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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24590/2024 del 13/09/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (professionista)

La controversia

La controversia nasce dalla richiesta dell'INPS di contributi per l'anno 2010 in relazione all'attività libero-professionale svolta da un'avvocata iscritta all'Albo forense ma non iscritta alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, perché non aveva raggiunto i redditi/volumi necessari per l'iscrizione e aveva versato solo il contributo integrativo. La Corte d'appello aveva ritenuto dovuta l'iscrizione alla Gestione separata INPS ex L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, e aveva anche reputato tempestiva l'azione interruttiva della prescrizione, facendo decorrere il termine dal 6.7.2011 in base al differimento dei termini di pagamento. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti due motivi: (1) violazione della disciplina sulla Gestione separata e sul sistema previdenziale dei professionisti, per contestare l'obbligo di iscrizione e contribuzione in capo all'avvocato non tenuto all'iscrizione alla Cassa forense; (2) violazione dell'art. 416 c.p.c. per l'ammissione del documento interruttivo della prescrizione e, in subordine, contestazione della sospensione della prescrizione ex art. 2941 c.c., assumendo che la mancata compilazione del quadro RR non integrasse comportamento doloso.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il secondo motivo, confermando che la prescrizione dei contributi della Gestione separata decorre dalla scadenza del termine di pagamento e che il differimento previsto dal D.P.C.M. 11 maggio 2011 era rilevante, sicché la richiesta INPS del 1.7.2016 era idonea a interrompere la prescrizione. Sul primo motivo, la Corte ha confermato l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata per il professionista non iscritto alla Cassa di categoria perché non raggiungente le soglie reddituali, ma, per effetto della sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale della norma interpretativa in tema di sanzioni civili, ha cassato la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione sulle sanzioni e, decidendo nel merito, ha dichiarato che nulla è dovuto a titolo di sanzioni civili per l'anno 2010. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26

    Il professionista non iscritto alla cassa previdenziale di categoria e non tenuto al contributo soggettivo deve iscriversi alla Gestione separata INPS; per i professionisti con reddito sotto soglia l'obbligo discende dal principio di universalizzazione della copertura assicurativa.

  • D.L. n. 98 del 2011, art. 18, comma 12

    La disposizione interpretata autenticamente è stata letta nel senso dell'obbligo di iscrizione alla Gestione separata per gli avvocati del libero foro non iscritti alla Cassa per difetto dei requisiti reddituali; tuttavia, per il periodo anteriore alla sua entrata in vigore, non possono essere pretese le sanzioni civili dopo la declaratoria di illegittimità costituzionale parziale.

  • D.Lgs. n. 509 del 1994, art. 2

    Richiamato dal ricorrente per contestare l'assetto previdenziale dei professionisti iscritti all'Albo ma non alla Cassa, senza che la Corte si discostasse dall'interpretazione consolidata sull'iscrizione alla Gestione separata.

  • art. 416 c.p.c.

    La doglianza è stata ritenuta manifestamente infondata; la Corte non ha ravvisato violazioni nell'utilizzo del documento interruttivo della prescrizione.

  • art. 2941 c.c.

    La mancata compilazione del quadro RR non integra, di per sé, un comportamento doloso idoneo a sospendere la prescrizione.

  • D.P.C.M. 11 maggio 2011, art. 1, comma 1

    Il differimento dei termini di pagamento per i contributi relativi all'anno 2010 incide sulla decorrenza della prescrizione, che va fatta decorrere dal nuovo termine di scadenza.

  • L. n. 338 del 2000, art. 116

    È il riferimento normativo delle sanzioni civili per omessa contribuzione, ma, per effetto della sentenza costituzionale, per il periodo precedente alla norma interpretativa non sono esigibili nei confronti dei professionisti interessati.

  • L. n. 87 del 1953, art. 30

    In combinato con l'art. 136 Cost., opera l'effetto caducatorio della norma dichiarata incostituzionale nei rapporti non esauriti.

  • art. 136 Cost.

    La declaratoria di illegittimità costituzionale travolge la norma per i rapporti non esauriti, con effetti anche sul giudizio in corso.

Massime di principio

  • Il professionista iscritto all'albo ma non iscritto alla cassa previdenziale di categoria per mancato raggiungimento delle soglie reddituali è tenuto all'iscrizione alla Gestione separata INPS e al correlato obbligo contributivo.
  • La prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata decorre dalla scadenza del termine legale di pagamento; se il termine è differito da una disposizione amministrativa o normativa, il decorso della prescrizione si sposta alla nuova scadenza.
  • La mancata compilazione di un quadro dichiarativo previdenziale non integra automaticamente un comportamento doloso idoneo a sospendere la prescrizione ex art. 2941 c.c.
  • Quando una norma interpretativa è colpita da declaratoria di illegittimità costituzionale solo in parte, la pretesa alle sanzioni civili non può essere mantenuta per il periodo anteriore alla sua entrata in vigore nei rapporti non esauriti, in tutela dell'affidamento legittimo del destinatario.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiPrescrizioneTutela del legittimo affidamento

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