Cassazione Civile, Ordinanza n. 34426/2025 del 28/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Il titolare di una ditta individuale aveva impugnato un avviso di accertamento con cui l'Ufficio aveva recuperato a tassazione, per l'anno d'imposta 2013, maggior reddito determinato in via analitico-induttiva ai sensi dell'art. 39, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 600/1973, ai fini IRPEF, IVA e IRAP. La CTP aveva accolto il ricorso, ma la CTR aveva riformato la decisione ritenendo legittimo l'accertamento. In cassazione il contribuente ha dedotto, con il primo motivo, nullità della sentenza per motivazione apparente/inesistente ex artt. 132 c.p.c. e 36 d.lgs. n. 546/1992, lamentando che la CTR non avesse affrontato il punto centrale della controversia, cioè il corretto numero di pneumatici destinati allo smaltimento e la conseguente quantificazione del maggior reddito. Con il secondo motivo ha denunciato violazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c., oltre a norme costituzionali e convenzionali sul giusto processo, per non avere la CTR valutato né il prospetto del PVC utilizzato dall'Ufficio, né il diverso prospetto prodotto dal contribuente per ricostruire il numero effettivo dei pneumatici.
La decisione
La Corte ha rigettato l'istanza di rinvio per conciliazione perché non era stato raggiunto alcun accordo conciliativo, ma solo manifestata disponibilità a trattare, e la normativa richiamata non consentiva il semplice rinvio dell'udienza. Sul ricorso, ha ritenuto fondato il primo motivo: la motivazione della CTR era apodittica e meramente assertiva, priva dell'indicazione della fattispecie concreta e di un esame puntuale della questione decisiva del numero di pneumatici smaltiti e della relativa base presuntiva dell'accertamento. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. Conseguentemente la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973
norma posta a base dell'accertamento analitico-induttivo del maggior reddito
richiamato come parametro della nullità per motivazione mancante o apparente
richiamato quale norma sulla motivazione delle sentenze tributarie
richiamato dal ricorrente sul riparto dell'onere della prova, ma il motivo relativo è rimasto assorbito
richiamato dal ricorrente per la dedotta mancata valutazione delle prove
art. 111 Cost.
richiamato come parametro del minimo costituzionale della motivazione e del giusto processo
art. 24 Cost.
richiamato dal ricorrente a tutela del diritto di difesa
art. 6 CEDU
richiamato dal ricorrente a tutela del giusto processo
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
norma invocata per il vizio di nullità della sentenza
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
richiamato dalla Corte per delimitare il sindacato di legittimità sulla motivazione al minimo costituzionale
art. 12 preleggi
richiamato per l'interpretazione della riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c.
norma sulla conciliazione giudiziale; non consente il rinvio dell'udienza in assenza di accordo conciliativo
art. 48-bis d.lgs. n. 546/1992
richiamato in contrapposizione, per l'ipotesi di conciliazione in udienza e la possibilità di rinvio prevista in quel diverso caso
richiamato per l'applicabilità dell'art. 48 d.lgs. n. 546/1992 al giudizio in corso, essendo stato eliminato il limite temporale
art. 4, comma 2, d.lgs. n. 220/2023
norma modificata dal d.lgs. n. 81/2025, con eliminazione del limite temporale richiamato dalla Corte
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, dopo la riforma dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., è denunciabile solo la motivazione che manchi del tutto, sia solo apparente, presenti un contrasto irriducibile o risulti obiettivamente incomprensibile; non è più censurabile la mera insufficienza o contraddittorietà della motivazione.
- La motivazione è apparente quando, pur esistendo graficamente, non consente di comprendere l'iter logico seguito dal giudice e non rende percepibile il fondamento della decisione, specie se omette di confrontarsi con il punto decisivo della controversia.
- In materia di accertamento tributario fondato su presunzioni, la decisione di merito deve esplicitare in modo puntuale i dati fattuali rilevanti e le ragioni della ricostruzione presuntiva, non potendo limitarsi a formule generiche o assertive.
- La mera disponibilità delle parti a tentare una conciliazione non equivale a un accordo conciliativo già raggiunto; in assenza di accordo, non può disporsi il rinvio dell'udienza sulla sola base dell'istanza congiunta.
- Quando un motivo di ricorso investe un vizio logicamente preliminare e decisivo, l'accoglimento di quel motivo assorbe l'esame degli ulteriori motivi incompatibili o superflui.
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