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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25482/2023 del 31/08/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di addebito emesso per contributi e sanzioni dovuti alla gestione separata per l'anno 2009 da un avvocato. Il giudice di primo grado aveva annullato la pretesa contributiva, e la corte territoriale aveva confermato il rigetto dell'appello dell'ente previdenziale ritenendo prescritto il credito: secondo la sentenza impugnata, la mancata compilazione del quadro RR non integrava occultamento doloso del debito e non impediva l'accertamento, sicché la prescrizione quinquennale era maturata prima della notifica dell'atto interruttivo, avvenuta il 30.6.2015, rispetto alla scadenza del 16.6.2010. Con il ricorso per cassazione l'ente deduceva violazione degli artt. 2935 e 2941, comma 1, n. 8, c.c., in relazione all'art. 2, comma 26 e seguenti, della l. n. 335/1995 e all'art. 18, comma 12, d.l. n. 98/2011 conv. in l. n. 111/2011, sostenendo che l'omessa compilazione del quadro RR avesse determinato un occultamento doloso del presupposto contributivo, idoneo a sospendere il decorso della prescrizione, e comunque che il termine dovesse decorrere dalla successiva dichiarazione dei redditi.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto fondato il motivo, osservando che la proroga del termine per il versamento dei contributi, disposta dal D.P.C.M. 10.6.2010 per la contribuzione 2009, comportava lo spostamento in avanti del dies a quo della prescrizione al 6.7.2010; di conseguenza, la notifica dell'avviso di addebito del 30.6.2015 è stata considerata tempestiva, cioè intervenuta prima della maturazione del termine quinquennale. La sentenza d'appello è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Palermo, che dovrà riesaminare il merito della controversia e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2935 c.c.

    La Corte lo richiama nel quadro della decorrenza della prescrizione, ritenendo decisivo lo slittamento del dies a quo per effetto della proroga del termine di pagamento dei contributi.

  • art. 2941, comma 1, n. 8, c.c.

    È richiamato dalla parte ricorrente per sostenere la sospensione della prescrizione in caso di occultamento doloso del debito; la Corte non fonda però la decisione su tale profilo, ma sulla tempestività dell'atto interruttivo rispetto al nuovo dies a quo.

  • art. 2, comma 26, l. n. 335/1995

    Viene richiamato quale base normativa dell'obbligo contributivo alla gestione separata.

  • art. 18, comma 12, d.l. n. 98/2011 conv. in l. n. 111/2011

    È richiamato in relazione al regime dei contributi dovuti e al relativo accertamento.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Costituisce il parametro formale del motivo di ricorso per dedotta violazione di legge.

  • D.P.C.M. 10.6.2010

    La Corte ne valorizza gli effetti di proroga del termine di versamento dei contributi per la contribuzione 2009, con conseguente spostamento in avanti del dies a quo della prescrizione.

  • Cass. n. 32485/2019

    È richiamata per il principio secondo cui, una volta introdotti i fatti costitutivi dell'eccezione di prescrizione, la questione è di diritto e può essere decisa d'ufficio.

  • Cass. n. 34034/2021

    È citata in motivazione per il principio sullo slittamento dei termini di prescrizione conseguente al D.P.C.M. 10.6.2010.

Massime di principio

  • Quando un provvedimento normativo proroga il termine di versamento di contributi dovuti, anche il dies a quo della prescrizione del credito contributivo si sposta in avanti in modo coerente con la nuova scadenza.
  • Se i fatti rilevanti per la prescrizione sono stati introdotti in causa, la Corte può qualificare giuridicamente la decorrenza del termine e decidere anche d'ufficio sulla tempestività dell'azione, pur a fronte di una diversa impostazione del motivo di ricorso.
  • L'omessa compilazione di un quadro dichiarativo rilevante può essere dedotta quale occultamento doloso del debito, ma la soluzione della lite può essere risolta già sul diverso piano della decorrenza della prescrizione e della tempestività dell'atto interruttivo.
  • Ai fini della prescrizione dei crediti contributivi, la verifica centrale è la corretta individuazione della scadenza effettiva dell'obbligo di pagamento e del momento di notifica dell'atto interruttivo.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiRicorso per cassazione
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiPrescrizioneOnere della prova

Testo integrale

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