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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 4300/2023 del 13/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

il ricorrente impugna la decisione di merito denunciando molteplici vizi: nullità della sentenza di appello per omissione dell'indicazione di Nettuno Gestione Crediti s.p.a.; inammissibilità dell'eccezione di incompetenza della Sezione Specializzata Agraria; opponibilità del contratto di affitto non trascritto e della sua proroga (anche in relazione ai diritti agli aiuti PAC/diritti unionali); vizi relativi alla prova dei poteri di rappresentanza e alla legittimità/validità delle cessioni di credito poste a base dell'esecuzione; nullità del titolo esecutivo e del pignoramento; violazione del giusto processo e ingiustificata condanna per spese e responsabilità processuale aggravata.

La decisione

La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile per violazione dell'art. 366 c.p.c. (mancanza di esposizione sintetica e carenza di specificità delle censure). Accerta la tempestività del deposito del ricorso ma rileva l'eccessiva e confusa esposizione che rende incomprensibili le censure. Le spese seguono la soccombenza; il ricorrente è condannato a rifondere le spese processuali in favore di AMCO s.p.a. (liquidate in euro 6.500,00 piu' 200,00 euro di esborsi e 15% forfettario e accessori legali) e a pagare a titolo di responsabilità processuale aggravata la somma di euro 6.500,00 a favore di AMCO. Si dispone inoltre quanto previsto dall'art. 13, comma 1-quater, del DPR n. 115/2002 (doppio contributo) ove applicabile. Alcuni controricorsi notificati tardivamente (Fabio Antonicelli e MBCredit Solutions s.p.a.) non hanno prodotto gli effetti di cui alla regola generale sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 366 cod. proc. civ.

    Fondamento dell'inammissibilità per mancanza di esposizione sintetica dei fatti e per carenza di specificità delle censure; il ricorso deve indicare chiaramente i motivi e gli elementi rilevanti senza rimandi caotici agli atti

  • art. 96, comma 3, cod. proc. civ.

    Consente la condanna per responsabilità processuale aggravata quando la condotta è processualmente abusiva; la Corte l'ha applicata per sanzionare il ricorso manifestamente inammissibile

  • art. 156, secondo comma, cod. proc. civ.

    Richiamato in relazione alla presunta nullità della sentenza di merito; la Corte ha valutato che eventuali irregolarità formali dell'intestazione sarebbero mera irregolarità non idonea a compromettere il contraddittorio

  • art. 1350 n. 8 e art. 2643 n. 8 cod. civ.; art. 2923 cod. civ.; art. 560 cod. proc. civ.

    Richiamati in relazione all'opponibilità del contratto di affitto rispetto alla procedura esecutiva: il contratto non trascritto non è opponibile per il tempo eccedente i nove anni; la trascrizione e i limiti temporali sono rilevanti per l'opponibilità

  • normativa agraria e legge n. 203/1982; regolamento UE n. 1075/2013

    Il ricorrente sosteneva che la normativa agraria e comunitaria rendessero opponibile la proroga e i diritti all'aiuto; la Corte ha ritenuto le questioni non decisionali nel quadro della inammissibilità e ha escluso che gli aiuti unionali siano qualificabili come frutti civili del fondo tali da estendere l'effetto del pignoramento

  • art. 2697 cod. civ.; artt. 83, 101, 125, 165, 166 cod. proc. civ.; art. 72 disp. att. cod. proc. civ.

    Richiamati rispetto all'onere della prova sui poteri di rappresentanza e sulla regolarità delle procure e subentri societari; la questione della prova documentale e del potere rappresentativo era dedotta ma la Corte non ha potuto esaminarla nel merito per l'inammissibilità del ricorso

  • art. 1353 cod. civ.; art. 111 Cost.; artt. 24 e 111 Cost.

    Riferimenti richiamati in rapporto alla pretesa nullità per mancanza di titolo esecutivo e per presunta violazione del giusto processo; la Corte rileva l'inammissibilità senza entrare nel merito della presunta violazione costituzionale

  • art. 149 cod. proc. civ.; art. 4, comma 3, legge 20/11/1982 n. 890; pronunce Corte Costituzionale nn. 477/2002 e 28/2004

    Riferimenti sulla decorrenza del termine per il deposito del ricorso notificato a mezzo postale: il termine decorre dalla data di ricezione della raccomandata da parte del destinatario, non dalla sua spedizione

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Richiama la possibilità del doppio contributo unificato quando l'ammissione al gratuito patrocinio venga meno per effetto della pronuncia

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione deve essere sintetico e specifico: esposizioni prolisse, confuse o che si limitano a riprodurre atti e motivazioni di merito senza individuare chiaramente le censure comportano l'inammissibilità ai sensi dell'art. 366 c.p.c.
  • Irregolarità formali nell'intestazione di una sentenza (se non incidono sull'effettivo contraddittorio) sono normalmente mere irregolarità e non nullità radicali che annullano il processo.
  • La scelta del giudice da parte della parte che adisce un foro diverso ostacola eccezioni successive di incompetenza in favore di una sezione speciale, salvo che l'eccezione non sia tempestiva e fondata.
  • I contratti di affitto di fondi rustici non trascritti sono opponibili ai terzi solo entro limiti temporali (riferimento normativo ai 9 anni) e la proroga contrattuale, per essere opponibile nella procedura esecutiva, può richiedere l'autorizzazione del giudice dell'esecuzione.
  • I diritti agli aiuti comunitari (PAC) non sono automaticamente qualificabili come frutti civili del fondo tali da incidere sull'opponibilità rispetto a un pignoramento immobiliare.
  • L'onere della prova sulla legittimazione e sui poteri di rappresentanza grava su chi li allega; cambi societari e procure devono essere documentati e provati tempestivamente.
  • La Corte può irrogare la condanna per responsabilità processuale aggravata quando il ricorso appare manifestamente inammissibile o abusivo, a tutela della ragionevole durata del processo.
  • La decorrenza dei termini per atti notificati a mezzo postale si calcola dalla ricezione da parte del destinatario (non dalla spedizione), secondo la giurisprudenza e la Corte Costituzionale.

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