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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11291/2023 del 16/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Più ricorsi per cassazione volti a censurare, a vario titolo: vizi procedurali (presunta partecipazione di giudici onorari al collegio di primo grado), erronea applicazione del trattamento sanzionatorio (in particolare l'entità e la motivazione dell'aumento per continuazione), carenze probatorie o travisamento delle intercettazioni e degli indizi a fondamento delle condanne per estorsione aggravata e per reati connessi, utilizzabilità o meno di dichiarazioni e captazioni, sussistenza delle aggravanti "metodo mafioso" e "agevolazione" e della circostanza delle "più persone riunite", nonché questioni relative alla confisca per sproporzione patrimoniale e alla prova dell'origine lecita dei beni.

La decisione

Decisione mista: la Corte di Cassazione ha in parte accolto i ricorsi, annullando senza rinvio alcune statuizioni della Corte d'appello e in altri punti annullando con rinvio. In particolare: - Francavilla Antonello: annullamento limitato all'aumento per continuazione (rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Bari per nuovo giudizio su tale punto); responsabilità confermata per il resto. - Piserchia Marco Matteo: ricorso rigettato; confermata la sentenza di merito; condanna al pagamento delle spese. - Francavilla Leonarda: annullata senza rinvio la parte relativa all'aumento di pena complessivo per la continuazione interna (eliminato l'aumento contestato); ricorso rigettato nel resto. - Lanza Mario: annullata senza rinvio la parte relativa all'aumento per la continuazione interna; annullata con rinvio la statuizione relativa alla confisca (rinvio ad altra sezione della Corte d'appello per nuovo giudizio su confisca e per rideterminazione della pena in conseguenza dell'annullamento del trattamento sanzionatorio); altri profili rigettati. - Francavilla Leonarda, Lanza Mario e Francavilla Antonello hanno visto parziale accoglimento su profili sanzionatori; le affermazioni di responsabilità principali sono, per la maggior parte, confermate e dichiarate irrevocabili ove non annullate. - Ricorso del Procuratore Generale (nei confronti di Lanza Leonardo e Lanza Vito): rigettato; l'assoluzione dei due da taluni capi di estorsione è stata ritenuta non viziata. In sintesi: la Cassazione ha corretto errori di determinazione della pena (soprattutto aumenti per continuazione) e alcune questioni patrimoniali, ma ha in gran parte confermato le valutazioni di responsabilità di merito ove ritenute sufficientemente motivate.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 116/2017 art. 12

    La Corte segnala che il divieto di utilizzo dei giudici onorari nei collegi per delitti di criminalità organizzata è entrato in vigore dopo l'iscrizione del procedimento e non si applica retroattivamente ai processi già incardinati; quindi la partecipazione di giudici onorari nel primo grado non ha determinato nullità.

  • r.d. n. 12 del 1941 art. 43-bis

    La Corte dichiara manifestamente infondata la questione di costituzionalità sollevata rispetto alla partecipazione dei magistrati onorari nei processi di criminalità organizzata, richiamando la potestà legislativa e la disciplina costituzionale sull'utilizzo dei magistrati onorari.

  • codice penale art. 81 comma finale

    La Corte afferma l'obbligo di motivazione specifica da parte del giudice quando l'aumento per continuazione è particolarmente gravoso: non è sufficiente il mero rispetto del limite legale, occorre spiegare le ragioni dell'entità dell'aumento per consentire il controllo logico-giuridico.

  • codice penale artt. 628, 629, 110

    Applicazione della disciplina dell'estorsione e della continuazione/concursualità; la Corte distingue quando più dazioni costituiscono reati distinti o un unico reato di estorsione a consumazione prolungata, annullando alcuni riconoscimenti di pluralità di estorsioni quando l'azione è sostanzialmente unitaria.

  • art. 416-bis e art. 416-bis.1 cod. pen.

    Confermata la possibilità di riconoscere l'aggravante del metodo mafioso anche in ipotesi di estorsione "ambientale" (intimidazione silente) e l'agevolazione dell'associazione mafiosa quando la dazione finanzia o rafforza l'organizzazione; il dolo specifico può essere desunto anche dalla matrice territoriale e dal contesto probatorio.

  • d.P.R. n. 309/1990 art. 73

    Richiamata come parametro di confronto per la gravità della pena di reati collegati (illecita detenzione/traffico di stupefacenti), ai fini del confronto tra pena-base e aumento per continuazione, non come oggetto di revisione.

  • codice di procedura penale artt. 179, 178, 191, 192, 270, 167 disp.att.

    Regole processuali richiamate in ordine all'utilizzabilità delle intercettazioni, alla devoluzione dei motivi in cassazione e ai limiti di ammissibilità dei motivi nuovi; la Corte conferma l'inderogabilità della regola di devoluzione e richiede che le censure sull'inutilizzabilità siano tempestivamente dedotte e illustrate quanto alla loro incidenza sulla prova di resistenza.

  • legge n. 203/1991 art. 7

    Norma richiamata in tema di aggravanti speciali e finalità mafiose; la Corte ribadisce i criteri interpretativi applicabili all'aggravante "metodo mafioso" e all'agevolazione.

  • codice penale art. 240-bis

    In tema di confisca per sproporzione, la Corte sottolinea la necessità di adeguato approfondimento sul nesso temporale e sulle fonti di prova atte a giustificare acquisti successivi al cosiddetto "periodo spia"; la mancanza di tale approfondimento può rendere l'eliminazione della confisca obbligatoria.

  • codice penale art. 99 (recidiva) e art. 69 cod. pen.

    Richiamati i limiti della sindacabilità delle questioni costituzionali inerenti la recidiva reiterata e il divieto di prevalenza delle attenuanti; la Corte ritiene manifestamente infondate le censure costituzionali sollevate contro la disciplina della recidiva.

Massime di principio

  • Il divieto di utilizzo dei giudici onorari nei processi per delitti di stampo mafioso trova applicazione solo con effetto prospettico: se il processo è stato incardinato prima dell'entrata in vigore della norma, la partecipazione dei giudici onorari non determina nullità automatica.
  • Quando il giudice applica un aumento di pena per continuazione particolarmente rilevante, è obbligato a motivare specificamente l'entità dell'aumento: il mero riferimento al perdurare della condotta non è sufficiente.
  • La configurazione di più estorsioni autonome richiede la effettiva reiterazione di minacce o atti di violenza dotati di autonomia e singolare disvalore; se le successive dazioni sono conseguenza di un unico fatto originario (estorsione "a consumazione prolungata"), si può configurare un unico reato continuato.
  • L'estorsione "ambientale" può integrare l'aggravante del metodo mafioso anche senza minacce esplicite: la percezione di intimidazione da parte della vittima nel contesto territoriale mafioso è idonea a fondare l'aggravante.
  • Le censure sulla utilizzabilità delle intercettazioni e sulla inutilizzabilità di prove devono essere tempestivamente dedotte e, in cassazione, il motivo nuovo che non sia stato indicato nell'atto principale è inammissibile salvo specifiche e motivate eccezioni; inoltre, l'incidenza dell'espunzione delle prove deve essere illustrata (prova di resistenza).
  • Per riconoscere l'aggravante delle "più persone riunite" è necessario che più persone siano contemporaneamente presenti e partecipi dell'atto minaccioso o violento; la mera percezione della vittima dell'origine collettiva della minaccia non è sufficiente.
  • In materia di confisca per sproporzione, quando l'acquisto avviene al di fuori del "periodo spia" occorre che il giudice valuti compiutamente e motivi sulle fonti di reddito lecite addotte a giustificazione del bene; l'assenza di tale indagine può comportare l'annullamento della confisca.

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