Salta al contenuto
Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 4342/2023 del 13/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la sentenza n. 571/2017 della Corte d'appello di Roma che aveva respinto l'appello incidentale di Traldi e aveva accolto gli appelli del Ministero e della Ligestra Due, rigettando la domanda di Traldi di pagamento di compensi professionali documentati da sei parcelle. Questioni principali: legittimazione ad appellare della Ligestra Due quale successore della gestione liquidatoria (effetti della legge n.14/2009 e dei decreti ministeriali), valore ed efficacia di precedenti giudicati (presunta valenza "panprocessuale"), calcolo dei compensi (richiami ai minimi tariffari e al d.m. 585/1994-95), prova delle attività professionali (alcune attività attribuite al collega Del Vescovo), domanda di interessi e danni per ritardato pagamento e richiesta di condanna ex art.96 c.p.c. per temerarietà.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale per carenza di attualità dell'interesse (soprattutto per i primi nove motivi connessi alla legittimazione/efficacia dei giudicati, dato che l'appello del MEF è stato comunque accolto) e per mancato rispetto dei requisiti di specificità e riferibilità previsti dall'art. 366 c.p.c. per i motivi restanti; ha altresì dichiarato inefficaci i ricorsi incidentali tardivi (ex art. 334, comma 2 c.p.c.). Motivi chiave della decisione: 1) la Ligestra Due non può essere considerata successore nei rapporti derivanti dalle convenzioni di patrocinio del 2000/2002 e quindi non aveva titolo a impugnare ai sensi dell'art.111 c.p.c.; 2) molte doglianze si fondavano su giudicati esterni non opportunamente valorizzati in appello e, in ogni caso, la Cassazione rileva la mancanza di interesse attuale del ricorrente a impugnare avendo il MEF ottenuto accoglimento del gravame; 3) i motivi di merito erano esposti in modo generico e non rispettavano i requisiti di cui all'art.366 c.p.c., rendendo il ricorso inammissibile. Conseguenze pratiche: perdita dell'azione di cassazione, inefficacia dei ricorsi incidentali, condanna del ricorrente principale al rimborso delle spese di cassazione in favore dei controricorrenti (liquidate, tra l'altro, in complessivi € 3.200,00 per Ligestra Due oltre spese e accessori; indicazione di un possibile ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art.13, comma 1-quater d.P.R. n.115/2002).

Norme richiamate

  • art. 111 c.p.c.

    Valutato in relazione alla legittimazione ad appellare del presunto successore: la Corte ha ritenuto che la Ligestra Due non potesse qualificarsi come successore nei debiti/crediti derivanti dalle convenzioni di patrocinio 2000/2002 e quindi non fosse legittimata, ai sensi dell'art.111 (comma 4/3), a proporre appello in quel rapporto specifico

  • d.l. 15 aprile 2002, n. 63, art. 9, comma 1-bis

    "ferma restando la titolarità, in capo al Ministero dell'economia e delle finanze, dei rapporti giuridici attivi e passivi, la gestione della liquidazione nonché del contenzioso può essere da questo affidata ad una società, direttamente o indirettamente controllata dallo Stato, scelta in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato"

    La norma consente l'affidamento della gestione della liquidazione a società controllate ma non trasferisce automaticamente la titolarità sostanziale di tutte le posizioni debitorie/creditorie derivanti da rapporti che non facevano capo originariamente all'ente disciolto; ciò è stato centrale per escludere la qualifica di successore per le convenzioni 2000/2002

  • decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, art. 41, comma 16-octies

    "[a]llo scopo di accelerare e razionalizzare la prosecuzione delle liquidazioni ... la società Fintecna o società da essa interamente controllata ne assume le funzioni di liquidatore. Per queste liquidazioni lo Stato ... risponde delle passività nei limiti dell'attivo della singola liquidazione ..."

    Norma che ha inciso sulla gestione liquidatoria e sulla responsabilità dello Stato nei limiti dell'attivo; la Corte ne trae la conseguenza che la successione di gestione non equivale automaticamente alla successione sostanziale in tutte le obbligazioni contrattuali

  • art. 2909 c.c.

    Principio del giudicato: la Corte ricorda che, tra più giudicati sul medesimo punto, il secondo prevale sul primo salvo revocazione; inoltre l'efficacia del giudicato esterno deve essere dedotta e reclamata opportunamente in grado di merito

  • art. 366, comma 1, nn. 4 e 6 c.p.c.

    Requisiti di ammissibilità del ricorso per cassazione (specificità delle censure e indicazione dei documenti/atti impugnati): la Corte ha ritenuto che vari motivi (in particolare gli ultimi sette) fossero generici, non analitici e quindi inammissibili

  • art. 334, comma 2 c.p.c.

    Disposizione secondo cui l'inammissibilità del ricorso principale rende inefficace il ricorso incidentale tardivo: applicata per dichiarare inefficaci i ricorsi incidentali notificati oltre il termine

  • art. 395, n. 5 c.p.c.

    Revocazione per omesso rilievo d'ufficio di giudicati esterni: citata per spiegare che il mancato esame di giudicati esterni in appello può dar luogo a rimedio diverso dalla cassazione

  • art. 360 c.p.c.

    Motivi di cassazione (es.: omesso esame di un fatto decisivo). La Corte richiama i limiti del sindacato di legittimità, specie in ordine alla valutazione di fatto operata dal giudice di merito

  • art. 96 c.p.c.

    Spese per comportamento processuale temerario: la Corte ricorda che l'applicazione dell'art.96 richiede la prova della totale soccombenza e della mala fede o colpa grave, e pertanto non è stata ritenuta applicabile nelle circostanze dedotte

  • art. 13, comma 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Norma sul contributo unificato: la Corte fa riferimento alla possibilità che il ricorrente debba versare un ulteriore importo pari a quello previsto per l'impugnazione

  • art. 167 c.p.c.

    Regole sulla contestazione delle domande: la Corte ricorda i criteri per ritenere un fatto non contestato e sostiene che la mancata contestazione non può risultare da allegazioni generiche o da difese che, invece, contestano l'entità della pretesa

  • art. 372 c.p.c.

    Regole sulla produzione di documenti: la Corte osserva che decisioni altrui prodotte dalle parti non costituiscono documenti ai sensi dell'art.372 e che la Cassazione può conoscerle d'ufficio

Massime di principio

  • La qualifica di "successore" ai fini processuali (legittimazione ad appellare) va valutata con riferimento alla specifica obbligazione: il trasferimento della gestione liquidatoria non trasferisce automaticamente la titolarità di tutti i rapporti contrattuali originariamente stipulati dall'organo statale
  • Se l'appello della parte originaria (es. il MEF) è accolto sul merito, il ricorrente che impugna perde in molti casi l'interesse attuale a proseguire in Cassazione su censure funzionali a ottenere l'accoglimento di quella stessa parte
  • In Cassazione è essenziale rispettare i requisiti di cui all'art.366 c.p.c.: le censure devono essere puntuali, riferibili alle rationes decidendi e accompagnate dall'indicazione dei documenti su cui si fondano, altrimenti sono inammissibili
  • I giudicati esterni che si invocano devono essere opportunamente dedotti e valorizzati in grado di merito; l'omesso esame può dar luogo a rimedi diversi dalla cassazione (es. revocazione) se non prospettati correttamente
  • Il credito dell'avvocato per compensi professionali richiede prova dell'effettiva prestazione e dell'entità delle attività; il giudice di merito valuta tali prove e la Cassazione sindaca limitatamente ai vizi di motivazione o omesso esame di fatti decisivi
  • La richiesta di condanna ex art.96 c.p.c. presuppone la prova della totale soccombenza e della colpa grave o mala fede: non si concede automaticamente per atti difensivi o impugnazioni infondate parzialmente
  • I ricorsi incidentali notificati oltre i termini decadenziali possono risultare inefficaci se il ricorso principale è dichiarato inammissibile (effetto di cui all'art.334, comma 2 c.p.c.)

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.