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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26321/2024 del 09/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Il contribuente aveva dedotto in dichiarazione, per l'anno d'imposta 2008, un costo di euro 6.000 per sponsorizzazione di un'associazione sportiva dilettantistica. L'Amministrazione finanziaria, all'esito di una verifica svolta nei confronti dell'associazione e sulla base di un processo verbale di constatazione, emetteva avviso di accertamento recuperando a tassazione quel costo, ritenendo che la sponsorizzazione fosse solo apparente e inserita in un meccanismo di fatturazione per operazioni inesistenti, finalizzato a consentire la deduzione dei costi e la detrazione dell'IVA. Il contribuente impugnava l'atto lamentando: difetto di motivazione per mancata allegazione del PVC o mancata riproduzione del suo contenuto essenziale; nullità dell'avviso per difetto di valida delega di sottoscrizione del funzionario firmatario; esistenza effettiva dell'operazione di sponsorizzazione. Dopo il rigetto in primo e secondo grado, ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi: violazione dell'art. 42 d.P.R. 600/1973 per la delega di firma; violazione dell'art. 42 d.P.R. 600/1973 per mancata allegazione/riproduzione del PVC richiamato; violazione dell'art. 2697 c.c. per asserita errata valutazione delle prove circa la realtà della sponsorizzazione e la congruità del costo.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la delega alla sottoscrizione dell'avviso di accertamento è una delega di firma, può essere conferita con ordine di servizio, non richiede l'indicazione nominativa del delegato né la temporaneità, ed era comunque indicata la qualifica del sottoscrittore. Ha respinto anche il secondo motivo, affermando che nel processo tributario la motivazione per relationem è valida se l'atto richiamato è allegato o ne è riprodotto il contenuto essenziale, ma nella specie la CTR aveva correttamente ritenuto sufficiente la motivazione dell'avviso, che indicava gli elementi oggettivi dell'inesistenza dell'operazione. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo perché la censura, formalmente formulata come violazione dell'art. 2697 c.c., mirava in realtà a contestare la valutazione delle prove compiuta dai giudici di merito, attività non sindacabile in cassazione se non nei ristretti limiti del vizio motivazionale, non dedotto in modo ammissibile. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico del ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973

    La sottoscrizione dell'avviso può essere effettuata da funzionario delegato mediante delega di firma; la motivazione dell'avviso può essere resa per relationem, ma se richiama un atto non conosciuto dal contribuente, questo deve essere allegato o il suo contenuto essenziale deve essere riprodotto.

  • art. 7 L. n. 212 del 2000

    Gli atti dell'amministrazione finanziaria devono essere motivati indicando specificamente presupposti, mezzi di prova e ragioni giuridiche; se richiamano un atto non già conosciuto dall'interessato, questo va allegato o ne va riprodotto il contenuto essenziale.

  • art. 2697 c.c.

    La violazione della regola sull'onere della prova ricorre solo se il giudice attribuisce l'onere probatorio alla parte sbagliata, non quando si contesta soltanto la valutazione del materiale istruttorio.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Il vizio di violazione di legge non consente di censurare la mera rivalutazione del merito o delle prove.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il controllo di legittimità sulla motivazione è ammesso solo nei limiti oggi consentiti, non potendosi ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio.

  • art. 97 Cost.

    La motivazione per relationem è coerente con esigenze di economia e buon andamento dell'amministrazione.

  • artt. 24 e 111 Cost.

    L'interpretazione delle norme sulla motivazione dell'atto tributario deve bilanciare le esigenze amministrative con il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la motivazione dell'avviso di accertamento può essere validamente resa per relationem, purché l'atto richiamato sia allegato oppure il suo contenuto essenziale sia riprodotto in modo tale da consentire al contribuente di comprendere la pretesa e di difendersi efficacemente.
  • La nullità dell'avviso per difetto di sottoscrizione non ricorre quando la firma sia apposta da un funzionario validamente delegato con delega di firma; ai fini della validità della delega è sufficiente l'individuazione della qualifica del delegato, senza necessità di indicazione nominativa o di temporaneità della delega.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. si configura solo se il giudice di merito pone l'onere della prova a carico di una parte diversa da quella onerata dalla legge; non sussiste, invece, quando si contesti la valutazione delle prove o la conclusione tratta dal giudice dal materiale istruttorio.
  • In sede di legittimità non è consentito ottenere una nuova valutazione del merito attraverso la deduzione di una falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., se la censura investe in realtà l'apprezzamento delle prove compiuto dal giudice di merito.
  • La sufficienza della motivazione dell'atto impositivo va apprezzata distinguendo il piano della motivazione da quello della prova della pretesa fiscale: l'atto deve rendere intelligibile la ragione della rettifica, mentre la dimostrazione della fondatezza nel merito può risultare dagli elementi acquisiti nel giudizio.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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