Cassazione Civile, Ordinanza n. 25477/2023 del 31/08/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno di alcuni soci lavoratori di una cooperativa sociale impiegati presso una R.S.A. Essi avevano agito per ottenere: a) differenze retributive tra quanto contrattualmente pattuito e quanto effettivamente percepito; b) la retribuzione per il tempo impiegato quotidianamente nella vestizione e svestizione della divisa e nel passaggio di consegne tra turni. Il Tribunale aveva accolto le domande, riconoscendo anche 20 minuti al giorno per il c.d. tempo tuta e passaggio di consegne; la Corte d’appello, in parziale riforma, aveva ridotto per una delle lavoratrici il tempo riconosciuto a 10 minuti e, per il resto, confermato la decisione. La cooperativa proponeva ricorso per cassazione con quattro motivi: (1) violazione della L. n. 142/2001, artt. 3 e 6, e degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c., sostenendo che la clausola regolamentare interna consentisse consensualmente la riduzione dell’orario di lavoro; (2) violazione del d.lgs. n. 66/2003, art. 1, e degli artt. 115 c.p.c., lamentando che vestizione e passaggio consegne non dovessero essere computati nell’orario di lavoro; (3) omesso esame di fatti decisivi per la quantificazione del tempo dovuto; (4) violazione dell’art. 2948 c.c. e delle norme sulla prescrizione, oltre a censure su onere della prova e mancata allegazione del metus, sostenendo la prescrizione quinquennale dei crediti retributivi.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili le doglianze basate sull’omesso esame di fatti decisivi per la presenza di una doppia conforme e, più in generale, perché dirette a sollecitare una rivalutazione del merito. Nel merito, ha ritenuto infondato il primo motivo: la clausola del regolamento interno che la cooperativa invocava per ridurre unilateralmente l’orario e la retribuzione era nulla, poiché in assenza di una reale crisi aziendale non è consentita una deroga in peius ai trattamenti previsti dal contratto collettivo. Ha reputato infondato anche il secondo motivo: il tempo necessario alla vestizione e al passaggio di consegne, quando eterodiretto dal datore di lavoro e funzionale alla prestazione, rientra nell’orario di lavoro ed è retribuibile; tale principio vale anche per il servizio assistenziale svolto nella R.S.A., fatta salva la posizione della lavoratrice per la quale il giudice di merito aveva escluso il passaggio di consegne quale mansione. Infine, ha respinto il quarto motivo sulla prescrizione, richiamando il principio per cui, dopo la L. n. 92/2012, il rapporto di lavoro a tempo indeterminato non è assistito da un regime di stabilità tale da far decorrere la prescrizione in costanza di rapporto; per i crediti non ancora prescritti alla data di entrata in vigore della riforma, il termine decorre dalla cessazione del rapporto.
Norme richiamate
Sono state dichiarate inammissibili le censure che, formalmente rubricate come violazioni di legge o omesso esame, miravano in realtà a una nuova valutazione dei fatti e delle prove.
In presenza di doppia conforme è inammissibile il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., salvo che il ricorrente indichi e dimostri la diversità delle rationes decidendi di primo e secondo grado.
Richiamato dalla ricorrente, ma le doglianze sono state ritenute in sostanza dirette a contestare l'accertamento di fatto compiuto dai giudici di merito.
Richiamato dalla ricorrente, ma la Corte ha ritenuto che le censure celassero una richiesta di rivalutazione del materiale probatorio.
art. 3, comma 1, L. n. 142/2001
La Corte ha ritenuto che non consente, in assenza di crisi aziendale, una riduzione unilaterale dell'orario e del trattamento economico del socio lavoratore.
art. 6, comma 2, L. n. 142/2001
"Nel caso in cui violi la disposizione di cui al primo periodo la clausola è nulla"
Le clausole del regolamento interno che derogano in peius ai trattamenti retributivi e alle condizioni di lavoro previste dal CCNL sono nulle, salvo le eccezioni collegate a un piano di crisi aziendale effettivo e temporaneo.
L'orario di lavoro comprende qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni; il tempo di vestizione/svestizione e di passaggio di consegne, se eterodiretto e funzionale alla prestazione, va computato come orario di lavoro.
Per i crediti retributivi non prescritti alla data della L. n. 92/2012, il termine di prescrizione decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro.
La prescrizione decorre da quando il diritto può essere fatto valere; per i rapporti privi di stabilità, ciò avviene alla cessazione del rapporto.
È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Le modifiche alla disciplina dei licenziamenti incidono sul regime di stabilità del rapporto e, quindi, sul decorso della prescrizione dei crediti retributivi.
Richiamato per la liquidazione delle spese di lite.
Richiamato, insieme alla L. n. 92/2012, nel principio sul difetto di stabilità del rapporto a tempo indeterminato ai fini della prescrizione.
Massime di principio
- In presenza di doppia conforme, il motivo di ricorso per cassazione fondato sull'omesso esame di fatti decisivi è inammissibile se il ricorrente non dimostra che le decisioni di primo e secondo grado siano basate su rationes decidendi diverse.
- Le clausole del regolamento interno di una cooperativa che incidano in peius su orario e retribuzione del socio lavoratore sono nulle se non sorrette da una effettiva e documentata crisi aziendale deliberata o comunque oggettivamente riscontrabile.
- Il tempo impiegato dal lavoratore per vestizione e svestizione della divisa rientra nell'orario di lavoro quando le modalità di esecuzione siano imposte o comunque eterodirette dal datore di lavoro e funzionali alla prestazione.
- Il tempo di passaggio di consegne tra turni è retribuibile quando, per la natura dell'attività svolta, costituisca parte integrante e necessaria della prestazione lavorativa, specie nei servizi assistenziali che richiedono continuità di presa in carico.
- Nei rapporti di lavoro a tempo indeterminato non assistiti da un regime di stabilità, la prescrizione dei crediti retributivi non decorre in costanza di rapporto per i diritti non ancora prescritti alla data di entrata in vigore della L. n. 92/2012, ma dalla cessazione del rapporto.
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