Cassazione Penale, Sentenza n. 11291/2023 del 16/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Più ricorsi per cassazione volti a censurare, a vario titolo: vizi procedurali (presunta partecipazione di giudici onorari al collegio di primo grado), erronea applicazione del trattamento sanzionatorio (in particolare l'entità e la motivazione dell'aumento per continuazione), carenze probatorie o travisamento delle intercettazioni e degli indizi a fondamento delle condanne per estorsione aggravata e per reati connessi, utilizzabilità o meno di dichiarazioni e captazioni, sussistenza delle aggravanti "metodo mafioso" e "agevolazione" e della circostanza delle "più persone riunite", nonché questioni relative alla confisca per sproporzione patrimoniale e alla prova dell'origine lecita dei beni.
La decisione
Decisione mista: la Corte di Cassazione ha in parte accolto i ricorsi, annullando senza rinvio alcune statuizioni della Corte d'appello e in altri punti annullando con rinvio. In particolare: - Francavilla Antonello: annullamento limitato all'aumento per continuazione (rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Bari per nuovo giudizio su tale punto); responsabilità confermata per il resto. - Piserchia Marco Matteo: ricorso rigettato; confermata la sentenza di merito; condanna al pagamento delle spese. - Francavilla Leonarda: annullata senza rinvio la parte relativa all'aumento di pena complessivo per la continuazione interna (eliminato l'aumento contestato); ricorso rigettato nel resto. - Lanza Mario: annullata senza rinvio la parte relativa all'aumento per la continuazione interna; annullata con rinvio la statuizione relativa alla confisca (rinvio ad altra sezione della Corte d'appello per nuovo giudizio su confisca e per rideterminazione della pena in conseguenza dell'annullamento del trattamento sanzionatorio); altri profili rigettati. - Francavilla Leonarda, Lanza Mario e Francavilla Antonello hanno visto parziale accoglimento su profili sanzionatori; le affermazioni di responsabilità principali sono, per la maggior parte, confermate e dichiarate irrevocabili ove non annullate. - Ricorso del Procuratore Generale (nei confronti di Lanza Leonardo e Lanza Vito): rigettato; l'assoluzione dei due da taluni capi di estorsione è stata ritenuta non viziata. In sintesi: la Cassazione ha corretto errori di determinazione della pena (soprattutto aumenti per continuazione) e alcune questioni patrimoniali, ma ha in gran parte confermato le valutazioni di responsabilità di merito ove ritenute sufficientemente motivate.
Norme richiamate
La Corte segnala che il divieto di utilizzo dei giudici onorari nei collegi per delitti di criminalità organizzata è entrato in vigore dopo l'iscrizione del procedimento e non si applica retroattivamente ai processi già incardinati; quindi la partecipazione di giudici onorari nel primo grado non ha determinato nullità.
r.d. n. 12 del 1941 art. 43-bis
La Corte dichiara manifestamente infondata la questione di costituzionalità sollevata rispetto alla partecipazione dei magistrati onorari nei processi di criminalità organizzata, richiamando la potestà legislativa e la disciplina costituzionale sull'utilizzo dei magistrati onorari.
codice penale art. 81 comma finale
La Corte afferma l'obbligo di motivazione specifica da parte del giudice quando l'aumento per continuazione è particolarmente gravoso: non è sufficiente il mero rispetto del limite legale, occorre spiegare le ragioni dell'entità dell'aumento per consentire il controllo logico-giuridico.
codice penale artt. 628, 629, 110
Applicazione della disciplina dell'estorsione e della continuazione/concursualità; la Corte distingue quando più dazioni costituiscono reati distinti o un unico reato di estorsione a consumazione prolungata, annullando alcuni riconoscimenti di pluralità di estorsioni quando l'azione è sostanzialmente unitaria.
art. 416-bis e art. 416-bis.1 cod. pen.
Confermata la possibilità di riconoscere l'aggravante del metodo mafioso anche in ipotesi di estorsione "ambientale" (intimidazione silente) e l'agevolazione dell'associazione mafiosa quando la dazione finanzia o rafforza l'organizzazione; il dolo specifico può essere desunto anche dalla matrice territoriale e dal contesto probatorio.
Richiamata come parametro di confronto per la gravità della pena di reati collegati (illecita detenzione/traffico di stupefacenti), ai fini del confronto tra pena-base e aumento per continuazione, non come oggetto di revisione.
codice di procedura penale artt. 179, 178, 191, 192, 270, 167 disp.att.
Regole processuali richiamate in ordine all'utilizzabilità delle intercettazioni, alla devoluzione dei motivi in cassazione e ai limiti di ammissibilità dei motivi nuovi; la Corte conferma l'inderogabilità della regola di devoluzione e richiede che le censure sull'inutilizzabilità siano tempestivamente dedotte e illustrate quanto alla loro incidenza sulla prova di resistenza.
Norma richiamata in tema di aggravanti speciali e finalità mafiose; la Corte ribadisce i criteri interpretativi applicabili all'aggravante "metodo mafioso" e all'agevolazione.
In tema di confisca per sproporzione, la Corte sottolinea la necessità di adeguato approfondimento sul nesso temporale e sulle fonti di prova atte a giustificare acquisti successivi al cosiddetto "periodo spia"; la mancanza di tale approfondimento può rendere l'eliminazione della confisca obbligatoria.
codice penale art. 99 (recidiva) e art. 69 cod. pen.
Richiamati i limiti della sindacabilità delle questioni costituzionali inerenti la recidiva reiterata e il divieto di prevalenza delle attenuanti; la Corte ritiene manifestamente infondate le censure costituzionali sollevate contro la disciplina della recidiva.
Massime di principio
- Il divieto di utilizzo dei giudici onorari nei processi per delitti di stampo mafioso trova applicazione solo con effetto prospettico: se il processo è stato incardinato prima dell'entrata in vigore della norma, la partecipazione dei giudici onorari non determina nullità automatica.
- Quando il giudice applica un aumento di pena per continuazione particolarmente rilevante, è obbligato a motivare specificamente l'entità dell'aumento: il mero riferimento al perdurare della condotta non è sufficiente.
- La configurazione di più estorsioni autonome richiede la effettiva reiterazione di minacce o atti di violenza dotati di autonomia e singolare disvalore; se le successive dazioni sono conseguenza di un unico fatto originario (estorsione "a consumazione prolungata"), si può configurare un unico reato continuato.
- L'estorsione "ambientale" può integrare l'aggravante del metodo mafioso anche senza minacce esplicite: la percezione di intimidazione da parte della vittima nel contesto territoriale mafioso è idonea a fondare l'aggravante.
- Le censure sulla utilizzabilità delle intercettazioni e sulla inutilizzabilità di prove devono essere tempestivamente dedotte e, in cassazione, il motivo nuovo che non sia stato indicato nell'atto principale è inammissibile salvo specifiche e motivate eccezioni; inoltre, l'incidenza dell'espunzione delle prove deve essere illustrata (prova di resistenza).
- Per riconoscere l'aggravante delle "più persone riunite" è necessario che più persone siano contemporaneamente presenti e partecipi dell'atto minaccioso o violento; la mera percezione della vittima dell'origine collettiva della minaccia non è sufficiente.
- In materia di confisca per sproporzione, quando l'acquisto avviene al di fuori del "periodo spia" occorre che il giudice valuti compiutamente e motivi sulle fonti di reddito lecite addotte a giustificazione del bene; l'assenza di tale indagine può comportare l'annullamento della confisca.
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