Cassazione Civile, Sentenza n. 27187/2022 del 15/09/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione degli avvisi di accertamento relativi a maggior imposta ICI per gli anni 2007-2009 sull'immobile sito in Roma, Via Pieve Torino n.44-46; contestazione dell'attribuzione e della relativa rendita catastale e della sua efficacia in assenza di notifica (il ricorrente sostiene di non aver mai ricevuto la notifica della rendita che risulterebbe messa in atti il 5 luglio 2002) e deduzioni anche sulle sanzioni e su profili procedurali (revocazione della sentenza di appello, termini di impugnazione e notificazioni).
La decisione
La Corte di Cassazione ha riunito i due ricorsi. Sul giudizio relativo alla revocazione ha ritenuto tempestivo il ricorso per revocazione per applicazione del principio di scissione degli effetti della notificazione (data di spedizione 9/11/2017 valida per il notificante) e ha cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale Lazio n.2660/2018; decidendo nel merito ha però rigettato la revocazione per insussistenza di un errore di fatto decisivo. Sul giudizio avverso la sentenza di appello n.2221/2017 ha accolto il primo motivo di cassazione, cassando la sentenza d'appello perché il giudice di merito aveva erroneamente fatto riferimento a una rendita del 1986 invece che all'attribuzione successiva contestata, e ha deciso la causa nel merito accogliendo i ricorsi originari del contribuente: Roma Capitale non ha dimostrato la notifica dell'atto che avrebbe attribuito la nuova rendita dopo il 1° gennaio 2000 (la nuova rendita risulterebbe messa in atti il 5/7/2002), per cui le maggiori imposte contestate non sono state ritenute provate. Le spese di entrambi i giudizi sono compensate.
Norme richiamate
principio di scissione degli effetti della notificazione: la notifica si perfeziona, per il notificante, al momento della consegna del plico all'agente postale/ufficiale; rileva per stabilire la tempestività degli atti inviati dall'avvocato
termine di 6 mesi per l'impugnazione delle sentenze che rileva, in combinato con l'art.149, ai fini della decorrenza del termine per il notificante
art. 74, comma 1, L. 21/11/2000 n. 342
gli atti attributivi o modificativi delle rendite catastali sono efficaci solo dal momento della loro notificazione; la rendita non può essere utilizzata prima della notifica per determinare la base imponibile, ma una volta notificata può produrre effetti anche per annualità precedenti nei casi previsti dalla giurisprudenza; va inoltre distinto tra rettifica per errore originario (retroattiva) e rettifica basata su nuovi elementi (efficacia ex nunc)
regime della revocazione ordinaria per errore di fatto; la revocazione richiede errore di percezione oggettivo, immediatamente riscontrabile, essenziale e decisivo per la decisione
disciplinando la notifica effettuata dall'avvocato, rende applicabile il principio della scissione degli effetti anche alle notifiche effettuate dall'avvocato tramite posta, equiparando la figura dell'avvocato ad ufficiale
art. 1 comma 162 L. 296/2006 e art. 7 L. 212/2000
richiamate dalle parti in relazione agli obblighi di motivazione e alla corretta indicazione degli atti impositivi; la Corte valuta la corretta applicazione normativa in materia di rendite e notifiche
art. 6 comma 2 d.lgs. 472/1997; art. 8 d.lgs. 546/1992; art. 10 comma 3 L. 212/2000
norme richiamate sulle sanzioni e sulle condizioni di incertezza normativa e sulla disapplicazione delle sanzioni; la Corte ha ritenuto fondata la prospettazione del contribuente solo nella misura in cui non è stata provata la notifica della nuova rendita
Massime di principio
- Per contestare un avviso che utilizza una rendita catastale modificata dopo il 10/1/2000 il contribuente può ottenere accoglimento se l'ente impositore non prova la notifica dell'atto attributivo/modificativo della rendita.
- Ai fini dei termini di impugnazione la data di spedizione del plico da parte dell'avvocato (o dell'ufficiale giudiziario) è prevalente per il notificante (principio di scissione degli effetti della notificazione): la ricevuta di spedizione può costituire prova della tempestività.
- L'art. 74 L.342/2000 impedisce l'utilizzo giuridico della rendita prima della notifica, ma se la rendita viene poi notificata può, nelle condizioni previste dalla giurisprudenza, produrre effetti anche su periodi precedenti; occorre però distinguere tra rettifica per errori originari (può avere efficacia retroattiva) e rettifica fondata su nuovi elementi (efficacia ex nunc).
- La revocazione per errore di fatto richiede un errore di percezione chiaro, oggettivo e decisivo; errori interpretativi o questioni di merito non configurano normalmente i presupposti per la revocazione.
- Se il Comune si limita a formule generiche negli avvisi senza allegare o riprodurre il contenuto essenziale dell'atto di attribuzione della rendita, il contribuente può contestarne l'utilizzabilità per mancata o insufficiente dimostrazione della notifica.
- La produzione in giudizio delle visure catastali, delle schede di classamento e della documentazione attestante date di messa in atti o di DOCFA è cruciale: la mancata prova della data di attribuzione e della relativa notifica può determinare l'annullamento dell'accertamento.
- Quando un giudice dichiara inammissibile una prospettazione per ragioni di rito, le argomentazioni sul merito svolte nel provvedimento sono irrilevanti: in caso di cassazione per vizio procedurale il merito va riesaminato se possibile.
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