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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34426/2025 del 28/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Il titolare di una ditta individuale aveva impugnato un avviso di accertamento con cui l'Ufficio aveva recuperato a tassazione, per l'anno d'imposta 2013, maggior reddito determinato in via analitico-induttiva ai sensi dell'art. 39, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 600/1973, ai fini IRPEF, IVA e IRAP. La CTP aveva accolto il ricorso, ma la CTR aveva riformato la decisione ritenendo legittimo l'accertamento. In cassazione il contribuente ha dedotto, con il primo motivo, nullità della sentenza per motivazione apparente/inesistente ex artt. 132 c.p.c. e 36 d.lgs. n. 546/1992, lamentando che la CTR non avesse affrontato il punto centrale della controversia, cioè il corretto numero di pneumatici destinati allo smaltimento e la conseguente quantificazione del maggior reddito. Con il secondo motivo ha denunciato violazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c., oltre a norme costituzionali e convenzionali sul giusto processo, per non avere la CTR valutato né il prospetto del PVC utilizzato dall'Ufficio, né il diverso prospetto prodotto dal contribuente per ricostruire il numero effettivo dei pneumatici.

La decisione

La Corte ha rigettato l'istanza di rinvio per conciliazione perché non era stato raggiunto alcun accordo conciliativo, ma solo manifestata disponibilità a trattare, e la normativa richiamata non consentiva il semplice rinvio dell'udienza. Sul ricorso, ha ritenuto fondato il primo motivo: la motivazione della CTR era apodittica e meramente assertiva, priva dell'indicazione della fattispecie concreta e di un esame puntuale della questione decisiva del numero di pneumatici smaltiti e della relativa base presuntiva dell'accertamento. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. Conseguentemente la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973

    norma posta a base dell'accertamento analitico-induttivo del maggior reddito

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato come parametro della nullità per motivazione mancante o apparente

  • art. 36 d.lgs. n. 546/1992

    richiamato quale norma sulla motivazione delle sentenze tributarie

  • art. 2697 c.c.

    richiamato dal ricorrente sul riparto dell'onere della prova, ma il motivo relativo è rimasto assorbito

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente per la dedotta mancata valutazione delle prove

  • art. 111 Cost.

    richiamato come parametro del minimo costituzionale della motivazione e del giusto processo

  • art. 24 Cost.

    richiamato dal ricorrente a tutela del diritto di difesa

  • art. 6 CEDU

    richiamato dal ricorrente a tutela del giusto processo

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    norma invocata per il vizio di nullità della sentenza

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    richiamato dalla Corte per delimitare il sindacato di legittimità sulla motivazione al minimo costituzionale

  • art. 12 preleggi

    richiamato per l'interpretazione della riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c.

  • art. 48 d.lgs. n. 546/1992

    norma sulla conciliazione giudiziale; non consente il rinvio dell'udienza in assenza di accordo conciliativo

  • art. 48-bis d.lgs. n. 546/1992

    richiamato in contrapposizione, per l'ipotesi di conciliazione in udienza e la possibilità di rinvio prevista in quel diverso caso

  • art. 16 d.lgs. n. 81/2025

    richiamato per l'applicabilità dell'art. 48 d.lgs. n. 546/1992 al giudizio in corso, essendo stato eliminato il limite temporale

  • art. 4, comma 2, d.lgs. n. 220/2023

    norma modificata dal d.lgs. n. 81/2025, con eliminazione del limite temporale richiamato dalla Corte

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, dopo la riforma dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., è denunciabile solo la motivazione che manchi del tutto, sia solo apparente, presenti un contrasto irriducibile o risulti obiettivamente incomprensibile; non è più censurabile la mera insufficienza o contraddittorietà della motivazione.
  • La motivazione è apparente quando, pur esistendo graficamente, non consente di comprendere l'iter logico seguito dal giudice e non rende percepibile il fondamento della decisione, specie se omette di confrontarsi con il punto decisivo della controversia.
  • In materia di accertamento tributario fondato su presunzioni, la decisione di merito deve esplicitare in modo puntuale i dati fattuali rilevanti e le ragioni della ricostruzione presuntiva, non potendo limitarsi a formule generiche o assertive.
  • La mera disponibilità delle parti a tentare una conciliazione non equivale a un accordo conciliativo già raggiunto; in assenza di accordo, non può disporsi il rinvio dell'udienza sulla sola base dell'istanza congiunta.
  • Quando un motivo di ricorso investe un vizio logicamente preliminare e decisivo, l'accoglimento di quel motivo assorbe l'esame degli ulteriori motivi incompatibili o superflui.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioAccertamento
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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