Cassazione Civile, Sentenza n. 27242/2022 del 15/09/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Comune impugnava la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva riconosciuto l'esenzione ICI per l'anno 2008 su un complesso immobiliare del Seminario in Via Montegrappa n.21, sostenendo che l'immobile non era effettivamente utilizzato per le attività previste dall'art. 7, co.1, lett. i) del d.lgs. 504/1992 (requisito oggettivo), che la presunta esenzione fosse incompatibile con la Decisione CE 2013/284/UE relativa agli aiuti di Stato per attività didattiche non commerciali, e che non operasse la tutela dell'affidamento (art.10 L.212/2000) perché il comportamento del contribuente non era stato di buona fede e il silenzio dell'amministrazione non aveva valore univoco.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo e il terzo motivo del ricorso del Comune (assorbendo il secondo motivo relativo alla Decisione UE), ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha rigettato il ricorso originario del Seminario. In sintesi: è stato escluso il diritto all'esenzione ICI per l'anno 2008 perché mancava la destinazione effettiva e concreta dell'immobile alle attività esenti (l'immobile era inutilizzato dal 2002 e soggetto a trattative di vendita, elementi sintomatici della perdita della strumentalità). La Corte ha altresì ritenuto che non fosse configurabile un legittimo affidamento ai sensi dell'art.10 L.212/2000, atteso che il Seminario aveva omesso di indicare fatti rilevanti (trattative di vendita) e quindi non aveva tenuto una condotta di buona fede oggettiva. Il ricorso incidentale del Seminario è stato rigettato. Sono state compensate integralmente le spese di merito; le spese del giudizio di legittimità sono a carico del Seminario; la Corte ha disposto eventuali conseguenze ai sensi dell'art.13, co.1-quater DPR 115/2002.
Norme richiamate
d.lgs. 504/1992, art. 7, co.1 lett. i)
"gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c) ... destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ..."
La Corte interpreta l'art.7 come richiedente sia un requisito soggettivo (soggetto non commerciale) sia un requisito oggettivo: l'effettiva e concreta destinazione/strumentalità dell'immobile all'attività esente. La mera destinazione potenziale o un temporaneo inutilizzo non sono sufficienti se emergono elementi (es. lunga inutilizzazione, trattative di vendita) che indicano perdita di strumentalità
legge 22 maggio 1985, n. 222, art.16 (richiamata) / legge 22/1985 art.2 (menzionata)
eventuale richiamo alla qualificazione dei Seminari fra enti di culto
Il riconoscimento statutario o l'inserimento tra enti di culto rileva per il requisito soggettivo ma non assicura automaticamente l'esenzione se manca il requisito oggettivo dell'effettiva destinazione
legge 27 luglio 2000, n. 212, art.10
"I rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede... Non sono irrogate sanzioni nè richiesti interessi moratori ... qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione stessa."
La Corte precisa che la tutela per legittimo affidamento richiede: 1) un'attività dell'amministrazione idonea a creare apparente legittimità; 2) la conformazione in buona fede del contribuente (comportamento oggettivamente corretto, senza omissioni rilevanti); 3) valutazione delle circostanze specifiche. Nel caso di specie il principio non opera perché il Seminario ha omesso fatti rilevanti (trattative di vendita e prolungato inutilizzo) e quindi non ha agito in buona fede
Decisione della Commissione Europea 2013/284/UE (SA.20829)
Decisione della Commissione Europea del 19/12/2012 concernente il regime di esenzione ICI per immobili utilizzati da enti non commerciali
La Corte ha ritenuto la censura basata sulla Decisione UE assorbita: non è stato necessario decidere sulla compatibilità con il divieto di aiuti di Stato perché ha escluso l'esenzione per mancanza del requisito oggettivo
legge 206/2003, art.2 (richiamata)
meccanismo di rimborso statale per minori entrate ICI degli enti locali relative ad edifici di culto
La Corte distingue il rimborso statale (rapporto Stato-ente locale) dalla sussistenza della fattispecie impositiva: il fatto che il Comune abbia ottenuto rimborso non esclude la possibilità di esercitare successivamente il potere impositivo se l'esenzione si rivela insussistente; il rimborso non 'consuma' il potere impositivo
d.P.R. 115/2002, art.13, co.1-quater
riferimento alla misura da versare in caso di soccombenza per il ricorso incidentale
La Corte ha disposto che, ove ricorrano le condizioni, il Seminario debba versare un importo ulteriore pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso incidentale, ai sensi di questa norma
Massime di principio
- Per ottenere l'esenzione ICI ai sensi dell'art.7 co.1 lett. i) è necessario non solo l'appartenenza a soggetti non commerciali, ma anche la dimostrazione dell'effettiva e concreta destinazione dello specifico immobile all'attività esente; la sola destinazione potenziale o una 'latente' vocazione non bastano se emergono elementi che indicano perdita di strumentalità.
- Un prolungato inutilizzo e/o trattative di vendita dell'immobile sono indizi rilevanti della cessazione della strumentalità e possono far perdere il diritto all'esenzione.
- La tutela del legittimo affidamento (art.10 L.212/2000) richiede comportamento oggettivamente corretto del contribuente e non opera se il contribuente omette fatti rilevanti che l'amministrazione avrebbe potuto considerare nell'istruttoria; il semplice silenzio dell'amministrazione dopo una interlocuzione non crea automaticamente un affidamento legittimo.
- Il ricevimento di rimborsi statali correlati a una presunta esenzione non impedisce all'ente impositore di esercitare o recuperare il potere impositivo qualora risultino insussistenti i presupposti giuridici dell'esenzione; il rimborso riguarda il rapporto Stato-ente locale e non sostituisce l'accertamento sulla sussistenza del tributo.
- Quando si contesta l'esenzione per attività con possibile valutazione economica (es. formazione/didattica), la normativa UE sugli aiuti di Stato può essere rilevante, ma il primo accertamento deve valutare l'effettiva sussistenza dei requisiti nazionali dell'esenzione; se questi mancano, non è necessario affrontare la questione degli aiuti di Stato.
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