Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 23440/2024 del 30/08/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia origina da due avvisi di accertamento emessi nei confronti di una società che svolgeva servizi di trasporto marittimo nella laguna veneziana. In primo grado e poi in appello la società ha contestato la ripresa a tassazione, sostenendo che i servizi resi rientrassero nell’esenzione IVA per il trasporto urbano di persone, anche quando effettuato con mezzi abilitati al trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare. La CTR ha invece ritenuto che l’attività fosse in concreto di natura turistico-ricreativa, valorizzando plurimi elementi: documentazione contabile, sito web, depliant e listini, accordi con agenzie di viaggio, servizi aggiuntivi come guide, pranzi, buffet, visite e giri panoramici, nonché la differenziazione di itinerari e prezzi. In cassazione la ricorrente ha proposto tre motivi: 1) violazione dell’art. 10, comma 1, n. 14, d.P.R. n. 633/1972, dell’art. 10 preleggi e dell’art. 2697 c.c., deducendo che la CTR aveva negato l’esenzione sulla base della finalità turistica e non dei soli requisiti previsti dalla norma, e che la società svolgeva essenzialmente trasporto urbano di persone, con servizi accessori eventualmente separati; 2) violazione del principio di neutralità IVA e dell’art. 19 d.P.R. n. 633/1972, sostenendo che non fosse stata affrontata la dedotta illegittimità del recupero e il diritto alla detrazione dell’IVA sugli acquisti; 3) nullità della sentenza per omessa pronuncia sulle contestazioni relative alle sanzioni, in particolare sulla mancanza di colpa e sull’obiettiva incertezza interpretativa.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, anche alla luce della sopravvenuta norma di interpretazione autentica dell’art. 36-bis d.l. n. 50/2022, l’esenzione IVA per il trasporto marittimo di persone si applica quando la prestazione sia esclusivamente di trasporto oppure vi siano solo servizi accessori; nel caso concreto, la CTR aveva accertato in fatto che l’attività era complessivamente turistico-ricreativa e includeva una pluralità di prestazioni non meramente accessorie al trasporto. Ha ritenuto infondato anche il secondo motivo perché il recupero a tassazione di un’operazione qualificata dal contribuente come esente non viola il principio di neutralità IVA. Quanto al terzo motivo, lo ha reputato in parte inammissibile per genericità e in parte infondato, osservando che non vi era omessa pronuncia: la motivazione, seppur sintetica, consentiva di ricostruire il percorso logico seguito dalla CTR nel ritenere giustificate le sanzioni, anche per le dichiarazioni fiscali omesse o non veritiere. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 10, comma 1, n. 14, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    Sono esenti dall'imposta le prestazioni di trasporto urbano di persone effettuate mediante veicoli da piazza o altri mezzi di trasporto abilitati ad eseguire servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare. Si considerano urbani i trasporti effettuati nel territorio di un comune o tra comuni non distanti tra loro oltre cinquanta chilometri.

    L’esenzione si applica alle prestazioni di trasporto urbano di persone; la Corte, richiamando la norma di interpretazione autentica sopravvenuta, afferma che essa opera anche per finalità turistico-ricreative solo se la prestazione è esclusivamente di trasporto o comprende soltanto servizi accessori.

  • art. 10 preleggi

    Richiamato nel motivo di ricorso come parametro interpretativo; non è svolta una autonoma elaborazione sul suo contenuto oltre al raffronto con la norma IVA.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per contestare la valutazione probatoria della CTR; la Corte osserva che le censure mirano in realtà a ribaltare l’accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È il parametro del motivo per violazione di legge relativo all’esenzione IVA e al principio di neutralità.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    È il parametro del motivo volto a dedurre nullità per omessa pronuncia sulle sanzioni.

  • art. 167 e 179 della Direttiva 2006/112/CE

    Richiamati dalla ricorrente a sostegno del principio di neutralità IVA e del diritto alla detrazione.

  • art. 213, par. 1, della Direttiva 2006/112/CE

    Richiamato dalla ricorrente nel medesimo motivo sulla neutralità IVA.

  • art. 214, par. 1, della Direttiva 2006/112/CE

    Richiamato dalla ricorrente nel medesimo motivo sulla neutralità IVA.

  • art. 273 della Direttiva 2006/112/CE

    Richiamato dalla ricorrente nel medesimo motivo sulla neutralità IVA.

  • art. 19 d.P.R. n. 633/1972

    Richiamato in relazione al diritto di detrazione dell’IVA sugli acquisti.

  • art. 5 d.lgs. n. 472/1997

    Richiamato per sostenere l’illegittimità delle sanzioni in assenza di colpa.

  • art. 6, comma 2, d.lgs. n. 472/1997

    Richiamato per l’obiettiva incertezza interpretativa quale causa di non punibilità.

  • art. 12 d.P.R. n. 633/1972

    La Corte lo richiama per definire il concetto di prestazioni accessorie, cioè operazioni connesse alla prestazione principale fino a costituire un’unica prestazione economica indissociabile.

  • art. 36-bis d.l. 17 maggio 2022, n. 50, conv. in l. 15 luglio 2022, n. 91

    È norma di interpretazione autentica, con efficacia retroattiva nei rapporti non esauriti; chiarisce che l’esenzione per il trasporto marittimo si applica anche alle prestazioni rese per finalità turistico-ricreative, se aventi ad oggetto esclusivamente il trasporto di persone e senza ulteriori servizi diversi da quelli accessori.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato nel dispositivo per le conseguenze economiche del rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • In materia di IVA sul trasporto di persone, l’esenzione opera anche quando il servizio sia reso per finalità turistico-ricreative, purché l’oggetto della prestazione resti esclusivamente il trasporto e non vi siano ulteriori servizi autonomi, diversi da quelli accessori.
  • La qualificazione della prestazione come esente o imponibile dipende dalla concreta struttura economica dell’operazione: se il trasporto è solo un elemento accessorio rispetto a un servizio turistico complesso, l’esenzione non si applica.
  • Le prestazioni accessorie, ai fini IVA, sono solo quelle che presentano un nesso funzionale tale da costituire con la prestazione principale un’unica operazione economica indissociabile; non rileva il mero fatto che alcuni servizi siano resi nello stesso contesto o a favore degli stessi clienti.
  • In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione del materiale probatorio o una diversa ricostruzione dei fatti quando la censura sia formalmente veicolata come violazione di legge ma sostanzialmente miri a ribaltare l’accertamento compiuto dal giudice di merito.
  • Non sussiste omessa pronuncia quando la motivazione, pur sintetica, consenta di ricostruire il ragionamento decisorio seguito dal giudice sulla questione dedotta, comprese quelle relative alle sanzioni amministrative tributarie.
  • Il recupero a tassazione di operazioni ritenute esenti dal contribuente non integra, di per sé, violazione del principio di neutralità IVA, se l’Ufficio contesta la corretta qualificazione del fatto generatore d’imposta.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.