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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 27219/2022 del 15/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Catania che aveva confermato la pronuncia di primo grado che aveva accertato l'illegittima appropriazione, da parte del ricorrente, di porzioni di terreni e fabbricati contigui (oltre alla condanna al risarcimento dei danni). Le censure del ricorrente si articolavano in sei motivi: (i) mancato litisconsorzio necessario per non aver chiamato in causa un comproprietario (Failla Simone); (ii) insufficienza probatoria e carenza di allegazione circa la titolarità e responsabilità sul muro e sulle opere contestate; (iii) errata valutazione delle prove e uso illegittimo di presunzioni sulla data di realizzazione delle opere (contestazione della CTU); (iv) contraddittorietà motivazione/dispositivo e ultrapetizione; (v) indebita liquidazione a titolo di risarcimento (presunto arricchimento delle resistenti); (vi) censura sulla liquidazione delle spese di giudizio e richiesta di compensazione. Il ricorso deduceva vizi di diritto sulla necessità di litisconsorzio, sui criteri di valutazione probatoria e sulle spese.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso in tutte le sue censure. Ha ritenuto infondato il motivo sul litisconsorzio: la giurisprudenza consente a un singolo contitolare di agire per la tutela della cosa comune senza chiamare tutti i comproprietari. Ha escluso la rilevanza di una revisione delle valutazioni probatorie svolte dal giudice di merito (CTU), affermando l'inammissibilità della richiesta di riconsiderazione dei fatti in sede di cassazione. Ha respinto le contestazioni relative a ultrapetizione e contraddittorietà, spiegando che la Corte d'appello ha riformato correttamente la parte sulla rimessione in pristino ritenendola ultrapetizione e ha comunque motivato il dispositivo. Quanto al risarcimento, è stato confermato che la somma liquidata corrisponde a danno generico parametrato dai costi indicati dal CTU (quindi non indebito arricchimento). Sulla condanna alle spese la Cassazione ha confermato la decisione della Corte territoriale, applicando la regola della soccombenza. Con decreto finale, il ricorrente è stato condannato alle spese di giudizio in favore delle controparti, liquidate in €2.300,00 oltre accessori; è stato altresì richiamato l'obbligo di verifica dell'eventuale ulteriore contributo unificato ai sensi del D.P.R. n.115/2002 art.13 co.1-quater.

Norme richiamate

  • art. 360 cod. proc. civ.

    Norma che individua i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ricorda i limiti della cognizione in cassazione, che non ammette revisione delle valutazioni di fatto del giudice di merito

  • art. 102 cod. proc. civ.

    Disciplina del litisconsorzio necessario; la Corte ha interpretato che non ricorresse qui il litisconsorzio necessario tra tutti i comproprietari quando la domanda mira alla tutela della cosa comune

  • Cass. Sez. U., 13.11.2013, n. 25454 (giurisprudenza)

    Principio di distinzione tra ipotesi in cui è necessario il litisconsorzio e quelle in cui il singolo contitolare può agire a tutela dell'interesse comune (es. eliminazione opere abusive sulla cosa comune)

  • art. 2727 cod. civ.

    Regola sull'onere della prova; citata nel contesto delle censure sulla valutazione probatoria e sulle presunzioni

  • art. 116 cod. proc. civ.

    Principio della libera valutazione della prova da parte del giudice di merito; invocato per giustificare la valutazione della CTU da parte della Corte territoriale

  • art. 112 cod. proc. civ.

    Norma sul principio dispositivo e sulla struttura della controversia; richiamata nelle censure sulla domanda e sui limiti del petitum

  • art. 92 cod. proc. civ.

    Regola sulla ripartizione delle spese di giudizio; la Corte ha confermato l'applicazione della regola della soccombenza e l'esercizio discrezionale del giudice sull'eventuale compensazione

  • art. 91 cod. proc. civ.

    Principio generale della soccombenza richiamato come fondamento della decisione sulle spese

  • art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n.137 (convertito e modificato)

    Permette il trattamento in camera di consiglio senza discussione orale se non richiesto; la causa è stata trattata sulla base di questa disciplina

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n.115 art.13 comma 1-quater

    Norma sul contributo unificato; la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per un eventuale ulteriore versamento a carico del ricorrente, lasciando la verifica all'amministrazione giudiziaria

  • Cass. 3 civ., 14.11.2019, n. 29506; Cass. 2 civ., 15.07.2002, n. 10219; Cass. 2 civ., 28.06.2001, n. 8842 (giurisprudenza)

    Giurisprudenza richiamata a sostegno del principio che ciascun contitolare possa agire per la tutela della cosa comune senza che sia necessario l'intervento di tutti i comproprietari

Massime di principio

  • In caso di comproprietà, un singolo contitolare può promuovere azioni volte alla tutela della cosa comune (es. eliminazione di opere abusive) senza che sia sempre necessario il litisconsorzio necessario di tutti i comproprietari.
  • La Cassazione non rivede le valutazioni di fatto del giudice di merito: le critiche alla CTU o alla valutazione probatoria devono fondarsi su profili di diritto o su vizio logico-formale, non su una diversa apprezzamento del fatto.
  • L'eventuale riforma del dispositivo per ultravpetizione da parte della Corte d'appello non determina automaticamente la soccombenza delle parti appellate; occorre distinguere tra vizio del decisum di primo grado e esito di merito della domanda.
  • Il risarcimento del danno può essere liquidato come danno generico parametrato a stima tecnica (es. costo di rimozione delle opere) se le parti si affidano al giudice o al CTU per la quantificazione; ciò non configura di per sé un indebito arricchimento.
  • Le spese processuali seguono il principio della soccombenza (art. 91 c.p.c.) e la compensazione è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito; decisioni su compensazione o meno difficilmente sono censurabili in cassazione.
  • Se si contesta la mancata chiamata di un controinteressato (es. comproprietario esecutato), è necessario dimostrare che la presenza della parte è materialmente indispensabile per la decisione (litisconsorzio necessario), non basta l'interesse patrimoniale comune.

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