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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28708/2021 del 18/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (agente riscossione)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione di un avviso di intimazione relativo a più cartelle di pagamento riferite ad anni d'imposta dal 1998 al 2004. Il contribuente ha dedotto il difetto di notifica delle cartelle presupposte e la conseguente prescrizione del credito erariale. La CTR aveva rigettato l'appello del contribuente ritenendo regolari le notifiche delle cartelle, eseguite direttamente per posta e, in alcuni casi, con consegna al portiere, e aveva escluso l'intervenuta prescrizione applicando il termine decennale. In cassazione sono stati proposti due motivi: con il primo si lamentava la violazione dell'art. 139 c.p.c. e del D.P.R. n. 546 del 1992, art. 62, sostenendo che, in caso di consegna al portiere del plico contenente cartelle inviate per posta, fosse necessaria la raccomandata informativa; inoltre si contestava l'interruzione della prescrizione per asseriti atti interruttivi. Con il secondo motivo si deduceva la violazione del D.P.R. n. 546 del 1992, art. 62, dell'art. 360 c.p.c. e dell'art. 2965 c.c., sostenendo che per i crediti erariali dovesse applicarsi la prescrizione quinquennale e non quella ordinaria decennale.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, osservando da un lato che la questione della mancata notifica degli atti interruttivi della prescrizione era stata ritenuta nuova in appello e non specificamente censurata, e quindi non poteva essere rivalutata; dall'altro che, per le notifiche dirette a mezzo posta effettuate dall'agente della riscossione ex art. 26 D.P.R. n. 602 del 1973, non si applica la disciplina della L. n. 890 del 1982 e non è necessaria la raccomandata informativa prevista dall'art. 139 c.p.c., anche quando il plico sia consegnato al portiere. Ha richiamato la giurisprudenza di legittimità e la sentenza della Corte costituzionale n. 175 del 2018, che ha ritenuto conforme a Costituzione il regime speciale della notifica diretta. Ha altresì ritenuto infondato il secondo motivo, affermando che la mancata impugnazione della cartella non comporta la conversione del termine di prescrizione breve in quello decennale ex art. 2953 c.c., ma non impedisce l'applicazione del termine sostanziale previsto per il singolo credito; nel caso esaminato la CTR aveva correttamente escluso che la prescrizione fosse quinquennale per il credito erariale in discussione. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna del ricorrente alle spese e con attestazione dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 139 c.p.c.

    Non si applica alla notificazione diretta a mezzo posta effettuata dall'agente della riscossione ex art. 26 D.P.R. n. 602 del 1973, anche quando il plico sia consegnato al portiere.

  • D.P.R. n. 546 del 1992, art. 62

    Richiamato nei motivi di ricorso come norma violata, ma non ritenuto fondante un diverso esito della controversia.

  • art. 57 D.P.R. n. 546 del 1992

    La censura relativa alla mancata notifica degli atti interruttivi è stata considerata nuova in appello e quindi inammissibile.

  • D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26

    Consente la notificazione diretta della cartella mediante raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso, per la consegna al portiere vale la data indicata nell'avviso di ricevimento e non occorre la disciplina dell'art. 139 c.p.c.

  • L. n. 890 del 1982, art. 14

    Conferma la possibilità per gli uffici finanziari di eseguire la notificazione a mezzo posta direttamente, senza necessità di osservare la disciplina della notificazione giudiziaria.

  • art. 2953 c.c.

    La scadenza del termine per proporre opposizione o impugnazione di un atto di riscossione non comporta la conversione della prescrizione breve in quella ordinaria, salvo che intervenga un titolo giudiziale definitivo.

  • D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5

    La decadenza dall'opposizione alla cartella produce l'irretrattabilità del credito, ma non la conversione della prescrizione ai sensi dell'art. 2953 c.c.

  • L. n. 335 del 1995, art. 3, commi 9 e 10

    Richiamata per il termine prescrizionale breve dei crediti contributivi nella giurisprudenza delle Sezioni Unite, quale parametro generale sull'assenza di conversione automatica della prescrizione.

  • D.L. n. 78 del 2010, art. 30, convertito dalla L. n. 122 del 2010

    Individuato nella giurisprudenza richiamata come disposizione che ha sostituito la cartella di pagamento con l'avviso di addebito INPS per i crediti previdenziali.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    Fondamento dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17

    Ha introdotto l'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nella notificazione diretta a mezzo posta della cartella di pagamento ex art. 26 D.P.R. n. 602 del 1973, eseguita dall'agente della riscossione, non si applicano le formalità proprie della notificazione a mezzo ufficiale giudiziario; pertanto, in caso di consegna al portiere, non è necessaria la raccomandata informativa prevista dall'art. 139 c.p.c.
  • La disciplina speciale della riscossione coattiva delle imposte legittima un procedimento notificatorio semplificato, purché resti garantita al destinatario un'effettiva possibilità di conoscenza dell'atto.
  • La mancata impugnazione nei termini di un atto di riscossione non determina, di per sé, la conversione della prescrizione breve nel termine ordinario decennale ex art. 2953 c.c.; tale conversione opera solo in presenza di un titolo giudiziale definitivo.
  • In materia di riscossione mediante ruolo, il termine di prescrizione applicabile resta quello sostanziale previsto per il singolo credito; l'inerzia del debitore nel proporre opposizione non può ridurre né alterare il termine di prescrizione stabilito dalla legge sostanziale.
  • Le questioni nuove introdotte per la prima volta in appello, in violazione del divieto di nova del processo tributario, non possono essere utilmente riproposte in cassazione se non specificamente censurate come errore della sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneNotificazioniImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaPrescrizioneDecadenza

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