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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25473/2023 del 31/08/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia origina dal licenziamento disciplinare intimato a un dipendente addetto allo spazzamento manuale e alla vuotatura cestini, contestato perché, durante l’orario di lavoro e con mezzo aziendale, avrebbe effettuato un servizio non autorizzato di prelievo di rifiuti all’interno di un’azienda privata, in violazione delle disposizioni aziendali e con omessa compilazione della documentazione prevista. Il Tribunale aveva già ritenuto illegittimo il licenziamento e applicato la tutela indennitaria; la Corte d’appello, pur confermando la sussistenza dei fatti e del loro rilievo disciplinare, ha escluso la giusta causa per difetto di gravità tale da impedire la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto. Il lavoratore ha ricorso per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 2119 c.c., sostenendo che la Corte territoriale si sarebbe contraddetta: da un lato avrebbe affermato la sussistenza dell’elemento soggettivo della condotta, dall’altro avrebbe valorizzato episodicità del fatto, lunga durata del rapporto e assenza di ricadute negative sull’attività, senza adeguata verifica della componente psicologica. La società ha resistito con controricorso e ricorso incidentale articolato in quattro motivi, denunciando violazione dell’art. 115 c.p.c., omesso esame di fatti decisivi, violazione delle norme del CCNL e difetti motivazionali, anche in punto di proporzionalità della sanzione e di quantificazione dell’indennità ex art. 18, comma 5, L. n. 300/1970.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale del lavoratore, ritenendo infondato il motivo: la Corte d’appello aveva effettivamente esaminato la vicenda sia sotto il profilo oggettivo sia sotto quello soggettivo, accertando consapevolezza della violazione delle disposizioni aziendali e assenza di tolleranza datoriale; il dissenso del ricorrente mirava in realtà a sollecitare una rivalutazione del merito, non consentita in sede di legittimità. La Corte ha poi dichiarato inammissibile il ricorso incidentale della società, rilevando la commistione di vizi eterogenei (violazione di legge, omesso esame, difetto di motivazione), l’indeterminatezza del parametro dell’art. 360 c.p.c. invocato, la preclusione da doppia conforme per i motivi ex art. 360, n. 5, c.p.c., e la sostanziale richiesta di una diversa lettura delle prove. Le spese del giudizio di cassazione sono state compensate per reciproca soccombenza e sono stati posti a carico di entrambe le parti gli ulteriori importi per il contributo unificato, ove dovuti.

Norme richiamate

  • art. 2119 c.c.

    La Corte ribadisce che, ai fini della giusta causa di licenziamento, la valutazione deve riguardare sia il fatto storico sia la sua gravità complessiva e l’idoneità a ledere irrimediabilmente il vincolo fiduciario; il giudizio di merito, se congruamente motivato, non è censurabile in cassazione come mera rivalutazione del fatto.

  • art. 360 c.p.c.

    comma primo, nn. 3), 4), 5)

    La doglianza va ricondotta al vizio effettivamente dedotto; non è consentita la mescolanza e sovrapposizione di censure eterogenee riferite a diversi numeri dell'art. 360 c.p.c., né la denuncia di un preteso difetto motivazionale sotto l'apparenza della violazione di legge.

  • art. 132, comma secondo, n. 4) c.p.c.

    La deduzione di una contraddizione della motivazione integra, se del caso, un vizio di motivazione/struttura della sentenza, ma nella specie la contraddizione non sussisteva perché la Corte d'appello aveva compiuto una valutazione unitaria e coerente del fatto.

  • art. 115 c.p.c.

    La sua evocazione, nel ricorso incidentale, è stata ritenuta inserita in un motivo promiscuo che cumula anche censure di omesso esame e difetto di motivazione.

  • art. 348 ter, commi quarto e quinto, c.p.c.

    In presenza di doppia conforme, è preclusa la deduzione in cassazione del vizio di omesso esame di fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti.

  • art. 18, comma 5, L. n. 300/1970

    La norma è richiamata in relazione alla tutela indennitaria applicata dal giudice di merito e alla sua quantificazione; la Corte di cassazione non interviene sul quantum perché i motivi incidentali sono inammissibili.

  • art. 1, comma 48, L. n. 92/2012

    Richiamato come base procedurale della fase sommaria dell'opposizione in materia di licenziamento, nel quadro del rito applicato nel giudizio di merito.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte di ricorrente principale e ricorrente incidentale, ove dovuto.

Massime di principio

  • In tema di licenziamento per giusta causa, la verifica della gravità del comportamento deve essere globale e può fondarsi sia sugli elementi oggettivi della condotta sia sulla consapevolezza del lavoratore della sua contrarietà alle disposizioni aziendali; la sola contestazione della durata del rapporto o dell'episodicità del fatto non basta a trasformare il giudizio di merito in una questione di legittimità.
  • In cassazione non è consentito trasformare una censura di merito in una generica denuncia di violazione di legge o di vizio motivazionale: il motivo deve essere specifico, coerente con il vizio dedotto e non può cumulare in modo promiscuo profili incompatibili.
  • La doglianza che si risolva nella richiesta di una nuova valutazione delle prove è inammissibile in sede di legittimità, poiché la Corte di cassazione non è giudice del fatto.
  • In presenza di doppia conforme, il vizio di omesso esame di fatti decisivi non può essere utilmente fatto valere in cassazione nei limiti previsti dall'art. 348-ter c.p.c.
  • La mera esistenza del fatto disciplinarmente rilevante non impone automaticamente la giusta causa: il giudice deve verificare anche la sua concreta incidenza sul vincolo fiduciario e sulla possibilità di prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causaRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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