DECRETO-LEGGE 17 maggio 2022, n. 50
Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonchè in materia di politiche sociali e di crisi ucraina.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl decreto-legge introduce interventi temporanei per contenere i costi di energia e carburanti nel 2022, sostenere imprese e lavoratori e accelerare gli investimenti energetici. Prevede bonus e agevolazioni prevalentemente per il terzo trimestre 2022, crediti d’imposta riferiti a spese sostenute nel primo o secondo trimestre, procedure accelerate per rigassificazione e rinnovabili e misure di stoccaggio. Alcune disposizioni hanno scadenze o finanziamenti pluriennali, tra cui il fondo per la rigassificazione dal 2024 al 2043.
Misure urgenti contro gli effetti della crisi energetica e per la sicurezza degli approvvigionamenti
Misure urgenti contro la crisi energetica
Il decreto-legge introduce misure di sostegno a famiglie, imprese e lavoratori per contrastare gli effetti economici della crisi internazionale e l’aumento dei prezzi energetici. Gli interventi descritti riguardano principalmente il 2022, con specifiche procedure e stanziamenti pluriennali per la sicurezza degli approvvigionamenti.
Bonus sociali e approvvigionamento nel mercato tutelato
Per il terzo trimestre 2022 l’ARERA ridetermina, entro il 30 giugno 2022 e nei limiti delle risorse disponibili presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali, i bonus elettrici e gas destinati ai clienti domestici economicamente svantaggiati e in gravi condizioni di salute, tenendo l’obiettivo di mantenere invariata rispetto al secondo trimestre la spesa dei beneficiari rappresentativi.
I bonus sociali annuali per l’elettricità e il gas possono essere riconosciuti con decorrenza dal 1° gennaio 2022, oppure dalla successiva cessazione del bonus dell’anno precedente, quando l’attestazione ISEE ottenuta nel 2022 consente l’accesso al beneficio, fermo il valore soglia previsto. Gli importi già fatturati in eccedenza sono compensati automaticamente nella prima fattura utile; se ciò non è possibile, il rimborso deve avvenire entro tre mesi dall’emissione della fattura. L’ARERA deve inoltre definire una comunicazione informativa da inserire nelle fatture domestiche, con i recapiti telefonici utili. Entro il 31 ottobre 2022 sono trasferiti alla Cassa 116 milioni di euro per tali finalità.
A tutela dei clienti in regime di maggior tutela, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione e entro il termine richiamato dalla norma, Acquirente Unico S.p.A. svolge il servizio di approvvigionamento utilizzando tutti gli strumenti disponibili sui mercati regolamentati dell’energia elettrica.
Oneri di sistema e IVA per il terzo trimestre 2022
Per luglio, agosto e settembre 2022 l’ARERA annulla le aliquote degli oneri generali di sistema elettrico:
- per le utenze domestiche e per quelle non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW;
- per le utenze con potenza superiore a 16,5 kW, comprese quelle in media, alta e altissima tensione e quelle per illuminazione pubblica o ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.
Gli oneri sono quantificati in 1.915 milioni di euro per il 2022, da trasferire alla Cassa in due quote: 1.000 milioni entro il 30 settembre 2022 e 915 milioni entro il 31 ottobre 2022.
Per le somministrazioni di gas metano destinato a usi civili e industriali, contabilizzate in fatture relative ai consumi stimati o effettivi di luglio-settembre 2022, l’IVA è applicata al 5%. Se la fatturazione si basa su consumi stimati, l’aliquota ridotta si applica anche alla successiva differenza ricalcolata sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, al trimestre.
Nel medesimo trimestre l’ARERA mantiene invariate le aliquote degli oneri generali gas vigenti nel secondo trimestre e le riduce ulteriormente, fino a concorrenza di 240 milioni di euro, con particolare riferimento ai consumi fino a 5.000 metri cubi annui. Sono stanziati 292 milioni per il mantenimento delle aliquote e 240 milioni per la riduzione ulteriore; entrambe le somme devono essere trasferite alla Cassa entro il 30 novembre 2022. Gli oneri per la riduzione dell’IVA sono valutati in 480,98 milioni di euro per il 2022.
Crediti d’imposta per energia, gas, carburanti e pesca
Sono aumentate le percentuali dei crediti d’imposta per le imprese introdotti dai decreti-legge n. 17 e n. 21 del 2022: le misure precedentemente fissate al 20% salgono al 25%, mentre quella fissata al 12% sale al 15%. Gli oneri stimati per il 2022 sono, rispettivamente, 59,45 milioni, 235,24 milioni e 215,89 milioni di euro.
Per i crediti previsti dagli articoli 3 e 4 del decreto-legge n. 21 del 2022, quando l’impresa si rifornisce nel 2022 dallo stesso venditore da cui si riforniva nel primo trimestre 2019, il venditore, su richiesta del cliente, deve trasmettere entro 60 giorni dalla scadenza del periodo agevolato una comunicazione con il calcolo dell’incremento del costo energetico e l’importo del credito spettante per il secondo trimestre 2022. L’ARERA definisce contenuto della comunicazione e sanzioni per l’inadempimento entro dieci giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione.
Alle imprese di autotrasporto con sede o stabile organizzazione in Italia, per l’acquisto nel primo trimestre 2022 di gasolio impiegato in veicoli almeno Euro 5, spetta un credito d’imposta del 28% della spesa, al netto dell’IVA e comprovata da fatture. È utilizzabile esclusivamente in compensazione, non concorre al reddito d’impresa né alla base imponibile IRAP e può cumularsi con altri aiuti sugli stessi costi solo entro il costo sostenuto. Non si applicano i limiti ordinari di utilizzo richiamati dalla norma; resta il rispetto della disciplina europea sugli aiuti di Stato. Gli oneri sono valutati in 496.945.000 euro per il 2022. È abrogato l’articolo 17 del decreto-legge n. 21 del 2022 e il MEF monitora la fruizione del credito.
Il credito per l’acquisto di carburanti previsto dall’articolo 18 del decreto-legge n. 21 del 2022 è esteso alle imprese esercenti la pesca per le spese sostenute nel secondo trimestre solare 2022; l’onere è valutato in 23 milioni di euro.
Credito per imprese a forte consumo di gas
È introdotto per il primo trimestre 2022 un credito d’imposta pari al 10% della spesa per gas naturale consumato per usi energetici diversi da quelli termoelettrici. Ne beneficiano le imprese operanti nei settori indicati dal decreto ministeriale 21 dicembre 2021 e che abbiano consumato nel trimestre almeno il 25% del volume-soglia previsto da tale decreto, al netto degli usi termoelettrici. È inoltre necessario che il prezzo medio di riferimento del gas nel quarto trimestre 2021 abbia superato di oltre il 30% quello del corrispondente trimestre 2019.
Il credito è utilizzabile in compensazione entro il 31 dicembre 2022, non concorre al reddito d’impresa o alla base imponibile IRAP ed è cumulabile entro il costo sostenuto. Può essere ceduto per intero; sono ammesse, dopo la cessione, al massimo due ulteriori cessioni a banche e intermediari finanziari qualificati, società di gruppi bancari o imprese di assicurazione autorizzate in Italia. Le cessioni in violazione sono nulle. Per la cessione è richiesto il visto di conformità sulla documentazione attestante i presupposti del credito; il cessionario lo utilizza con le stesse modalità e comunque entro il 31 dicembre 2022. Gli oneri sono valutati in 427,10 milioni di euro per il 2022 e il MEF monitora l’utilizzo.
Indennità per il lavoro a tempo parziale ciclico verticale
Per il 2022 è riconosciuta un’indennità una tantum di 550 euro ai dipendenti di aziende private titolari nel 2021 di un rapporto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale che preveda periodi non lavorati di almeno un mese continuativo, complessivamente non inferiori a sette settimane e non superiori a venti. Alla data della domanda, il lavoratore non deve avere un altro rapporto di lavoro dipendente, percepire la NASpI o essere titolare di trattamento pensionistico. L’indennità è riconoscibile una sola volta per lavoratore, non costituisce reddito imponibile ed è erogata dall’INPS entro il limite complessivo di 30 milioni di euro. Se il monitoraggio segnala il rischio di superamento del limite, anche prospettico, non sono concessi ulteriori benefici.
La disposizione è stata interpretata nel 2023 nel senso di comprendere i lavoratori part-time i cui periodi di mancata prestazione derivino da sospensione ciclica dell’attività, ferme le durate minime e massime indicate.
Nuova capacità di rigassificazione e sicurezza degli approvvigionamenti
Le opere per aumentare la capacità nazionale di rigassificazione mediante unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione collegate alla rete esistente, incluse le infrastrutture connesse, sono qualificate come interventi strategici di pubblica utilità, indifferibili e urgenti. La qualifica è estesa anche agli interventi su terminali esistenti, purché non aumenti l’estensione dell’area marina occupata. Il Governo nomina uno o più Commissari straordinari, senza compensi o rimborsi; essi si avvalgono delle amministrazioni competenti.
L’autorizzazione unica, che richiede l’intesa con la regione interessata, è rilasciata dal Commissario entro 120 giorni dalla ricezione dell’istanza. I soggetti interessati presentano l’istanza entro 30 giorni dalla nomina del Commissario, allegando, ove necessario, la soluzione di collegamento alla rete, il cronoprogramma e la descrizione delle condizioni di approvvigionamento. Il Commissario comunica le istanze e i progetti autorizzati alle amministrazioni indicate entro cinque giorni. Per le valutazioni ambientali è prevista l’esenzione richiamata dalla norma, previa comunicazione alla Commissione europea; per l’ubicazione in sito militare si applicano le disposizioni del codice dell’ordinamento militare.
L’autorizzazione unica assorbe i pareri, nulla osta e autorizzazioni necessari, compresi quelli urbanistici, paesaggistici, ambientali, antincendio, archeologici e, ove necessaria, la concessione demaniale. Produce variante agli strumenti urbanistici e, se occorre, al piano regolatore portuale; la variante comporta il vincolo preordinato all’esproprio. Gli enti locali adottano misure di salvaguardia e non possono autorizzare interventi edilizi incompatibili. Le infrastrutture di collegamento alla rete restano in loco, a cura e spese del proponente, anche se l’unità galleggiante viene ricollocata. Le disposizioni autorizzative si applicano anche alle istanze di ricollocazione, alle modifiche sostanziali e alle localizzazioni alternative.
Per gli affidamenti, nei limiti stabiliti, è consentita la deroga alle norme diverse da quelle penali, nel rispetto della disciplina antimafia, dei vincoli UE, dei principi fondamentali in materia di contratti pubblici e delle disposizioni sul subappalto. Sono previste consegna ed esecuzione d’urgenza anche prima della verifica dei requisiti, termini ridotti, una proroga massima di sette giorni per la presentazione delle offerte e un termine massimo di cinque giorni per il soccorso istruttorio, che non può sanare irregolarità essenziali rilevanti per la valutazione dell’offerta. Le spiegazioni sulle offerte anormalmente basse devono essere presentate entro un termine non superiore a sette giorni. È possibile ricorrere alla procedura negoziata senza bando, nella misura strettamente necessaria, in caso di estrema urgenza imprevedibile non imputabile alla stazione appaltante. Il Commissario assicura gli obblighi di pubblicazione; gli atti autorizzativi sono impugnabili davanti al TAR competente e si applicano le disposizioni processuali richiamate dal decreto.
È istituito un fondo per coprire i ricavi del servizio di rigassificazione, inclusi i costi di capitale degli impianti, con dotazione di 30 milioni di euro annui dal 2024 al 2043. Il fondo opera prioritariamente per la quota eccedente il fattore di copertura previsto dalla regolazione tariffaria; l’eventuale residuo finanzia i fattori di copertura a beneficio di utenti e consumatori. Criteri e modalità sono definiti con decreto ministeriale, nel rispetto della disciplina UE sugli aiuti di Stato; la gestione è affidata alla Cassa per i servizi energetici e ambientali. Per il risanamento e la rigenerazione della Zona falcata di Messina sono inoltre previsti 2 milioni per il 2022, 8 milioni per il 2023 e 10 milioni per il 2024, a valere sul Fondo sviluppo e coesione 2021-2027.
Stoccaggio di gas naturale
Per contribuire alla sicurezza degli approvvigionamenti, il GSE organizza un servizio di riempimento di ultima istanza acquistando gas da stoccare e vendere successivamente, anche tramite società partecipate dallo Stato e in coordinamento con il principale trasportatore. Il controvalore massimo degli acquisti è di 4 miliardi di euro. Il servizio doveva essere disciplinato con decreto ministeriale entro il 15 luglio 2022 e svolto secondo l’atto di indirizzo ministeriale. Il GSE comunica ai ministeri competenti il programma degli acquisti e le risorse necessarie.
Le risorse sono trasferite al GSE. Gli importi incassati dalla vendita del gas al 31 dicembre 2024 devono essere versati al bilancio dello Stato entro il 10 marzo 2025, inclusi gli interessi; gli incassi successivi sono versati alla Cassa entro 60 giorni dalla vendita e destinati a misure contro l’aumento dei costi energetici per famiglie e operatori economici. La copertura, pari a 4 miliardi per il 2022, deriva da somme in conto residui del bilancio statale indicate dalla disposizione.
Autorizzazioni per impianti da fonti rinnovabili e geotermia
Il decreto modifica il decreto legislativo n. 199 del 2021 ampliando le categorie di aree idonee per gli impianti rinnovabili: la soglia indicata per gli impianti della lettera a) è elevata da 3 a 8 MWh; le aree individuate dalla lettera c-ter) comprendono anche gli impianti di produzione di biometano. Sono inoltre considerate idonee, con le eccezioni previste per le categorie già disciplinate, le aree non tutelate né ricadenti nelle fasce di rispetto dei beni tutelati: sette chilometri dal perimetro dei beni per gli impianti eolici e un chilometro per quelli fotovoltaici. La disciplina di valutazione accelerata si estende alle infrastrutture elettriche di connessione e a quelle necessarie allo sviluppo della rete di trasmissione, quando ricadono in aree idonee e sono strettamente funzionali ad aumentare la produzione rinnovabile. Il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie esercita funzioni di impulso nell’attuazione delle disposizioni sulle aree idonee.
Entro 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto, la Direzione generale competente del Ministero della cultura stabilisce criteri uniformi per valutare i progetti rinnovabili. Le valutazioni negative devono motivare in modo adeguato la presenza di esigenze di tutela culturale o paesaggistica stringenti, comprovate e puntuali, considerando le caratteristiche dei territori.
Le attività di coltivazione delle risorse geotermiche sono aggiunte agli ambiti soggetti alla disciplina sui poteri speciali richiamata dalla norma. Entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione, il Ministero istituisce un tavolo paritetico con regioni ed enti locali per aggiornare la disciplina della ricerca e coltivazione geotermica. Dal 1° gennaio 2023 i titolari di concessioni geotermiche versano annualmente 0,05 centesimi di euro per ogni kWh prodotto dal campo geotermico; le risorse finanziano progetti di sviluppo sociale, economico e produttivo dei comuni interessati. Un decreto ministeriale, da adottare entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione, definisce erogazione, ripartizione e impiego delle somme. La disposizione della legge n. 239 del 2004 richiamata dal decreto non si applica agli impianti geotermici.
Fino al 31 dicembre 2026, gli impianti fotovoltaici fino a 1.000 kWp, a terra o sulle coperture di strutture turistiche o termali, possono essere realizzati con la procedura semplificata indicata dalla norma se destinati prioritariamente all’autoconsumo e ubicati fuori dai centri storici e da aree tutelate. Per gli impianti nei centri storici o in aree sottoposte alla tutela paesaggistica richiamata, la procedura è ammessa se il progettista attesta che i moduli non sono visibili dagli spazi pubblici esterni limitrofi e che le coperture non utilizzano prodotti dall’aspetto dei materiali della tradizione locale.
Valutazione di impatto ambientale per progetti rinnovabili
Nei procedimenti autorizzativi per impianti rinnovabili sottoposti a VIA statale, le deliberazioni del Consiglio dei ministri adottate secondo la disposizione richiamata sostituiscono a ogni effetto il provvedimento di valutazione di impatto ambientale e sono soggette alle regole indicate del decreto legislativo n. 152 del 2006. Tale meccanismo non si applica agli impianti previsti in aree necessarie alla realizzazione o al corretto funzionamento delle infrastrutture di ricerca incluse nella Tabella 7 del Piano nazionale infrastrutture di ricerca 2021-2027, finanziate in tutto o in parte con risorse statali o dell’Unione europea, quando occorre preservare l’ambiente dell’area e dei territori circostanti secondo criteri di prossimità, proporzionalità e precauzione.
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