Cassazione Civile, Sentenza n. 990/2024 del 10/01/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti (Amministrazioni e ENAC) hanno impugnato la sentenza della CTR Lazio che, in due giudizi riuniti, aveva dichiarato per alcune annualità (in particolare 2009 e 2010) l'effetto preclusivo di giudicati esterni favorevoli, ed aveva nel merito dichiarato la non dovuta contribuzione per talune annualità (anche 2007-2008) in relazione alla natura di "tributo di scopo" e alla destinazione delle somme del Fondo antincendi. Le Amministrazioni censuravano, tra l'altro, vizi procedurali (omessa pronuncia su eccezioni processuali), errata estensione del giudicato esterno a soggetti non parti, errata qualificazione giuridica del tributo e valutazioni contraddittorie sull'onere probatorio circa la destinazione delle somme. Le società aeroportuali hanno resistito e proposto ricorso incidentale (anche con questione di legittimità costituzionale dell'art.1, comma 1328 L.296/2006 come modificato), oltre a chiedere la riforma della compensazione delle spese.
La decisione
La Corte di Cassazione ha in buona parte accolto il ricorso principale: ha ritenuto infondati i profili processuali relativi all'omessa pronuncia e alle regole sull'appello incidentale; ha però cassato la sentenza impugnata per errori di diritto sul punto centrale della qualificazione e degli effetti del giudicato esterno e sulla rilevanza della modifica della destinazione delle somme. In particolare la Corte ha affermato che l'obbligo delle società aeroportuali di alimentare il Fondo antincendi è un tributo vincolato il cui vincolo di destinazione riguarda la sola fase d'impiego del gettito e non incide sulla persistenza del rapporto giuridico soggettivo d'imposta: la modifica introdotta dall'art.4, comma 3-bis d.l.185/2008 (conv. l.2/2009) non estingue l'obbligazione tributaria. Pertanto la sentenza della CTR è cassata e la causa è rinviata alla Commissione tributaria regionale del Lazio in diversa composizione per nuovo esame secondo i principi di diritto indicati; la questione di legittimità costituzionale proposta dalle controricorrenti è stata dichiarata manifestamente infondata; la Corte ha disposto che il giudice di rinvio regoli nuovamente anche le spese.
Norme richiamate
art. 1, comma 1328, legge 27 dicembre 2006, n. 296
l'obbligo che l'art. 1, comma 1328, della l. n. 296/2006 pone a carico delle società aeroportuali, di alimentare, in proporzione al traffico generato, il Fondo antincendi, ha natura di tributo vincolato "al fine di ridurre il costo a carico dello Stato nel servizio antincendi negli aeroporti"
La Corte interpreta la norma come fonte di un'obbligazione tributaria a carico delle società aeroportuali; il vincolo di destinazione riguarda la fase d'impiego del gettito e non annulla la soggezione passiva delle società qualora la destinazione venga modificata
art. 4, comma 3-bis, d.l. 185/2008 (conv. l. 2/2009)
"[l]e risorse del fondo istituito dall'articolo 1, comma 1328, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, alimentato dalle società aeroportuali in proporzione al traffico generato, destinate al Dipartimento dei vigili del fuoco... sono utilizzate, a decorrere dal 1° gennaio 2009, per il 40 per cento al fine dell'attuazione di patti per il soccorso pubblico... e per il 60 per cento al fine di assicurare la valorizzazione di una più efficace attività di soccorso pubblico... prevedendo particolari emolumenti..."
La modifica legislativa ha redistribuito la destinazione del gettito del Fondo ma, secondo la Corte, non incide sulla persistenza del rapporto d'imposta; la destinazione attiene all'impiego e non alla sussistenza dell'obbligazione tributaria
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (norme processuali tributarie: artt. 49, 53, 54, 56)
Richiamate nei profili procedurali: la Corte ha ritenuto infondati i vizi denunciati relativi a omessa pronuncia su eccezioni processuali e sull'appello incidentale, confermando che la parte totalmente vittoriosa in primo grado può non avere interesse ad appellare e che il giudice d'appello può statuire implicitamente sul rigetto di eccezioni processuali
Richiamati per censure su motivazione, omessa pronuncia e vizi di procedura; la Corte ha analizzato la congruità motivazionale e la correttezza dell'applicazione delle norme processuali, rigettando le doglianze quando la decisione del giudice d'appello comportava una statuizione implicita
art. 2909 cod. civ.; artt. 7 e 76 d.P.R. n. 917/1986 (TUIR)
Ricordati in via di censura dalle Amministrazioni in ordine all'autonomia dei periodi d'imposta e alla prescrizione/limiti temporali; la Corte ha esaminato l'applicabilità del giudicato esterno alle imposte periodiche e confermato che l'effetto vincolante del giudicato è limitato ai casi di fatti a efficacia permanente o pluriennale
Massime di principio
- Il vincolo di destinazione di un tributo (tributo vincolato/di scopo) riguarda la fase d'impiego del gettito e non necessariamente la sussistenza dell'obbligazione tributaria: una modifica della destinazione non estingue automaticamente il rapporto d'imposta
- L'effetto del giudicato esterno in materia tributaria è limitato: rileva principalmente quando l'accertamento concerne fatti o rapporti di efficacia permanente/pluriennale; per imposte periodiche l'efficacia non si estende automaticamente ad annualità diverse salvo elementi di stabilità/pluralità temporale
- Gli effetti favorevoli di un giudicato si estendono solo alle stesse parti e non possono essere invocati da soggetti che non sono stati parte del giudizio che ha formato il giudicato, salvo che sussistano rapporti di solidarietà o identità di posizione giuridica che la legge riconosca
- La parte pienamente vittoriosa in primo grado non è sempre obbligata a proporre appello incidentale contro l'impugnazione della contumace parte soccombente; è però tenuta a riproporre espressamente eccezioni/domande che intende far valere nel gravame
- Le questioni di legittimità costituzionale che contestano scelte discrezionali di politica economica (destinazione di spesa, scelta del legislatore su chi gravare) possono essere dichiarate manifestamente infondate se sussiste un razionale indice di capacità contributiva e non vi è palese irragionevolezza
- In caso di cassazione per vizi di diritto, la Corte rinvia la causa al giudice tributario di merito che deve conformarsi ai principi di diritto affermati e rideterminare anche le spese processuali
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