DECRETO LEGISLATIVO 12 giugno 2025, n. 81
Disposizioni integrative e correttive in materia di adempimenti tributari, concordato preventivo biennale, giustizia tributaria e sanzioni tributarie.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl decreto corregge e coordina varie norme tributarie, con effetti per lo più dal 2025 o dal 2026: forfetari, ricariche EV, sanità, certificazioni uniche e precompilata, CPB, contenzioso, dogane, imposta di registro e accertamento con adesione. Prevede anche nuove scadenze e regole transitorie, e abroga il CPB per i forfetari dal 1° gennaio 2025.
Correttivo fiscale su adempimenti, concordato preventivo biennale, contenzioso e sanzioni
Correttivo fiscale su adempimenti, concordato preventivo biennale, contenzioso e sanzioni
Il decreto interviene su numerosi profili della disciplina tributaria, con finalità di coordinamento, semplificazione e correzione di testi normativi recenti. Le modifiche incidono su adempimenti, dichiarativi, concordato preventivo biennale, processo tributario, sanzioni, dogane e recupero di aiuti di Stato.
Regime forfetario e adempimenti dichiarativi
Per i contribuenti forfetari, fino all’approvazione dei nuovi coefficienti di redditività basati sulla classificazione ATECO 2025, continua ad applicarsi il coefficiente previsto dall’allegato 4 della legge n. 190 del 2014, secondo il codice attività della classificazione ATECO 2007.
In materia di certificazione unica e precompilata:
- nel 2025 la disciplina resta riferita all’anno in corso come periodo transitorio;
- dal 2026, le certificazioni uniche contenenti esclusivamente redditi di lavoro autonomo abituale o provvigioni non occasionali per commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento di affari devono essere trasmesse entro il 30 aprile dell’anno successivo;
- sempre dal 2026, la dichiarazione precompilata per i titolari di partita IVA è resa disponibile entro il 20 maggio.
Per le spese sanitarie, i soggetti tenuti all’invio al Sistema Tessera Sanitaria trasmettono i dati con cadenza annuale, a partire dai dati relativi al 2025, entro il termine stabilito da un decreto del Ministero dell’economia e delle finanze. Restano inoltre eliminate, per le prestazioni sanitarie verso consumatori finali, le menzioni ai soli periodi d’imposta 2019-2025, con estensione della previsione a regime.
Fatturazione elettronica e corrispettivi delle ricariche dei veicoli elettrici
Per le ricariche elettriche dei veicoli presso stazioni di ricarica rientranti nel regolamento (UE) 2023/1804, l’Agenzia delle entrate dovrà definire con provvedimento le informazioni da trasmettere, le regole tecniche, i termini di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi e le misure di sicurezza e inalterabilità dei dati. Il provvedimento deve essere adottato entro 180 giorni dall’entrata in vigore del decreto.
Versamenti IVA dei forfetari
I soggetti forfetari che effettuano acquisti di beni o servizi soggetti a inversione contabile, inclusi quelli intracomunitari, devono versare l’imposta entro il 16 del secondo mese successivo a ciascun trimestre solare.
Concordato preventivo biennale: abrogazioni, limiti e nuove regole
Il capo III del decreto legislativo n. 13 del 2024, relativo al concordato per i forfetari, è abrogato dal 1° gennaio 2025.
Per il concordato preventivo biennale, la disciplina viene modificata in più punti:
- l’imposta sostitutiva opzionale si applica entro il limite di un’eccedenza non superiore a 85.000 euro; oltre tale soglia, la parte eccedente è tassata con le aliquote ordinarie IRPEF o IRES;
- tale regola vale per le adesioni al biennio 2025-2026, se non già esercitate prima dell’entrata in vigore del decreto;
- vengono introdotte ulteriori cause di esclusione e cessazione per professionisti associati, società tra professionisti e società tra avvocati, con regole di coordinamento tra adesione individuale e adesione del soggetto collettivo;
- in via interpretativa, i conferimenti rilevanti ai fini delle cause di esclusione/cessazione sono solo quelli aventi ad oggetto azienda o ramo d’azienda;
- il termine di adesione passa dal 31 luglio al 30 settembre, con adattamento del riferimento al mese di scadenza;
- il parere del Garante privacy è richiesto solo se il decreto modifica il percorso metodologico di calcolo;
- la maggiorazione del costo del lavoro incrementale è resa rilevante nella determinazione del reddito concordato;
- per i contribuenti con alto livello di affidabilità fiscale vengono introdotti tetti massimi alla proposta di reddito concordato rispetto al reddito dichiarato, variabili in base al punteggio ISA;
- la decadenza dal concordato è estesa a specifiche ipotesi di mancato pagamento conseguente alla comunicazione di liquidazione;
- per le adesioni al biennio 2025-2026 sono previste varie decorrenze e regole transitorie.
Contenzioso tributario e accertamento con adesione
Il decreto apporta correzioni coordinate al processo tributario e al testo unico della giustizia tributaria, tra cui:
- chiarimenti sul deposito del documento analogico detenuto dal difensore;
- disciplina della deliberazione e lettura del dispositivo in camera di consiglio, con possibile deposito e comunicazione entro 7 giorni;
- soppressione del riferimento al “primo grado” in alcune norme;
- possibilità di notificare tramite PEC alcuni atti che prima richiedevano l’ufficiale giudiziario;
- applicazione di alcune modifiche anche ai giudizi di Cassazione pendenti e a quelli instaurati dal giorno successivo all’entrata in vigore.
Viene inoltre adeguato l’accertamento con adesione, anche per coordinamento con lo scomputo delle perdite e con la possibilità di proseguire il procedimento dopo le controdeduzioni, se emergono i presupposti.
Sospensione dei termini e aiuti di Stato
Dal 31 dicembre 2025 non si applica la sospensione dei termini prevista dall’emergenza Covid agli atti dell’Agenzia delle entrate recanti una pretesa impositiva autonomamente impugnabile davanti alla giurisdizione tributaria.
Per il recupero di misure fiscali qualificabili come aiuti di Stato o aiuti de minimis, quando l’importo è determinabile solo in dichiarazione fiscale:
- gli atti di recupero devono essere notificati entro il 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a percezione, fruizione o violazione;
- gli avvisi di accertamento devono essere notificati entro il 31 dicembre dell’ottavo anno successivo alla dichiarazione.
Dogane, accise e contrabbando
La disciplina doganale è irrigidita e resa più articolata in relazione alle soglie di rilevanza penale e amministrativa:
- aumentano e si differenziano le soglie per il contrabbando in relazione ai diritti di confine dovuti o indebitamente percepiti;
- è riscritto l’articolo sull’estinzione del reato e sulle cause di non punibilità, con possibilità di pagamento prima del dibattimento di primo grado o mediante ravvedimento operoso prima della conoscenza formale di accessi, ispezioni o verifiche;
- è riformulata la disciplina del riscatto delle merci confiscate in via amministrativa.
Definizione agevolata delle sanzioni e coordinamenti
Sono estese e coordinate varie ipotesi di definizione agevolata e di autotutela parziale, anche nel testo unico delle sanzioni tributarie. Il decreto estende inoltre alcune sanzioni alle ipotesi di mancato collegamento o mancata memorizzazione/trasmissione dei pagamenti elettronici.
Imposta di registro e minimo sanzionatorio
Per le violazioni relative all’imposta di registro e per le corrispondenti sanzioni coordinate, viene introdotto un minimo di 250 euro nel primo scaglione e di 150 euro nel secondo.
Disposizioni finanziarie ed entrata in vigore
Gli oneri derivanti dalla disciplina sui versamenti IVA dei forfetari sono quantificati in 1,3 milioni di euro per il 2025 e coperti mediante riduzione di un fondo specifico. Il decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
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