanda negli elenchi nella posizione già rivestita, senza che l’amministrazione possa riaprire una nuova fase comparativa o di graduatoria.
  • Il reinserimento negli elenchi della medicina specialistica non coincide con la costituzione ex novo del rapporto, ma con il ripristino di un rapporto già in essere; perciò la disciplina procedimentale propria della formazione iniziale della graduatoria non è automaticamente applicabile.
  • Quando il diritto al ripristino del rapporto sia già stato accertato, l’amministrazione che invochi l’assenza di ore disponibili o l’assegnazione delle stesse a terzi deve dimostrare il titolo preferenziale del terzo assegnatario, non potendo ribaltare sul sanitario l’onere di provare la disponibilità delle ore come fatto impeditivo della propria pretesa.
  • La proposizione di una domanda giudiziale interrompe la prescrizione solo per i diritti che siano conseguenza immediata e diretta della medesima vicenda dedotta in giudizio, o che ne rappresentino il logico sviluppo; non produce effetto interruttivo per un autonomo diritto risarcitorio non ricompreso, neppure implicitamente, nella domanda originaria.
  • In sede di legittimità, la censura per violazione di giudicato è inammissibile se non si confronta con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata, soprattutto quando il giudice di merito abbia utilizzato il precedente giudicato solo come premessa fattuale e non come fondamento esclusivo della decisione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso civileBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della provaPrescrizione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.