Cassazione Civile, Ordinanza n. 33398/2025 del 21/12/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (fisco)
La controversia
Le società impugnavano in cassazione la sentenza della CTR Toscana che aveva accolto l’appello dell’Agenzia contro le pronunce di primo grado favorevoli alle contribuenti. La controversia nasceva da avvisi di liquidazione emessi in relazione a due sentenze civili del Tribunale di Pistoia: l’Ufficio aveva richiesto l’imposta di registro in misura fissa per la registrazione delle sentenze, nonché le imposte ipotecaria e catastale sui valori dei beni immobili conferiti negli atti societari enunciati nelle sentenze, con relative sanzioni. Con il primo motivo le ricorrenti deducevano la violazione dell’art. 7 L. 212/2000, sostenendo che le sentenze civili richiamate avrebbero dovuto essere allegate agli avvisi di liquidazione, e che la mera partecipazione ai giudizi non bastava a renderle conoscibili. Con il secondo motivo lamentavano l’erronea declaratoria di novità della questione relativa all’illegittimità delle sanzioni sulle imposte ipocatastali. Con il terzo motivo denunciavano la violazione delle norme sull’imposta di registro e sulle imposte ipotecaria e catastale, contestando l’estensione della sanzione alle imposte ipo-catastali. Con il quarto motivo sostenevano che non fosse configurabile ritardo o omesso pagamento quanto alla registrazione delle sentenze e, quindi, che la sanzione non fosse dovuta. Con il quinto motivo deducevano ultrapetizione ex art. 112 c.p.c. in relazione all’eccezione di tardività dell’appello dell’Agenzia.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che, in tema di imposta di registro su atti giudiziari, l’obbligo di motivazione dell’avviso di liquidazione è assolto con l’indicazione degli estremi della sentenza, senza necessità di allegazione, quando l’atto sia agevolmente individuabile e conoscibile perché la parte è stata del giudizio. Ha ritenuto fondato il secondo motivo solo nel senso che la questione sulle sanzioni per le imposte ipo-catastali era nuova, ma ha dichiarato inammissibile il motivo perché la CTR aveva esaurito la decisione sul piano processuale con la rilevata novità, mentre le ulteriori argomentazioni erano solo ad abundantiam. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo per difetto di confronto con la ratio effettiva della sentenza impugnata. Ha dichiarato inammissibile anche il quarto per aspecificità, poiché gli avvisi colpivano non le sentenze, ma gli atti enunciati di costituzione delle società. Ha dichiarato inammissibile il quinto per difetto di interesse e ha condannato le ricorrenti, in solido, alle spese e al raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
«Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama»
L’allegazione dell’atto richiamato è necessaria solo se esso non sia già conosciuto o agevolmente conoscibile dal contribuente; in caso di atto giudiziario noto alla parte, l’avviso è motivato anche senza allegazione.
art. 54, comma 5, d.P.R. n. 131/1986
«Nell'avviso devono essere indicati gli estremi dell'atto da registrare o il fatto da denunciare e la somma da pagare»
Per l’avviso di liquidazione l’indicazione degli estremi dell’atto giudiziario costituisce contenuto motivazionale essenziale e sufficiente, se l’atto è identificabile senza ricerche complesse.
La Corte richiama il rinvio alle disposizioni sull’imposta di registro per affermare la disciplina sanzionatoria anche in materia di imposte ipotecaria e catastale, nei limiti della questione trattata.
artt. 5, 13 e 69 d.P.R. n. 131/1986
Sono evocati dalle ricorrenti per contestare la debenza e la misura delle sanzioni connesse alla registrazione e agli atti enunciati.
artt. 1 e 13 d.lgs. n. 347/1990
Sono richiamati dalle ricorrenti per sostenere che la disciplina delle imposte ipotecaria e catastale non consentisse l’automatica estensione della sanzione.
art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.
Costituisce il parametro di legittimità per le censure di violazione di legge e di nullità processuale dedotte in cassazione.
È richiamato per il vizio di ultrapetizione, ma la Corte esclude l’interesse concreto alla censura.
La Corte lo richiama per affermare la mancanza di interesse a dolersi della decisione sull’eccezione di tardività dell’appello.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Presuppone il versamento dell’ulteriore importo pari al contributo unificato quando il ricorso è rigettato.
Massime di principio
- In tema di imposta di registro su atti giudiziari, l’avviso di liquidazione è sufficientemente motivato quando indica la sentenza o il provvedimento da tassare con gli estremi necessari alla sua agevole individuazione; l’allegazione materiale dell’atto richiamato non è necessaria se il destinatario lo conosce o può conoscerlo senza attività di ricerca complessa.
- L’obbligo di allegazione degli atti richiamati nella motivazione va letto in modo funzionale: la tutela del contribuente è garantita quando l’atto presupposto è già nella sua disponibilità o comunque facilmente conoscibile, poiché in tal caso non vi è compressione del diritto di difesa.
- Una censura è inammissibile se non si confronta con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata, specie quando il giudice di merito abbia definito la questione in rito e le ulteriori argomentazioni siano rese solo ad abundantiam.
- È nuova, e dunque non deducibile per la prima volta in un grado successivo, la contestazione che investa un oggetto diverso rispetto a quello originariamente devoluto al giudice, anche se collegato al medesimo rapporto tributario.
- Nel giudizio di legittimità, la doglianza che presuppone una ricostruzione fattuale diversa da quella accertata dal giudice di merito è inammissibile se non si confronta con l’accertamento specifico compiuto nella sentenza impugnata.
- La deduzione di un vizio processuale o di ultrapetizione richiede un concreto interesse all’impugnazione; in mancanza di un pregiudizio attuale derivante dalla statuizione, il motivo è inammissibile.
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