Cassazione Civile, Ordinanza n. 33417/2025 del 21/12/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da quattro avvisi di liquidazione emessi per imposta di registro su altrettanti decreti ingiuntivi ottenuti nel 2014 dalla società ricorrente per somme dovute dai beneficiari dei suoi servizi. Gli atti erano stati tassati in misura fissa come prestazioni soggette a IVA, con tassazione separata anche dell'atto enunciato (il contratto di fornitura sotteso al ricorso monitorio). La società aveva ottenuto in primo grado un accoglimento parziale, ma la CTR aveva accolto l'appello dell'Ufficio. In cassazione la società ha dedotto: 1) nullità della sentenza regionale per motivazione insufficiente/apparente e violazione dell'art. 132 c.p.c. e dell'art. 36 d.lgs. 546/1992; 2) violazione dell'art. 7 L. 212/2000 e dell'art. 52 d.P.R. 131/1986 per mancata allegazione degli atti tassati agli avvisi di liquidazione; 3) violazione degli artt. 22 e 40 d.P.R. 131/1986, sostenendo che la tassazione per enunciazione avrebbe determinato una duplicazione illegittima d'imposta e che non vi fosse spazio per applicare la norma; 4) violazione degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c. nonché vizio motivazionale, assumendo che l'Ufficio avesse tassato indiscriminatamente atti enunciati non conosciuti e che la CTR avesse deciso senza adeguato supporto documentale, in assenza nel fascicolo di elementi idonei a dimostrare la sussistenza degli ulteriori atti tassati.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi: la sentenza della CTR, pur sintetica, conteneva una motivazione sufficiente e controllabile; inoltre l'avviso di liquidazione era adeguatamente motivato anche senza allegazione materiale dell'atto giudiziario tassato, essendo sufficienti gli estremi identificativi essenziali e i criteri di liquidazione, in una logica di integrazione tra avviso e atto richiamato. Ha poi dichiarato inammissibili i motivi terzo e quarto: le doglianze sulla tassazione per enunciazione ex art. 22 d.P.R. 131/1986 e sulla pretesa duplicazione d'imposta richiedevano un diverso accertamento in fatto sulla natura e sulle modalità dell'enunciazione, riservato al giudice di merito; analogamente, le censure ex art. 360, n. 5, c.p.c., art. 115 c.p.c. e art. 2697 c.c. erano formulate in modo non idoneo, perché non individuavano un fatto decisivo omesso né un vero errore nell'allocazione dell'onere probatorio o nell'utilizzo di prove non acquisite. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna della società ricorrente alle spese e applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
La dedotta nullità per motivazione apparente è esclusa perché la motivazione della sentenza impugnata, pur sintetica, consente di individuare la ratio decidendi e non è priva del minimo costituzionale.
art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Nel processo tributario è sufficiente una motivazione concisa ma intellegibile, idonea a esporre i fatti e le ragioni di diritto della decisione.
art. 7 L. 27 luglio 2000, n. 212
L'obbligo di motivazione dell'avviso di liquidazione è soddisfatto se il contribuente è posto in condizione di conoscere i presupposti della pretesa senza attività di ricerca complessa.
art. 52 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
Per l'avviso di liquidazione relativo ad atti giudiziari non è necessaria l'allegazione materiale dell'atto quando l'avviso indichi elementi essenziali sufficienti a identificarlo e a rendere comprensibile la pretesa.
art. 22 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
La tassazione per enunciazione presuppone che l'atto enunciato sia individuabile dall'atto registrato in modo autonomo e senza ulteriori accertamenti di fatto o valutazioni complesse.
art. 40 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
La doglianza sulla non applicabilità della norma è stata reputata inammissibile perché implicava un riesame del fatto e della concreta riconducibilità della fattispecie alla tassazione per enunciazione.
La violazione è configurabile solo se il giudice pone a base della decisione prove non introdotte dalle parti o acquisite fuori dai poteri officiosi, non quando valuti diversamente le prove ritualmente dedotte.
La violazione si ha solo se l'onere della prova è attribuito alla parte sbagliata rispetto alla distinzione tra fatti costitutivi ed eccezioni.
La Corte distingue tra violazione di legge, vizio di motivazione e censure che in realtà mirano a contestare l'accertamento in fatto, ritenendo inammissibili queste ultime in sede di legittimità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel processo tributario la motivazione della sentenza non è viziata solo perché sintetica: la nullità sussiste soltanto se manca del tutto il ragionamento decisorio o se esso è incomprensibile, incoerente o tale da impedire il controllo di legittimità.
- In tema di avviso di liquidazione per imposta di registro su atti giudiziari, l'obbligo motivazionale è assolto quando l'atto rechi gli estremi essenziali del provvedimento tassato e i criteri di calcolo del tributo; l'allegazione materiale dell'atto non è necessaria se il richiamo consente una facile e immediata identificazione del provvedimento.
- La motivazione dell'avviso e il contenuto dell'atto giudiziario richiamato si integrano reciprocamente: la sufficienza motivazionale va valutata considerando entrambe le fonti informative, purché la conoscibilità della pretesa non richieda ricerche complesse da parte del contribuente.
- La tassazione per enunciazione richiede che l'atto enunciato sia desumibile dall'atto registrato in modo autonomo, con identità delle parti e permanenza degli effetti, senza necessità di ulteriori accertamenti di fatto o interpretazioni complesse.
- Una censura formalmente qualificata come violazione di legge è inammissibile in cassazione quando, in sostanza, mira soltanto a contestare la ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito.
- La violazione dell'art. 115 c.p.c. è deducibile solo se il giudice abbia fondato la decisione su prove non acquisite al processo o introdotte d'ufficio fuori dai poteri officiosi; non basta contestare il diverso apprezzamento delle prove ritualmente acquisite.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. ricorre solo se il giudice abbia invertito l'onere della prova rispetto alla struttura della fattispecie; non ricorre quando la parte si limiti a contestare l'esito dell'apprezzamento probatorio.
- rami
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