Cassazione Civile, Sentenza n. 945/2024 del 10/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti chiesero il rimborso delle imposte di registro, ipotecarie e catastali pagate per la registrazione del contratto di compravendita del 13.09.2005 (complessivi € 17.445), a seguito dell'annullamento definitivo del medesimo contratto. L'Agenzia negò il rimborso ritenendo che la causa dell'annullamento fosse imputabile alle parti. Le Commissioni tributarie di primo e secondo grado confermarono il diniego ritenendo che, oltre alla possibile responsabilità del notaio, la condotta del signor Vidi (uso della procura in una fase di crisi coniugale, tre anni dopo il suo rilascio, e mancanza di diligenza/ buona fede) integrasse l'imputabilità del vizio alle parti ai sensi dell'art. 38 TUR.
La decisione
La Corte di legittimità ha accolto il ricorso, cassando la sentenza impugnata e decidendo nel merito. La Cassazione ha ritenuto che la causa dell'annullamento fosse l'inidoneità della procura notarile (nullità della clausola che autorizzava la vendita a sé stesso senza la deroga espressa ex art. 1395 c.c.), e non una condotta imputabile ai ricorrenti. Pertanto sussistono i presupposti per il rimborso secondo l'art. 38 TUR; la sentenza d'appello è stata riformata, le spese del merito compensate e l'Agenzia condannata alla refusione delle spese di giudizio in misura liquidata in € 3.000,00.
Norme richiamate
art. 38 D.P.R. (TUR)
"Ai sensi dell'art. 38 TUR, il diritto al rimborso dell'imposta di registro pagata in relazione ad un atto nullo sussiste solo in presenza delle seguenti condizioni: a) l'atto è stato dichiarato nullo o annullabile con sentenza passata in giudicato; b) la nullità o l'annullabilità non sono imputabili alle parti; c) l'atto non è suscettibile di ratifica, convalida o conferma."
La Corte ha applicato l'art. 38 TUR ritenendo che, essendo l'atto annullato con sentenza passata in giudicato e non essendo il vizio imputabile alle parti (ma derivante da una procura inidonea redatta dal notaio), ricorrono i presupposti per il rimborso.
artt. 1394 e 1395 cod. civ.
Le norme sul conflitto d'interessi e sulla validità della procura sono state richiamate come base della causa di annullamento: l'atto è stato annullato per violazione dell'art. 1394 (simulazione/annullabilità) e, specificamente, per violazione dell'art. 1395 (necessità di deroga espressa per contratti del mandatario con se stesso). La Corte ha ritenuto che il vizio derivasse dall'inidoneità della procura redatta dal notaio.
art. 28 legge notarile
"il notaro non può ricevere o autenticare atti se espressamente proibiti dalla legge"
Nel motivare la decisione la Corte richiama il dovere del notaio di non ricevere/autenticare atti manifestamente vietati, sottolineando che la clausola che consentiva la vendita a sé stesso senza espressa deroga era nulla e rientrava nelle patologie percepibili all'atto dell'autenticazione.
art. 72 legge notarile
Richiamato per affermare il controllo di legalità imposto al notaio; la Corte rileva l'obbligo di vigilanza e di non recepire clausole nulle.
art. 62, co. 1 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato in relazione al motivo di cassazione (rif. art. 360 c.p.c.) e alla materia del processo tributario; utilizzato quale riferimento procedurale nel ricorso per cassazione.
Massime di principio
- Il rimborso dell'imposta ai sensi dell'art. 38 TUR è dovuto se l'atto è annullato con sentenza passata in giudicato, il vizio non è imputabile alle parti e l'atto non è suscettibile di ratifica/convalida.
- Quando la causa dell'annullamento è una patologia 'ab origine' dell'atto (es. una procura notarile invalida o una clausola nulla inserita dal notaio), tale vizio è generalmente considerato non imputabile alle parti e può dar luogo al rimborso.
- Se invece l'annullamento deriva da comportamenti volontari, dolosi o da una conoscenza/consapevolezza dell'invalidità della parte (mancanza di buona fede, abuso della procura, condotta colposa rilevante), il vizio può essere imputato alle parti e il rimborso può essere negato.
- La responsabilità professionale del notaio è distinta dalla valutazione dell'imputabilità del vizio ai contraenti: la sussistenza di una colpa notarile non impedisce automaticamente il rimborso se il vizio non è imputabile alle parti.
- In giudizi simili è fondamentale accertare i fatti: chi ha redatto/autenticato l'atto, la specificità della procura, il grado di partecipazione e consapevolezza del rappresentato nella fase negoziale e la possibilità di ratifica o convalida dell'atto.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 10 gen 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 917/2024 del 10/01/2024
- Sentenza civile · 10 gen 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 967/2024 del 10/01/2024
- Sentenza civile · 10 gen 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 979/2024 del 10/01/2024
- Sentenza civile · 10 gen 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 980/2024 del 10/01/2024
- Sentenza civile · 10 gen 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 988/2024 del 10/01/2024
- Sentenza civile · 10 gen 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 990/2024 del 10/01/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →