Cassazione Civile, Ordinanza n. 25479/2023 del 31/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal rapporto di lavoro subordinato di alcuni dipendenti tenuti a indossare una divisa aziendale e degli specifici oggetti di vestiario. I lavoratori chiedevano: a) il pagamento di un compenso retributivo per il tempo impiegato a vestirsi e svestirsi; b) il risarcimento del danno per le spese sostenute per lavare e stirare la divisa; c) la rimodulazione dei turni in modo da includere il tempo necessario alla vestizione e svestizione. La Corte d’appello aveva confermato il rigetto delle domande, ritenendo che il tempo tuta non fosse eterodiretto perché, alla luce dei CCNL e dei regolamenti aziendali, era tollerato che i dipendenti si presentassero già in divisa e non era imposto l’uso degli spogliatoi. In cassazione i lavoratori proponevano cinque motivi: 1) omessa pronuncia sulla domanda di risarcimento per mancato lavaggio e stiratura; 2) violazione delle norme interpretative del contratto e delle disposizioni sul tempo di lavoro, sostenendo che divisa e regolamenti imponevano la vestizione sul luogo di lavoro; 3) omessa motivazione sull’obbligo di indossare la divisa a casa e sull’inidoneità della divisa a uso extra-lavorativo; 4) violazione delle regole sulle prove e sull’onere probatorio, per l’ammissibilità e l’uso della prova testimoniale su una prassi aziendale di tolleranza non allegata; 5) omesso esame di fatti decisivi e motivazione apparente, sempre sul tema della prassi di vestizione a casa e sull’asserita incertezza normativa. La Cassazione ha accolto solo il primo motivo, rilevando che la Corte d’appello non aveva pronunciato, neppure implicitamente, sulla specifica domanda risarcitoria relativa alle spese di lavaggio e stiratura, distinta da quella sul tempo tuta; ha invece respinto tutti gli altri motivi, ritenendo corretta l’interpretazione del quadro collettivo e regolamentare e l’accertamento di fatto circa l’assenza di eterodirezione sul luogo e nel tempo della vestizione/svestizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha cassato la sentenza impugnata limitatamente al capo relativo alla mancata pronuncia sulla domanda risarcitoria per il lavaggio e la stiratura della divisa, perché la Corte d’appello aveva omesso di esaminare uno specifico motivo di appello su una domanda autonoma. Per il resto, ha rigettato le censure relative al tempo di vestizione/svestizione, ritenendo corretta la decisione di merito che aveva escluso il diritto al compenso per il tempo tuta per difetto di eterodirezione. La causa è stata quindi rinviata alla Corte d’appello, in diversa composizione, che dovrà decidere sulla domanda risarcitoria omessa e regolare anche le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
La mancata pronuncia su una domanda autonoma, specificamente riproposta in appello, integra vizio di omessa pronuncia e determina nullità della sentenza in parte qua.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È il parametro processuale invocato per dedurre nullità della sentenza o del procedimento per omessa pronuncia e vizi motivazionali processualmente rilevanti.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro per denunciare violazione di legge in relazione all'interpretazione del CCNL, dei regolamenti aziendali e della disciplina sul tempo di lavoro.
La Corte valorizza l'interpretazione letterale e sistematica del contratto collettivo e del regolamento aziendale, nonché il comportamento complessivo delle parti anche successivo alla conclusione del contratto.
art. 1, comma 2, lett. a), D.lgs. n. 66/2003
Richiamato dai ricorrenti per sostenere la qualificazione del tempo di vestizione come tempo di lavoro.
art. 2, n. 1, Direttiva 2003/88/CE
Richiamata dai ricorrenti; la Corte ribadisce che il tempo tuta è lavorativo solo se imposto dal datore nei tempi e luoghi dell'operazione.
art. 45 CCNL Attività Ferroviarie 16/04/2003
Prevede che l'azienda fornisca la divisa e che il dipendente abbia l'obbligo di indossarla, con predisposizione di idonei supporti logistici; la Corte ne ricava che l'obbligo opera nel contesto lavorativo, ma che la norma non impone espressamente la vestizione negli spogliatoi aziendali.
art. 50 CCNL Attività Ferroviarie 20/07/2012
Riproduce sostanzialmente la disciplina del CCNL 2003; la Corte la interpreta in modo sistematico come riferita alla vestizione in connessione con il servizio.
art. 36 CCNL Attività Ferroviarie 16/12/2016
Anch'esso sostanzialmente identico nella disciplina della divisa; conferma la continuità del quadro contrattuale valutato dalla Corte.
Richiamato per qualificare i regolamenti aziendali come disposizioni impartite dal datore per l'esecuzione e la disciplina del lavoro.
Invocato dai ricorrenti, ma la Corte esclude la violazione del contraddittorio perché la prova testimoniale è stata assunta su questioni già dedotte e controverse.
La Corte esclude che il giudice abbia fondato la decisione su prove non dedotte dalle parti, avendo utilizzato testimonianze richieste dalle stesse.
La Corte esclude l'errata distribuzione dell'onere della prova, non essendo stata operata alcuna inversione probatoria.
La doglianza sulla presunta doppia presunzione è respinta perché la Corte ha deciso sulla base di prove testimoniali e dell'interpretazione del quadro negoziale, non su presunzioni concatenate.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Richiamato per vizi della motivazione; la Corte esclude che la sentenza impugnata fosse priva di motivazione o obiettivamente incomprensibile.
art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c.
Richiamato in relazione al requisito di motivazione della sentenza.
art. 111, comma 6, Cost.
Richiamato per dedurre carenza o apparenza di motivazione; la Corte ritiene invece la motivazione adeguata.
Richiamato come norma sull'appello nel giudizio di merito, per indicare la riproposizione della domanda risarcitoria.
Richiamato quale norma sul ricorso introduttivo nel rito del lavoro, per indicare la domanda originaria dei lavoratori.
Richiamato solo per confutare l'assimilazione del tragitto casa-lavoro alla nozione di occasione di lavoro nel diverso ambito assicurativo.
Massime di principio
- Nel rapporto di lavoro subordinato, il tempo necessario a indossare e togliere la divisa costituisce tempo di lavoro solo quando il datore di lavoro ne conformi in modo vincolante il tempo, il luogo o le modalità; in mancanza di eterodirezione, la vestizione è attività preparatoria non autonomamente retribuibile.
- L'obbligo del dipendente di indossare la divisa può desumersi dall'interpretazione sistematica di CCNL e regolamenti aziendali; tuttavia, se tali fonti non impongono espressamente la vestizione negli spogliatoi aziendali, il giudice di merito può accertare in fatto, anche mediante prova testimoniale, se nella prassi sia tollerata la vestizione a casa.
- La presenza di spogliatoi o altri supporti logistici predisposti dal datore di lavoro non basta, da sola, a dimostrare che il tempo tuta sia eterodiretto; occorre verificare se l'uso di tali spazi sia obbligatorio o solo facoltativo.
- In presenza di una domanda autonoma e distinta per causa petendi e petitum, il giudice di appello deve pronunciarsi espressamente o almeno implicitamente su di essa; l'omessa pronuncia integra nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c.
- Il giudizio di legittimità non consente di sostituire alla motivazione della sentenza impugnata una diversa lettura del materiale probatorio: sono censurabili solo reali vizi di diritto o anomalie motivazionali, non la mera diversa valutazione dei fatti.
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