Cassazione Civile, Ordinanza n. 33396/2025 del 21/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (locatore)
La controversia
La controversia nasce da un’intimazione di sfratto per morosità proposta per asserito mancato pagamento del canone di locazione da ottobre 2019 a maggio 2020. Il Tribunale ha tuttavia accertato la nullità del contratto di locazione per omessa registrazione, ma ha comunque condannato la parte conduttrice al rilascio dell’immobile e al risarcimento del danno per occupazione sine titulo. La Corte d’appello ha confermato. In cassazione è stato proposto un unico motivo, formulato come violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione agli artt. 981, 999 e 1602 c.c., e comunque violazione e/o falsa applicazione degli artt. 981, 999 e 1602 c.c. Successivamente, il ricorrente ha depositato memoria dando atto della stipulazione di un accordo transattivo tra le parti e ha dichiarato di non avere più interesse alla coltivazione del giudizio, chiedendo la cessazione della materia del contendere e la compensazione delle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, prendendo atto della produzione dell’accordo transattivo intervenuto tra le parti. Ha inoltre escluso la liquidazione delle spese di lite, poiché il resistente era rimasto intimato. Ha infine escluso l’applicazione del raddoppio del contributo unificato, osservando che la decisione non rientra nelle ipotesi di integrale rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione previste dalla norma richiamata in motivazione, secondo il precedente delle Sezioni Unite citato.
Norme richiamate
Richiamato nel motivo di ricorso per denunciare un preteso vizio di ultrapetizione o violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la Corte non esamina il merito della censura perché sopravviene la carenza di interesse.
Richiamati dal ricorrente come norme violate; il testo non consente di ricostruire una specifica interpretazione sostanziale della Corte su tali disposizioni, perché la decisione è definita per sopravvenuta carenza di interesse.
Usato come base procedurale per il deposito della memoria con allegato accordo transattivo, ritenuto idoneo a evidenziare il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte esclude la declaratoria del presupposto per il raddoppio del contributo unificato, perché la decisione non ricade nelle fattispecie richiamate dalla norma secondo il precedente delle Sezioni Unite citato.
Massime di principio
- La produzione, insieme alla memoria, dell’accordo transattivo intervenuto tra le parti può surrogare la mancata sottoscrizione dello stesso e dimostrare il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione del ricorso.
- Quando l’interesse ad agire o a impugnare viene meno per effetto di un accordo negoziale sopravvenuto, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse, senza esame del merito dei motivi.
- Se il resistente è rimasto intimato e non ha svolto difese, non vi è luogo a liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.
- Il raddoppio del contributo unificato presuppone che la decisione rientri nelle ipotesi normativamente previste; la declaratoria di inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse, in base al criterio richiamato dalla Corte, non comporta automaticamente tale effetto.
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