Cassazione Civile, Sentenza n. 27240/2022 del 15/09/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione di un avviso di accertamento (R1M030A00542/2009) notificato alla società Delta Power s.r.l., di cui il Toia era ex legale rappresentante ed ex socio. Dopo che il ricorso in primo grado (CTP Milano) e l'appello (CTR Lombardia) erano stati dichiarati inammissibili per tardività, il Toia ha proposto ricorso per cassazione deducendo l'inesistenza e la nullità dell'atto impositivo. Ha presentato due ricorsi alla Corte di Cassazione: il primo (19/05/2016) privo della sottoscrizione del ricorrente e della sottoscrizione della procura; il secondo (03/10/2016) regolarmente sottoscritto e con procura del 01/10/2016. L'Amministrazione ha eccepito l'inammissibilità del primo per mancanza di sottoscrizione e ha contestato la tempestività del secondo.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Il primo è stato ritenuto inammissibile per mancanza della sottoscrizione del ricorrente e della procura; il secondo, pur formalmente valido, è stato dichiarato intempestivo perché notificato dopo il decorso del termine breve di 60 giorni decorrente dalla notifica del primo ricorso (notificato il 19/05/2016, termine scaduto il 18/07/2016; il secondo è stato notificato il 04/10/2016). Perciò ogni questione di merito è stata assorbita. Il Toia è stato condannato al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'Agenzia delle Entrate per il primo ricorso (liquidate in C 6.000,00 oltre oneri), nulla è stato disposto in ordine alle spese del secondo ricorso. È stato inoltre richiamato l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi della normativa vigente.
Norme richiamate
art. 325 c.p.c.
termine breve di impugnazione decorrente dalla notifica della prima impugnazione
La Corte ha applicato l'art. 325 c.p.c. per affermare che il termine breve (60 giorni) per proporre il secondo ricorso decorre dalla notifica del primo ricorso, anche se quest'ultimo era formalmente viziato, in quanto tale notifica integra la conoscenza legale della sentenza
art. 327 c.p.c.
termine lungo decorrente dal deposito della sentenza
La Corte ha ricordato che, oltre al termine breve, va considerato il termine lungo previsto dall'art. 327 c.p.c. quando non vi è stata notifica anteriore della sentenza
art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. l. 18 dicembre 2020, n. 176)
udienza celebrata ai sensi dell'articolo
La pubblica udienza del 23/03/2022 si è svolta conformemente alle disposizioni transitorie/organizzative introdotte in periodo emergenziale; la norma è richiamata esclusivamente in relazione alla modalità di celebrazione dell'udienza
art. 13, comma 1-quater, DPR 30 maggio 2002, n. 115
La Corte ha dato atto dei presupposti per l'applicazione dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico del ricorrente, come previsto dalla norma
Giurisprudenza della Cassazione
Cass. 3 marzo 2009, n. 5053; Cass. 12 novembre 2010, n. 22957; Cass. 31 gennaio 2019, n. 2990
La Corte ha richiamato precedenti secondo cui il secondo ricorso può sostituire il primo solo se l'improcedibilità o l'inammissibilità del primo non è ancora stata dichiarata, e la notifica del primo ricorso fa decorrere il termine breve per il secondo
art. 1421 c.c.
citato dal ricorrente nella propria argomentazione
Il ricorrente ha richiamato l'art. 1421 c.c. a supporto della propria qualità o interesse ad impugnare; la Corte non ha esaminato il merito di tale richiamo essendo la questione assorbita dall'inammissibilità processuale
Massime di principio
- Verificare sempre la formale validità del ricorso e della procura: la sottoscrizione del ricorrente e della procura è requisito essenziale; la loro assenza rende il ricorso inammissibile.
- Se si depositano due impugnazioni successive, il secondo ricorso può sostituire il primo solo se quest'ultimo non è già stato dichiarato inammissibile o improcedibile; tuttavia la notifica del primo, anche se viziata, fa decorrere il termine breve per il secondo.
- Per calcolare la tempestività del secondo ricorso è necessario considerare il termine breve (art. 325 c.p.c.) decorrente dalla notifica del primo ricorso e, in mancanza di notifica anteriore, il termine lungo decorrente dal deposito della sentenza (art. 327 c.p.c.).
- Se la prima impugnazione è stata notificata ma è formalmente viziata, non ci si può limitare a presentare un secondo ricorso tardivo: è preferibile correggere tempestivamente il vizio procedurale o impugnare la regolarità della notifica entro i termini utili.
- In caso di incertezza sulle date e sui termini, è consigliabile notificare immediatamente il ricorso valido o adottare misure cautelari (es. istanze di sospensione o comunicazioni formali) per preservare il diritto di impugnare entro i termini prescritti.
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