Cassazione Penale, Sentenza n. 11213/2023 del 16/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impetrazione contro l'ordinanza che ha rigettato le istanze di affidamento in prova al servizio sociale e di applicazione della detenzione domiciliare (ex art. 47-ter, comma 1-bis, L. n. 354/1975). Il ricorrente, condannato per bancarotta fraudolenta (titolo detentivo: 2 anni e 2 mesi, sentenza GUP Trib. Cosenza 19/03/2018), contestava che il Tribunale di Sorveglianza avesse disatteso la relazione favorevole dell'Ufficio di esecuzione penale esterna (UEPE) e che avesse motivato in modo carente e illogico il rigetto delle misure alternative.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato la correttezza e l'adeguatezza della motivazione del Tribunale di Sorveglianza, che ha valutato negativamente la prognosi di reinserimento tenuto conto della pluripregiudizialità, di ulteriori fatti delittuosi e pendenze, della consistente disponibilità di beni sottoposti a sequestro e della mancata trasparenza del Barile nei confronti del servizio osservativo. La Corte ha inoltre richiamato il principio per cui la valutazione prognostica e la ponderazione delle risultanze rientrano nella sfera di valutazione del giudice di merito e non sono rivedibili in sede di legittimità salvo vizi di motivazione specifici. Conseguentemente il rigetto delle misure alternative è stato confermato e il ricorrente è stato condannato alle spese (testo della sentenza riporta la condanna al pagamento ma si interrompe).
Norme richiamate
legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 47
si può ritenere che il provvedimento stesso, anche attraverso le prescrizioni di cui al comma 5, contribuisca alla rieducazione del reo ed assicuri la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati
L'accesso all'affidamento in prova richiede una valutazione prognostica basata sull'osservazione della personalità (UEPE se il soggetto non è detenuto). Occorre dimostrare, con elementi post reato, un'evoluzione della personalità e una complessiva meritevolezza: se manca una positiva prognosis di reinserimento il beneficio può essere negato.
legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 47-ter, comma 1-bis
Norma richiamata quale titolo normativo per la richiesta di detenzione domiciliare; la sua applicazione è valutata insieme all'affidamento e subordinata alla sussistenza dei presupposti prognostici e cautelari valutati dal giudice di merito.
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 20
Il sequestro di beni e quote societarie ai sensi della normativa antimafia è stato considerato elemento sintomatico nella valutazione del Tribunale, indicativo di significative disponibilità economiche e di continuità di rapporto con attività suscettibili di rilevanza penale, sensibile ai fini della prognosi negativa.
d.lgs. 2 ottobre 2018, n. 123, art. 7, comma 1, lett. a)
Richiamato per ricordare la modifica che prevede l'intervento dell'UEPE per l'osservazione della personalità del soggetto non detenuto; la Corte ne evidenzia l'importanza ma sottolinea che la relazione UEPE non esaurisce la valutazione, che resta compito del giudice di merito.
codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. e) e lett. c)
Norme processuali invocate dal ricorrente per censurare carenza/illogicità della motivazione e inosservanza di legge: la Corte ha ritenuto le censure infondate perché la motivazione del Tribunale era analitica e coerente e non ha violato le norme richiamate.
disp. att. cod. proc. pen., art. 173
Richiamato nel limite alla rappresentazione sintetica dei motivi in cassazione: la Corte ricorda i vincoli formali e sostanziali per la censura in sede di legittimità (necessità di specificità e fondamento nelle doglianze).
Massime di principio
- La relazione positiva dell'UEPE è un elemento rilevante ma non vincolante: il giudice di merito può discostarsene se emergono elementi concreti contrari (pregiudizialità, pendenze, continuità di condotte delittuose, disponibilità economiche sospette, mancata trasparenza).
- Per ottenere misure alternative è necessario dimostrare, oltre alla situazione medica o lavorativa, una evoluzione positiva della personalità post reato e l'accettazione della responsabilità; l'autogiustificazione o l'attribuzione della colpa ad altri indebolisce la prognosi favorevole.
- Il difetto di trasparenza verso i servizi osservativi (omissione di procedimenti o sequestri) pesa negativamente nella valutazione della meritevolezza e può giustificare il rigetto delle misure alternative.
- La Corte di Cassazione non può sostituirsi al giudice di merito nella valutazione delle prove e della prognosi sociale: la sindacabilità è limitata ai vizi di motivazione o alla violazione di legge chiaramente deducibile.
- In ricorso per cassazione è necessario articolare censure specifiche e fondate: motivi generici che chiedono una diversa valutazione dei fatti sono inammissibili.
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