Cassazione Civile, Ordinanza n. 17902/2024 del 28/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento IMU per l’anno 2013 emesso da Roma Capitale nei confronti di un istituto religioso proprietario di un immobile nel quale si svolgevano più attività: finalità religiose e di culto, alloggio per le suore, attività didattica tramite una scuola paritaria e, per una residua parte, attività di casa per ferie. In primo e secondo grado il contribuente aveva ottenuto l’annullamento dell’atto, ritenendosi spettare l’esenzione IMU per gli immobili degli enti non commerciali destinati ad attività non commerciali. Roma Capitale ricorre in cassazione con tre motivi: (1) violazione delle norme sull’esenzione IMU per sostenere che la Corte tributaria regionale abbia riconosciuto l’esenzione pur in presenza di uso promiscuo e senza adeguata individuazione/dichiarazione delle porzioni immobiliari; (2) violazione dell’art. 2697 c.c. per avere ritenuto esenti le porzioni adibite ad abitazione delle suore e ad attività didattica senza prova idonea del contribuente; (3) violazione delle stesse norme per avere riconosciuto l’esenzione all’attività didattica nonostante la percezione di rette, sebbene modeste. La Corte di cassazione affronta preliminarmente anche questioni sulla validità della procura speciale e sulla legittimazione a conferire il mandato da parte del Sindaco, escludendo inammissibilità del ricorso.
La decisione
La Corte rigetta il primo motivo, ritenendo corretta l’affermazione del giudice di merito circa l’identificazione di porzioni immobiliari concretamente destinate in via esclusiva ad attività non commerciali, senza che Roma Capitale avesse specificamente censurato tale accertamento in fatto. Accoglie invece il secondo e il terzo motivo nei limiti relativi all’attività didattica: la sentenza impugnata non aveva svolto un accertamento rigoroso sul requisito dell’assenza di commercialità, limitandosi a valorizzare rette quasi simboliche o inferiori ai costi medi, ma per l’esenzione occorre verificare se i corrispettivi siano realmente simbolici, cioè tali da escludere il sinallagma e non semplicemente modesti o inferiori alla media. La decisione impugnata viene quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
La specialità della procura per il ricorso per cassazione richiede la congiunzione al ricorso e il conferimento in un arco temporale compatibile, ma non la contestualità cronologica con la redazione dell’atto.
La procura speciale può essere apposta in modo materialmente o digitalmente congiunto al ricorso; il difensore autentica la sottoscrizione, ma non la data, e la mancanza di certificazione dell’autografia integra irregolarità sanabile se non contestata specificamente.
L’omissione di formalità non determina nullità se non espressamente sanzionata o se l’atto ha comunque raggiunto il suo scopo.
art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 504/1992
L’esenzione IMU/ICI per gli enti non commerciali presuppone la destinazione esclusiva dell’immobile allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività agevolate.
art. 91-bis, commi 2 e 3, d.l. n. 1/2012
In caso di utilizzazione mista, l’esenzione si applica solo alla porzione identificabile adibita esclusivamente ad attività non commerciale; se tale individuazione non è possibile, occorre una dichiarazione che consenta la ripartizione proporzionale.
Il contribuente deve provare i presupposti dell’esenzione richiesta; la mera allegazione di rette modeste o di un risultato di gestione negativo non basta a dimostrare il requisito della non commercialità.
art. 14 preleggi
Le norme agevolative e di esenzione fiscale sono di stretta interpretazione e non possono essere applicate in via analogica o estensiva oltre i casi espressamente previsti.
art. 107 TFUE
L’esenzione è compatibile con il diritto dell’Unione solo se riferita ad attività non economiche; anche enti senza scopo di lucro possono svolgere attività economica se offrono beni o servizi sul mercato.
art. 4, comma 3, lett. c), d.m. 19 novembre 2012, n. 200
L’attività è non commerciale solo se svolta a titolo gratuito oppure dietro corrispettivi simbolici, tali da coprire solo una frazione del costo effettivo del servizio e senza relazione con esso.
art. 13, comma 2, d.l. n. 201/2011
L’IMU ha come presupposto il possesso di immobili, a qualsiasi uso destinati, secondo la disciplina del d.lgs. n. 504/1992.
art. 9, comma 8, d.lgs. n. 23/2011
Rende applicabile anche all’IMU l’esenzione per gli immobili degli enti non commerciali destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività agevolate.
art. 87, comma 1, lett. c), TUIR
Individua i soggetti non commerciali cui si riferisce la disciplina dell’esenzione fiscale richiamata.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, la procura speciale non richiede la contestualità cronologica con la redazione del ricorso, purché sia specialmente riferita all’impugnazione, congiunta all’atto e conferita in un tempo non incompatibile con il provvedimento da impugnare e la notificazione del ricorso.
- La mancata certificazione dell’autografia della sottoscrizione della procura ad litem, ove non specificamente contestata dalla controparte, integra una mera irregolarità e non una causa di nullità dell’impugnazione, se il mandato risulta comunque esistente e il difensore è costituito.
- Le esenzioni fiscali per gli enti non commerciali vanno interpretate restrittivamente: il contribuente deve provare in modo puntuale sia la destinazione esclusiva dell’immobile alle attività agevolate sia, quando rilevante, la non commercialità concreta dell’attività svolta.
- In caso di utilizzo promiscuo dell’immobile, l’esenzione spetta solo alla porzione effettivamente e identificabilmente destinata ad attività non commerciale; se tale porzione non è individuabile, occorre una dichiarazione conforme alla disciplina regolamentare.
- Ai fini dell’esenzione per attività didattiche svolte da enti non commerciali, non basta che le rette siano inferiori ai costi medi o che la gestione sia in perdita: occorre verificare se il corrispettivo sia davvero simbolico, cioè sostanzialmente privo di funzione retributiva e tale da escludere il carattere economico dell’attività.
- La nozione di corrispettivo simbolico è più rigorosa di quella di corrispettivo modesto: il primo equivale, in sostanza, all’assenza di un reale sinallagma, mentre il secondo non è di per sé sufficiente a escludere la commercialità.
- La compatibilità dell’esenzione con il diritto UE richiede che l’attività sia non economica; la mera finalità sociale o religiosa dell’ente non esclude, da sola, la natura economica dell’attività se beni o servizi sono offerti sul mercato.
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