Cassazione Civile, Ordinanza n. 25478/2023 del 31/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratori)
La controversia
La controversia nasce dal rapporto di lavoro subordinato di alcuni dipendenti addetti a mansioni che richiedevano l’uso di divisa aziendale. I lavoratori chiedevano: a) il pagamento di un compenso retributivo per il tempo impiegato ogni giorno per vestire e svestire la divisa; b) il risarcimento del danno per le spese sostenute per mantenere la divisa in perfetta efficienza, in particolare per lavaggio e stiratura; c) la rimodulazione dei turni per includere nel tempo di lavoro anche le operazioni di vestizione e svestizione. In appello la corte territoriale aveva respinto le domande sul compenso per il c.d. tempo-tuta, ritenendo che la vestizione non fosse eterodiretta, ma aveva omesso di pronunciarsi sulla domanda risarcitoria relativa a lavaggio e stiratura. In cassazione i ricorrenti deducevano: omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sulla domanda risarcitoria; violazione delle regole ermeneutiche e della disciplina collettiva/regolamentare in tema di divisa, sostenendo che l’obbligo di indossarla sul luogo di lavoro rendesse retribuibile il tempo impiegato; vizio di motivazione per non avere spiegato l’incertezza interpretativa e per avere valorizzato una presunta tolleranza aziendale; violazione degli artt. 115, 101, 112, 2697 e 2729 c.c./c.p.c. per l’ammissione e l’uso della prova testimoniale; omesso esame di fatti decisivi e motivazione apparente.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto solo il primo motivo, rilevando la nullità della sentenza di appello per omessa pronuncia sulla domanda di risarcimento del danno per lavaggio e stiratura della divisa, domanda autonoma e distinta da quella sul tempo di vestizione/svestizione. Ha invece respinto tutti gli altri motivi, ritenendo corretta la decisione di merito sulla non retribuibilità del tempo-tuta perché, sulla base della contrattazione collettiva, dei regolamenti aziendali e della prova testimoniale, non risultava imposto ai lavoratori un vincolo datoriale su luogo e tempo della vestizione/svestizione; la società tollerava la vestizione a casa e non era provata l’eterodirezione. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Messina, in diversa composizione, per esaminare la domanda risarcitoria non decisa e per regolare anche le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
la Corte ribadisce che il giudice deve pronunciarsi su tutte le domande autonome ritualmente riproposte; l’omissione integra nullità della sentenza
art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
individua i diversi vizi denunciabili in cassazione, ma le censure diverse dall’omessa pronuncia sono state ritenute infondate
il comportamento complessivo delle parti, anche successivo alla conclusione del contratto, è criterio utile per l’interpretazione del regolamento collettivo e aziendale
le clausole sul vestiario vanno lette in modo complessivo e coordinato, valorizzando il rapporto tra obbligo di indossare la divisa e predisposizione di idonei supporti logistici
le disposizioni datoriali sui regolamenti divise sono ricondotte ai poteri di esecuzione e disciplina del lavoro
non vi è stata inversione dell’onere della prova nella valutazione della prassi aziendale e dell’eterodirezione
non è stato utilizzato un ragionamento presuntivo vietato; la decisione si è basata anche su prove testimoniali
non vi è stata violazione del principio di disponibilità delle prove, poiché la prova testimoniale era stata richiesta dalle parti
non è stato leso il contraddittorio, essendo la prova assunta su istanza delle parti
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
la motivazione non è stata ritenuta apparente, perplessa o incomprensibile, salvo il profilo dell’omessa pronuncia sulla domanda risarcitoria
art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c.
richiamato come parametro della sufficienza della motivazione
art. 111, comma 6, Cost.
richiamato come parametro costituzionale della motivazione
indicato come base del ricorso introduttivo del giudizio di lavoro
richiamato per la riproposizione delle domande in appello
art. 45 del CCNL delle Attività Ferroviarie del 16/04/2003
prevede l’obbligo del dipendente di indossare la divisa e gli oggetti di vestiario e la predisposizione di idonei supporti logistici
art. 50 del CCNL delle Attività Ferroviarie del 20/07/2012
riproduce sostanzialmente la disciplina del CCNL 2003 sulla divisa
art. 36 del CCNL delle Attività Ferroviarie del 16/12/2016
anche questa disposizione, per come ricordata dalla Corte, è sostanzialmente identica alle precedenti sul punto divisa
Direttiva 2003/88/CE
richiamata nel contesto della definizione di orario di lavoro e del tempo-tuta
art. 1, comma 2, lett. a), D.lgs. n. 66/2003
richiamato dai ricorrenti nel tentativo di qualificare il tempo di vestizione come orario di lavoro
art. 2, n. 1, Direttiva 2003/88/CE
richiamato dai ricorrenti sul concetto di orario di lavoro
Disposizione di Gruppo n. 133/DCRUO del 15/04/2010
regolamento divise che vieta l’uso della divisa fuori dal lavoro e sanziona l’uso non conforme
Disposizione di Gruppo n. 139/DCRUO del 14/02/2011
riproduce la disciplina sul corretto uso della divisa
Disposizione di Gruppo n. 171/DCRUO del 18/02/2014
riproduce la disciplina sul corretto uso della divisa
Disposizione di Gruppo n. 194/AD del 28/04/2015
riproduce la disciplina sul corretto uso della divisa
Massime di principio
- Il tempo necessario alla vestizione e svestizione della divisa costituisce tempo di lavoro solo quando il datore di lavoro ne conformi in modo vincolante il tempo e il luogo di esecuzione; in mancanza di eterodirezione si tratta di attività preparatoria non autonomamente retribuita.
- L’eterodirezione può risultare sia da un’espressa previsione contrattuale o regolamentare sia da elementi impliciti, come la natura degli indumenti o la loro speciale funzione; ma occorre un accertamento concreto delle modalità imposte o tollerate in azienda.
- Le clausole collettive e regolamentari sul vestiario vanno interpretate sistematicamente, valorizzando il rapporto tra obbligo di indossare la divisa, predisposizione di supporti logistici e eventuali divieti di uso extra-lavorativo.
- Quando una domanda autonoma, distinta per petitum e causa petendi, viene riproposta in appello, il giudice di secondo grado deve pronunciarsi espressamente o almeno implicitamente su di essa; l’omissione integra violazione dell’art. 112 c.p.c. e nullità della sentenza.
- La prova testimoniale e il comportamento complessivo delle parti possono essere utilizzati per chiarire l’interpretazione di regole contrattuali ambigue e per accertare una prassi aziendale rilevante ai fini della qualificazione del rapporto.
- In sede di legittimità non è consentito sostituire la propria lettura delle risultanze probatorie a quella compiuta dal giudice di merito, se la motivazione è logica, coerente e non apparente.
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