Cassazione Penale, Sentenza n. 11214/2023 del 16/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per violazione di norme processuali (art. 420-ter c.p.p.): il difensore di fiducia aveva tempestivamente comunicato, mediante PEC, un legittimo impedimento derivante da un concomitante impegno professionale presso il Tribunale di Rieti nella stessa giornata del 26/05/2022 e aveva chiesto il rinvio dell'udienza. In udienza il Tribunale avrebbe sostituito il difensore con altro immediatamente reperibile senza valutare l'istanza di rinvio, con conseguente violazione delle garanzie difensive e delle norme che disciplinano il legittimo impedimento del difensore
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato. Ha richiamato il principio secondo cui l'art. 420-ter, comma 5, c.p.p. si applica anche al procedimento di sorveglianza e che il legittimo impedimento tempestivamente comunicato (anche per concomitante impegno professionale) impone il rinvio dell'udienza. Avendo il Tribunale omesso di valutare l'istanza di legittimo impedimento nonostante la documentazione PEC prodotta, la Corte ha dichiarato la nullità dell'ordinanza impugnata ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. c) e 179, comma 1, c.p.p., ha annullato l'ordinanza e ha disposto il rinvio del processo al Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro per nuovo esame
Norme richiamate
art. 94 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma che disciplina l'affidamento terapeutico invocato dal ricorrente quale misura alternativa; il ricorso riguarda il rigetto di una istanza basata su tale disposizione
art. 420-ter cod. proc. pen., comma 5
Interpretata dalla Corte come applicabile anche al procedimento di sorveglianza: il legittimo impedimento del difensore, se tempestivamente e correttamente comunicato (anche per concomitante impegno professionale), impone il rinvio dell'udienza; l'inosservanza di tale regola determina nullità
art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Richiamato quale causa di nullità del provvedimento nel caso di omissione della valutazione di una istanza di legittimo impedimento regolarmente proposta
art. 179, comma 1 cod. proc. pen.
Richiamato insieme all'art. 178 come fondamento della declaratoria di nullità dell'ordinanza impugnata
Massime di principio
- L'art. 420-ter c.p.p. si applica anche ai procedimenti davanti al giudice di sorveglianza: un legittimo impedimento del difensore tempestivamente comunicato impone il rinvio dell'udienza
- La tempestiva comunicazione tramite PEC e la prova dell'avvenuta ricezione costituiscono mezzo idoneo a dimostrare il legittimo impedimento e a legittimare la richiesta di rinvio
- La sostituzione in udienza del difensore senza aver valutato e motivatamente respinto la richiesta di rinvio può comportare la nullità del provvedimento adottato
- La Corte di Cassazione, in caso di doglianza processuale, controlla la correttezza in diritto del provvedimento impugnato indipendentemente dalla motivazione del giudice di merito
- In presenza di simulate o insufficienti valutazioni circa il legittimo impedimento la strada corretta è l'annullamento con rinvio per nuovo esame
- Per tutelare le garanzie difensive è consigliabile comunicare tempestivamente, preferibilmente via PEC, qualsiasi impedimento del difensore ed allegare documentazione probatoria chiara e circostanziata
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