Cassazione Civile, Sentenza n. 4358/2023 del 13/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti proponevano revocazione della sentenza della Corte di Cassazione n. 40215/2021 ritenendo che la Corte avesse commesso un errore decisivo di percezione nella valutazione degli atti di causa. In particolare sostenevano che la Corte di cassazione non avrebbe rilevato che il primo grado si era concluso favorevolmente per i contribuenti e che dunque le doglianze non dovevano essere riproposte in appello; inoltre affermavano che la C.T.R. aveva motivato la decisione su aspetti estranei all'accertamento tributario (il processo produttivo delle vongole) invece che sulle dichiarazioni rese da un terzo in ambito penale, e che la Cassazione aveva errato ritenendo il motivo inammissibile per mancata proposizione in sede di appello.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso per revocazione. Ha ritenuto infondato il motivo, affermando che non sussiste un errore di percezione immediatamente rilevabile negli atti: la Cassazione aveva correttamente dichiarato inammissibile il primo motivo di ricorso per cassazione in quanto le doglianze risultavano intrecciate e riguardavano questioni di fatto o errori in procedendo/ iudicando, materie non sindacabili in sede di legittimità. Di conseguenza il ricorso è respinto e non sono state altre statuizioni sulle spese se non l'annotazione sul contributo unificato ai sensi dell'art. 13 d.P.R. n.115/2002.
Norme richiamate
art. 112 cod. proc. civ.
Richiamato dai ricorrenti come parametro per valutare la corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la Corte però ha ritenuto che la questione posta era inestricabilmente intrecciata con questioni di fatto e con errores in procedendo/iudicando, dunque non idonea ad incidere sull'ammissibilità in sede di legittimità
art. 360, primo comma, n. 4 e n. 5 cod. proc. civ.
Norme richiamate in relazione ai vizi dedotti (omessa pronuncia e vizio di motivazione). La Corte ha ritenuto che le doglianze erano disordinate e toccavano questioni di fatto, perciò il controllo di legittimità su tali profili era precluso
art. 391-bis cod. proc. civ.
Richiamato nel quadro delle deduzioni dei ricorrenti; non emergono dalla sentenza elementi per attribuire alla norma una diversa interpretazione rispetto all'uso formale nel ricorso per cassazione
art. 395, n. 4 cod. proc. civ.
Richiamato nei motivi originari di cassazione; la Corte ha comunque ritenuto le doglianze inammissibili per le ragioni esposte
Cass. Sez. U., 27/11/2019, n. 31032 (principio sulle revocazioni)
Richiamato per il principio secondo cui la revocazione della Cassazione è ammessa per errore nella lettura degli atti interni al giudizio di legittimità, ovvero divergentì rappresentazioni emergenti dalla sentenza e dagli atti. La Corte ha applicato restrittivamente tale principio ritenendo assente uno 'svista immediatamente percepibile'
art. 23, comma 8-bis, d.l. 28/10/2020, n. 137 (conv. legge 18/12/2020, n. 176) e art. 8, comma 8, d.l. 29/12/2022, n. 198
Richiamati in relazione al procedimento e alla pubblica udienza; la sentenza registra l'udienza ai sensi delle norme emergenziali senza che ciò influisca sul merito della decisione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Applicato in ordine all'obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, dato l'esito del ricorso
Massime di principio
- La revocazione della sentenza della Corte di Cassazione è ammessa solo per errori manifesta- mente riconoscibili nella lettura degli atti del giudizio di legittimità; non è lo strumento per rimettere in discussione valutazioni di fatto o complesse valutazioni giuridiche che implichino accertamenti probatori
- Se il motivo di impugnazione in Cassazione è disordinato, intrecciato o investe questioni di fatto, la Corte può dichiararlo inammissibile: quindi è cruciale nelle impugnazioni distinguere chiaramente questioni di diritto da questioni di fatto e formulare i motivi in modo unitario e autonomo
- Nelle controversie tributarie, occorre precisare in grado d'appello quali doglianze si ripropongono rispetto al primo grado: l'assenza di espressa riproposizione in appello può determinare l'inammissibilità del motivo in Cassazione
- Il richiamo a violazioni procedurali (omessa pronuncia, carenza di motivazione) deve essere formulato in modo organico e non confuso con questioni probatorie; altrimenti il vizio non passerà il controllo di legittimità
- La mancata costituzione della controparte (es. Agenzia delle Entrate) non garantisce l'accoglimento del ricorso se il giudice di legittimità rileva inammissibilità o vizi sostanziali insormontabili
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