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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 27187/2022 del 15/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione degli avvisi di accertamento relativi a maggior imposta ICI per gli anni 2007-2009 sull'immobile sito in Roma, Via Pieve Torino n.44-46; contestazione dell'attribuzione e della relativa rendita catastale e della sua efficacia in assenza di notifica (il ricorrente sostiene di non aver mai ricevuto la notifica della rendita che risulterebbe messa in atti il 5 luglio 2002) e deduzioni anche sulle sanzioni e su profili procedurali (revocazione della sentenza di appello, termini di impugnazione e notificazioni).

La decisione

La Corte di Cassazione ha riunito i due ricorsi. Sul giudizio relativo alla revocazione ha ritenuto tempestivo il ricorso per revocazione per applicazione del principio di scissione degli effetti della notificazione (data di spedizione 9/11/2017 valida per il notificante) e ha cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale Lazio n.2660/2018; decidendo nel merito ha però rigettato la revocazione per insussistenza di un errore di fatto decisivo. Sul giudizio avverso la sentenza di appello n.2221/2017 ha accolto il primo motivo di cassazione, cassando la sentenza d'appello perché il giudice di merito aveva erroneamente fatto riferimento a una rendita del 1986 invece che all'attribuzione successiva contestata, e ha deciso la causa nel merito accogliendo i ricorsi originari del contribuente: Roma Capitale non ha dimostrato la notifica dell'atto che avrebbe attribuito la nuova rendita dopo il 1° gennaio 2000 (la nuova rendita risulterebbe messa in atti il 5/7/2002), per cui le maggiori imposte contestate non sono state ritenute provate. Le spese di entrambi i giudizi sono compensate.

Norme richiamate

  • art. 149 cod. proc. civ.

    principio di scissione degli effetti della notificazione: la notifica si perfeziona, per il notificante, al momento della consegna del plico all'agente postale/ufficiale; rileva per stabilire la tempestività degli atti inviati dall'avvocato

  • art. 327 cod. proc. civ.

    termine di 6 mesi per l'impugnazione delle sentenze che rileva, in combinato con l'art.149, ai fini della decorrenza del termine per il notificante

  • art. 74, comma 1, L. 21/11/2000 n. 342

    gli atti attributivi o modificativi delle rendite catastali sono efficaci solo dal momento della loro notificazione; la rendita non può essere utilizzata prima della notifica per determinare la base imponibile, ma una volta notificata può produrre effetti anche per annualità precedenti nei casi previsti dalla giurisprudenza; va inoltre distinto tra rettifica per errore originario (retroattiva) e rettifica basata su nuovi elementi (efficacia ex nunc)

  • art. 395 n. 4 cod. proc. civ.

    regime della revocazione ordinaria per errore di fatto; la revocazione richiede errore di percezione oggettivo, immediatamente riscontrabile, essenziale e decisivo per la decisione

  • legge 21/01/1994 n. 53

    disciplinando la notifica effettuata dall'avvocato, rende applicabile il principio della scissione degli effetti anche alle notifiche effettuate dall'avvocato tramite posta, equiparando la figura dell'avvocato ad ufficiale

  • art. 1 comma 162 L. 296/2006 e art. 7 L. 212/2000

    richiamate dalle parti in relazione agli obblighi di motivazione e alla corretta indicazione degli atti impositivi; la Corte valuta la corretta applicazione normativa in materia di rendite e notifiche

  • art. 6 comma 2 d.lgs. 472/1997; art. 8 d.lgs. 546/1992; art. 10 comma 3 L. 212/2000

    norme richiamate sulle sanzioni e sulle condizioni di incertezza normativa e sulla disapplicazione delle sanzioni; la Corte ha ritenuto fondata la prospettazione del contribuente solo nella misura in cui non è stata provata la notifica della nuova rendita

Massime di principio

  • Per contestare un avviso che utilizza una rendita catastale modificata dopo il 10/1/2000 il contribuente può ottenere accoglimento se l'ente impositore non prova la notifica dell'atto attributivo/modificativo della rendita.
  • Ai fini dei termini di impugnazione la data di spedizione del plico da parte dell'avvocato (o dell'ufficiale giudiziario) è prevalente per il notificante (principio di scissione degli effetti della notificazione): la ricevuta di spedizione può costituire prova della tempestività.
  • L'art. 74 L.342/2000 impedisce l'utilizzo giuridico della rendita prima della notifica, ma se la rendita viene poi notificata può, nelle condizioni previste dalla giurisprudenza, produrre effetti anche su periodi precedenti; occorre però distinguere tra rettifica per errori originari (può avere efficacia retroattiva) e rettifica fondata su nuovi elementi (efficacia ex nunc).
  • La revocazione per errore di fatto richiede un errore di percezione chiaro, oggettivo e decisivo; errori interpretativi o questioni di merito non configurano normalmente i presupposti per la revocazione.
  • Se il Comune si limita a formule generiche negli avvisi senza allegare o riprodurre il contenuto essenziale dell'atto di attribuzione della rendita, il contribuente può contestarne l'utilizzabilità per mancata o insufficiente dimostrazione della notifica.
  • La produzione in giudizio delle visure catastali, delle schede di classamento e della documentazione attestante date di messa in atti o di DOCFA è cruciale: la mancata prova della data di attribuzione e della relativa notifica può determinare l'annullamento dell'accertamento.
  • Quando un giudice dichiara inammissibile una prospettazione per ragioni di rito, le argomentazioni sul merito svolte nel provvedimento sono irrilevanti: in caso di cassazione per vizio procedurale il merito va riesaminato se possibile.

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