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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 4421/2023 del 13/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Commissione tributaria regionale Lombardia che aveva accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e ritenuto oggettivamente inesistenti gli acquisti fatturati dalla Tecnotel Italia per l'anno 2007. L'accertamento fiscale contestava la deducibilità dei costi e la detraibilità dell'IVA sulle fatture di acquisto, rideterminando reddito e valore della produzione. La società ricorrente sollevava sei motivi in Cassazione: nullità/insufficienza della motivazione della CTR; omesso esame di fatto decisivo (accesso mirato riferito al 2005 e non al 2007); violazioni di norme procedurali e costituzionali (contraddittorio, motivazione, onere della prova); errata qualificazione delle operazioni come oggettivamente inesistenti anziché soggettivamente inesistenti e applicazione indebita di discipline successive; insufficienza delle presunzioni (mancanza dei requisiti di gravità, precisione e concordanza).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha rilevato l'inammissibilità della memoria tardiva depositata dall'Avvocatura dello Stato per assenza di controricorso. Sotto il merito la Corte ha ritenuto che la CTR avesse fornito motivazione sufficiente, che gli elementi raccolti (controllo societario fra le imprese, assenza di struttura organizzativa e magazzino, descrizioni generiche delle prestazioni, coincidenza temporale di incassi e pagamenti, rapporti con unico cliente estero) costituissero presunzioni gravi, precise e concordanti idonee a dimostrare l'oggettiva inesistenza delle operazioni. Spetta quindi al contribuente provare l'effettiva esecuzione delle operazioni e l'effettivo versamento delle imposte richieste; in mancanza la deducibilità dei costi e la detrazione IVA vanno negate. La Corte ha altresì dichiarato infondate le censure sul contraddittorio endoprocedimentale e sul divieto di doppia imposizione. Non sono state imposte spese di giudizio in Cassazione, attesa la mancata valida attività difensiva dell'Agenzia in questa sede.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 41-bis

    Consente l'accertamento parziale fondato su elementi emersi da accessi mirati; l'accertamento basato su accesso mirato per il 2005 poteva alimentare valutazioni anche per il 2007 quando ricorrevano le stesse modalità operative

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1

    Disciplina l'attività istruttoria collegata agli accessi mirati; la Corte ha ritenuto che l'attività istruttoria richiamata giustificasse l'uso delle risultanze anche per valutazioni su anni diversi

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43

    Richiamato come confronto: l'accertamento generale richiede conoscenza di nuovi elementi; ma l'art. 41-bis ha diversa disciplina che non necessita di nuova conoscenza per estendere rilievi

  • Codice di procedura civile, art. 112

    Richiesto nel ricorso per censurare la motivazione; la Corte ha ribadito i limiti della nullità per carenza motivazionale riconducibile solo a inesistenza materiale o motivazione incomprensibile

  • Codice di procedura civile, art. 360 (comma 1, nn. 3,4,5)

    Norme che definiscono i motivi di cassazione: la Corte ha applicato i criteri di ammissibilità e distintività tra vizio di motivazione e omesso esame di fatto decisivo, dichiarando molte censure inammissibili o infondate per aver in realtà contestato valutazione di merito

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 3

    Riferimento ai profili processuali in materia tributaria; la Corte ha ritenuto la censura insufficiente ed in parte inammissibile

  • Legge n. 212 del 2000 (Statuto del contribuente), art. 7 e art. 6, comma 4

    Richiamate in relazione al contraddittorio e alle garanzie procedimentali; la Corte ha confermato che il contraddittorio preventivo è obbligatorio solo nei casi espressamente previsti dalla legge

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 56

    Riferimento alle regole IVA; la Corte ha ricordato che il diritto alla detrazione richiede l'inerenza dell'operazione e non sorge automaticamente dall'evidenza fatturale

  • Legge n. 537 del 1993, art. 14, comma 4-bis (come modificato dall'art. 8 d.l. n. 16 del 2012)

    Normativa citata dalla ricorrente in tema di deducibilità dei costi per operazioni soggettivamente inesistenti; la Corte ha osservato che non era applicabile perché le operazioni erano state ritenute oggettivamente inesistenti

  • Codice civile, artt. 2697 e 2729

    Principi sull'onere della prova: la Corte ha ribadito che, una volta fondata l'Amministrazione su presunzioni idonee, grava sul contribuente l'onere di provare l'effettiva esecuzione delle operazioni

  • Tuir (D.P.R./TUIR), art. 109 / art. 163

    Richiamati in relazione al regime fiscale e alla deducibilità; la Corte ha ritenuto non provato il versamento delle imposte e la sussistenza dei requisiti di deducibilità

Massime di principio

  • Se l'Amministrazione finanziaria produce elementi che costituiscono presunzioni gravi, precise e concordanti circa l'inesistenza oggettiva di operazioni, l'onere di provare l'effettiva esecuzione ricade sul contribuente.
  • L'accesso mirato effettuato per un anno può legittimare rilievi su anni successivi quando emergano le stesse modalità operative e gli stessi elementi oggettivi.
  • Il contraddittorio endoprocedimentale è obbligatorio solo nei casi espressamente previsti dalla legge; la sua mancata espletazione non invalida automaticamente l'accertamento.
  • La mera esibizione della fattura, la regolarità formale delle scritture contabili o l'utilizzo di mezzi di pagamento non sono, di per sé, sufficienti a dimostrare la concreta esecuzione di operazioni sospette di falsità.
  • Il giudizio di merito sul valore delle prove e sulle risultanze istruttorie è in gran parte insindacabile in Cassazione; la gravità del vizio impugnato deve consistere in violazione di legge o omesso esame di un fatto decisivo adeguatamente individuato.
  • Il diritto alla detrazione dell'IVA richiede l'inerenza dell'operazione all'attività d'impresa e la prova dell'effettivo versamento quando si contesta l'effettiva esistenza dell'operazione; in mancanza la detrazione può essere negata.
  • L'applicazione di norme sopravvenute (ius superveniens) può essere limitata dalle preclusioni processuali e dal giudicato già formato: la parte doveva sollevare tempestivamente la questione nel grado di merito.

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