Cassazione Civile, Ordinanza n. 33389/2025 del 21/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (coniuge)
La controversia
La controversia nasce dal fatto che un coniuge aveva chiesto al giudice di pronunciare sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. per ottenere la costituzione di un diritto di uso o abitazione su un immobile di proprietà dell'altro coniuge, immobile che sarebbe dovuto diventare la residenza familiare. Secondo la ricorrente, i coniugi avevano concordato di fissare lì la dimora della famiglia e la residenza di tutti, ma l'altro coniuge avrebbe poi preso in locazione un diverso immobile per sé e messo in vendita quello di proprietà, frustrando gli accordi familiari e pregiudicando i diritti della moglie e dei figli minori. La Corte d'appello aveva rigettato il reclamo ritenendo erronea la scelta del rito e, soprattutto, inapplicabile l'art. 2932 c.c., perché manca un obbligo contrattuale di concludere un contratto e i doveri matrimoniali hanno rimedi propri diversi dall'esecuzione in forma specifica. Con il ricorso per cassazione la ricorrente ha dedotto: omessa o apparente motivazione; omessa pronuncia su vari motivi di reclamo; violazione dell'art. 4 d.lgs. 150/2011 per mancato mutamento del rito; violazione dell'art. 2932 c.c. in relazione agli artt. 143, 144, 145, 147 e 148 c.c., sostenendo che l'esecuzione in forma specifica sarebbe possibile anche per obblighi ex lege; omesso esame dei documenti prodotti; violazione dell'art. 112 c.p.c. e dei principi costituzionali per non aver dato prevalenza al miglior interesse dei minori; infine violazione delle norme sulle spese e del d.P.R. 115/2002 per la liquidazione oltre i valori tariffari.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondati o inammissibili i primi motivi perché la motivazione del provvedimento impugnato era comunque percepibile e perché il ricorso non si confrontava con la ratio decidendi; ha reputato infondati i motivi centrali sulla pretesa applicabilità dell'art. 2932 c.c., affermando che tale rimedio presuppone un obbligo di concludere un contratto e che, nel caso concreto, non esisteva alcun contratto tra i coniugi né un obbligo ex lege di costituire diritti reali sul bene del marito. La Corte ha inoltre chiarito che l'art. 144 c.c. impone collaborazione e ricerca dell'accordo nella vita familiare, ma non rende coercibili gli accordi matrimoniali né li equipara a contratti eseguibili in forma specifica; il miglior interesse del minore non consente di superare i limiti legali, e comunque l'assegnazione della casa familiare ex art. 337-sexies c.c. riguarda un diritto personale di godimento e non un diritto reale. È stato ritenuto inammissibile anche il motivo sulle spese, per genericità e per la discrezionalità del giudice nella liquidazione entro i parametri medi. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Si applica all'obbligo di concludere un contratto; non consente la costituzione coattiva di un diritto reale quando manca un titolo contrattuale o una specifica previsione di legge.
Impone ai coniugi di concordare l'indirizzo della vita familiare, ma non rende coercibili gli accordi coniugali né consente l'esecuzione forzata delle decisioni assunte nella vita matrimoniale.
Richiamato come dovere matrimoniale generale, ma non idoneo a fondare un obbligo di trasferire o costituire diritti reali.
Richiamato tra i doveri/rapporti coniugali, ma non offre base per l'esecuzione in forma specifica pretesa.
Richiamato tra i doveri verso la prole; non fonda un obbligo coercibile di costituire diritti reali sull'immobile.
Richiamato con riguardo agli obblighi di mantenimento della famiglia; non giustifica la costituzione giudiziale del diritto reale richiesto.
Indicato come esempio di strumenti giudiziali previsti per l'adempimento dei doveri familiari in caso di separazione.
Richiamato come disciplina applicabile ai provvedimenti relativi ai figli nella crisi familiare.
Prevede l'assegnazione della casa familiare come diritto personale di godimento, non come diritto reale; è configurabile solo se l'immobile è effettivamente casa familiare.
Per obbligarsi a trasferire o costituire diritti reali immobiliari sarebbe necessaria la forma scritta.
La doglianza di omessa pronuncia è stata respinta perché la Corte territoriale ha espresso la ragione decisoria fondamentale e non è tenuta a confutare ogni singola argomentazione.
Utilizzato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge e nullità del provvedimento.
Richiamato per contestare il rito, ma la censura è stata ritenuta non decisiva rispetto alla ratio del rigetto.
Fondamento della condanna alle spese secondo soccombenza.
Richiamato nel motivo sulle spese, senza che ne risultasse una violazione.
Richiamato dalla ricorrente sul tema delle spese, ma non accolto.
comma 1-quater; comma 1-bis
Applicato per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- L'art. 2932 c.c. è rimedio tipico dell'obbligo di concludere un contratto e non può essere esteso, in assenza di una specifica previsione normativa, a imporre coattivamente la costituzione di diritti reali quando la pretesa derivi solo da doveri familiari o da accordi di vita coniugale.
- Gli accordi tra coniugi relativi all'organizzazione della vita familiare non hanno, di regola, la forza vincolante di un contratto eseguibile in forma specifica: la loro violazione può rilevare ai fini dei rimedi previsti dall'ordinamento familiare, ma non legittima di per sé una domanda ex art. 2932 c.c.
- Il dovere di collaborazione e di ricerca dell'accordo tra coniugi è un dovere giuridico, ma in larga parte incoercibile; il giudice non può trasformarlo in un obbligo di trasferire o costituire diritti reali sul patrimonio di uno dei coniugi.
- La tutela dell'interesse del minore opera entro gli strumenti e i limiti previsti dalla legge: non consente, da sola, di derogare al regime dei diritti reali o di imporre una costituzione giudiziale dell'uso/abitazione fuori dai casi previsti.
- L'assegnazione della casa familiare ex art. 337-sexies c.c. attribuisce un diritto personale di godimento e presuppone che l'immobile sia stato effettivamente il centro della vita familiare; non è utilizzabile per creare un diritto reale né per una dimora meramente progettata e mai effettivamente vissuta.
- In sede di legittimità, la censura per omessa motivazione o omessa pronuncia è inammissibile quando la decisione impugnata contenga una ratio decidendi chiara e il ricorso non si confronti specificamente con essa.
- La liquidazione delle spese processuali rientra nella discrezionalità del giudice di merito entro i parametri applicabili; la doglianza è inammissibile se non indica in modo specifico quali voci o quali limiti tariffari sarebbero stati superati.
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