Cassazione Civile, Ordinanza n. 25476/2023 del 31/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dal licenziamento disciplinare per giusta causa intimato a un dipendente addetto alla vendita dei titoli di viaggio e alla gestione degli incassi. Al lavoratore era stato contestato il reiterato mancato versamento delle somme rinvenienti dalla vendita dei titoli. In sede di merito, il lavoratore aveva impugnato il recesso sostenendo, da un lato, che la sanzione espulsiva non fosse proporzionata alla concreta gravità dei fatti, tenuto conto della sua situazione soggettiva, della asserita disponibilità a restituire le somme e della pretesa tolleranza dell’azienda verso analoghi episodi; dall’altro, che la disciplina applicabile al rapporto degli autoferrotranvieri (artt. 44 e 45 dell’All. A al r.d. 148/1931) fosse stata male interpretata, perché la condotta avrebbe dovuto essere sussunta nella sanzione conservativa della retrocessione e non in quella espulsiva della destituzione. Deduceva inoltre che la Corte d’appello avesse errato nel ritenere aspecifico il motivo di reclamo e nel non considerare le conseguenze della mancata istituzione del consiglio di disciplina. In cassazione il ricorrente articolava due censure: omesso esame di un fatto decisivo ai fini del giudizio di proporzionalità, e violazione degli artt. 434 c.p.c., 44 e 45 All. A r.d. 148/1931 per avere la Corte territoriale dichiarato inammissibile o comunque infondato il motivo relativo alla qualificazione della sanzione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo sia perché la sentenza di primo grado e quella di appello erano conformi, con conseguente operatività del limite della "doppia conforme" ex art. 348-ter c.p.c., sia perché la circostanza invocata come decisiva era stata comunque presa in considerazione dal giudice di merito, che aveva valorizzato il fatto che la restituzione fosse avvenuta solo dopo la contestazione e aveva escluso rilievo alla pretesa tolleranza per analoghi episodi, smentita dall’esistenza di una precedente sanzione disciplinare. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo perché non colpiva tutte le autonome rationes decidendi della sentenza impugnata: la Corte d’appello aveva infatti sia ritenuto il motivo di reclamo in parte aspecifico, sia affermato nel merito che l’appropriazione di somme aziendali era espressamente punita con la destituzione, anche se restituita, e non era sussumibile nella retrocessione. Il ricorso è stato quindi respinto in rito, con condanna del ricorrente alle spese e con dichiarazione dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
omesso esame circa un fatto decisivo
La censura ex n. 5 è inammissibile in presenza di doppia conforme, salvo che il ricorrente indichi e confronti le diverse rationes decidendi di primo e secondo grado.
art. 348-ter, commi 4 e 5, c.p.c.
In caso di doppia conforme, il ricorso per cassazione non può lamentare l'omesso esame di fatti decisivi se le decisioni di primo e secondo grado poggiano sul medesimo iter logico-argomentativo.
art. 434 c.p.c.
Il motivo di reclamo deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati; nel caso concreto la censura è stata ritenuta inammissibile perché non aggrediva tutte le rationes della decisione di appello.
art. 44 All. A r.d. 148/1931
Nel rapporto degli autoferrotranvieri, la retrocessione non si applica all'appropriazione di somme spettanti all'azienda, che resta fuori dalle inadempienze sanzionate con tale misura.
art. 45 All. A r.d. 148/1931
L'appropriazione di somme spettanti all'azienda è prevista come causa di destituzione, anche "nonostante restituzione".
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto/inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
D.M. n. 147/2022
Richiamato ai fini della liquidazione delle spese di lite.
Massime di principio
- In presenza di doppia conforme di primo e secondo grado, il motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non dimostra che le rationes decidendi delle due sentenze siano diverse.
- L'omesso esame di un fatto decisivo non è configurabile quando il fatto invocato risulti già esaminato dal giudice di merito, anche se valutato in senso sfavorevole alla parte ricorrente.
- Il ricorso per cassazione deve censurare tutte le autonome rationes decidendi poste a base della decisione impugnata; la mancata aggressione anche di una sola ratio autonoma comporta l'inammissibilità del ricorso.
- Quando la disciplina speciale prevede espressamente la destituzione per l'appropriazione di somme aziendali, la restituzione successiva non elimina la rilevanza disciplinare del fatto né impone l'applicazione di una sanzione conservativa.
- Nel valutare la proporzionalità della sanzione disciplinare, il giudice di merito può considerare la gravità intrinseca dell'illecito e la lesione del rapporto fiduciario, specie quando il dipendente maneggi denaro dell'azienda.
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