Cassazione Civile, Ordinanza n. 25481/2023 del 31/08/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia origina da un avviso di addebito emesso dall'INPS per contributi e sanzioni dovuti per l'anno 2010 alla gestione separata ex art. 2, comma 26, l. n. 335/1995, nei confronti di un avvocato. Il Tribunale aveva ritenuto sussistente l'obbligo di iscrizione alla gestione separata, riducendo però le sanzioni civili nei limiti dell'art. 116, comma 15, l. n. 388/2000. La Corte d'appello di Firenze, accogliendo l'impugnazione del professionista, ha invece escluso l'obbligo di iscrizione, ritenendo che l'attività fosse occasionale in ragione del reddito inferiore alla soglia di euro 5.000 e, conseguentemente, ha assorbito l'appello incidentale dell'INPS sul regime sanzionatorio. Con il ricorso per cassazione, l'INPS ha denunciato violazione dell'art. 2, commi 26-31, l. n. 335/1995, dell'art. 18, commi 11 e 12, d.l. n. 98/2011 conv. in l. n. 111/2011, dell'art. 53 d.P.R. n. 917/1986, dell'art. 44, comma 2, d.l. n. 269/2003 conv. in l. n. 326/2003 e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che il professionista iscritto ad albo e titolare di partita IVA non possa dirsi occasionale per il solo dato reddituale, e che la Corte territoriale abbia errato nel fare discendere automaticamente dall'importo inferiore a 5.000 euro l'insussistenza dell'obbligo contributivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo dell'INPS. Ha affermato che l'obbligo di iscrizione alla gestione separata per il professionista iscritto ad albo sussiste quando il reddito derivi dall'esercizio abituale, ancorché non esclusivo, e anche occasionale, dell'attività professionale, ove il reddito superi la soglia di euro 5.000; il requisito dell'abitualità va però accertato in concreto, con valutazione di fatto, e non può essere escluso in via automatica solo perché il reddito è inferiore alla soglia. Poiché la Corte d'appello non aveva compiuto uno specifico accertamento sull'abitualità dell'esercizio professionale, limitandosi a ricollegare l'occasionalità al dato reddituale, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Firenze, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 2, commi 26-31, L. n. 335/1995
costituisce il fondamento dell'obbligo di iscrizione alla gestione separata per taluni redditi professionali; la verifica dipende dalla natura abituale dell'attività e dal rispetto della soglia reddituale rilevante.
art. 18, commi 11 e 12, D.L. n. 98/2011 conv. in L. n. 111/2011
richiamato dall'INPS a sostegno della disciplina applicabile alla contribuzione dovuta dal professionista alla gestione separata.
richiamato quale norma sulla qualificazione del reddito professionale rilevante ai fini contributivi.
art. 44, comma 2, D.L. n. 269/2003 conv. in L. n. 326/2003
la soglia di euro 5.000 rileva come limite oltre il quale il reddito da attività professionale occasionale comporta l'obbligo contributivo; non è, da sola, indice automatico di occasionalità.
richiamato per contestare la ripartizione dell'onere probatorio e l'automatismo decisorio adottato dalla Corte territoriale.
art. 116, comma 15, L. n. 388/2000
citato nel giudizio di merito in relazione alla riduzione delle sanzioni civili, ma la questione è stata assorbita in appello e non decisa dalla Cassazione.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma processuale posta a fondamento del motivo per violazione di legge.
Massime di principio
- In materia previdenziale, il professionista iscritto ad albo può essere tenuto all'iscrizione alla gestione separata quando percepisca redditi derivanti dall'esercizio abituale, ancorché non esclusivo e persino occasionale, dell'attività, salvo che tali redditi siano già integralmente assoggettati a obbligo assicurativo presso la cassa di categoria.
- Il superamento della soglia di euro 5.000 ex art. 44, comma 2, d.l. n. 269/2003 è rilevante ai fini dell'obbligo contributivo, ma il mancato superamento non consente di presumere automaticamente l'occasionalità dell'attività professionale.
- Il requisito dell'abitualità va accertato in concreto come scelta professionale ex ante, mediante elementi presuntivi quali iscrizione all'albo, apertura della partita IVA e organizzazione del lavoro, senza fondare la decisione sul solo dato quantitativo del reddito.
- In assenza di uno specifico accertamento fattuale sull'abitualità dell'esercizio professionale, la decisione che escluda l'obbligo di iscrizione alla gestione separata perché il reddito è inferiore alla soglia legale è viziata per erronea applicazione della legge.
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