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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11216/2023 del 16/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricci impugnava l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza che aveva rigettato la sua richiesta di affidamento in prova al servizio sociale e lo aveva ammesso invece alla semilibertà per 3 anni (pena applicata ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per omicidio stradale pluriaggravato). Il ricorso in Cassazione, proposto per il tramite dell'avv. Fabrizio Bartolini, lamentava un vizio di contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione (art. 606, comma 1, lett. c) c.p.p.), sostenendo: 1) mancata valorizzazione del positivo contesto familiare; 2) erronea valutazione del precedente del 2015 per guida in stato di ebbrezza con incidente, ritenuto difforme rispetto al fatto attuale; 3) contraddizione tra esito favorevole dell'indagine sociale e la conclusione di una negativa propensione alla violazione del precetto penale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha richiamato il principio per cui il sindacato di legittimità non può sostituirsi alla valutazione di merito, potendo verificare solo se i giudici di merito abbiano esaminato gli elementi a disposizione, interpretati correttamente e con un percorso logico esplicitato. Il Tribunale di sorveglianza era perciò stato ritenuto aver motivato in modo ampio e convincente: aveva valorizzato il precedente intervento dell'Ufficio di esecuzione esterna nell'ambito di una messa alla prova del 2015, conclusasi con una relazione negativa per mancato rispetto del programma, e aveva collegato tale dato al successivo reato omogeneo (omicidio stradale), desumendo l'assenza di una reale resipiscenza. Tale valutazione giustificava la scelta della misura di semilibertà, considerata idonea a mantenere il legame con il circuito penitenziario pur consentendo attività lavorativa. Ricci è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    Norma richiamata dal ricorrente come vizio di motivazione. La Corte ricorda che tale censura richiede più che una mera divergenza di valutazione: occorre che la motivazione sia manifestamente illogica o contraddittoria in modo tale da lasciare ragionevole dubbio. Nel caso la Corte ha ritenuto che i giudici di merito avessero fornito adeguata e coerente motivazione.

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per indicare che la pena applicata al ricorrente deriva da un accordo/processo a norma dell'art. 444 c.p.p. (patteggiamento). La Corte non discute l'applicazione della norma, la cita solo per contestualizzare la pena eseguita.

Massime di principio

  • In Cassazione la censura sulla motivazione (art. 606, comma 1, lett. c) richiede più che una semplice divergenza di valutazione: bisogna dimostrare una manifesta illogicità o omissione nelle ragioni decisive della decisione, non il mero desiderio di una nuova ponderazione dei fatti.
  • Il giudice di merito può legittimamente privilegiare precedenti comportamenti processuali negativi (es. relazione negativa su una precedente messa alla prova) quando tali fatti siano omogenei o rilevanti rispetto al reato successivo, come elemento per valutare la genuinità della rieducazione e della resipiscenza.
  • Un buon esito dell'indagine sociale e familiare non esclude automaticamente la possibilità di una valutazione sfavorevole qualora sussistano elementi oggettivi che indichino persistenza di comportamenti incompatibili con l'affidamento in prova (per esempio ripetizione di reati della stessa natura o inadempimenti precedenti).
  • La scelta tra affidamento in prova e misure alternative meno 'libere' (es. semilibertà) può essere giustificata dalla necessità di preservare il legame del condannato con il circuito penitenziario quando emergano elementi che non convincono sulla effettiva rieducazione.
  • Chi impugna in Cassazione una decisione motivata sui fatti ha l'onere di evidenziare specifiche e decisive lacune o contraddizioni nella motivazione; la mera richiesta di riconsiderazione fattuale non è sufficiente.

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