Cassazione Civile, Ordinanza n. 23311/2023 del 31/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un'istanza di rimborso IRES presentata dalla società consolidante di un gruppo fiscale, per recuperare la maggiore imposta versata a seguito del disconoscimento, da parte dell'Amministrazione, della deducibilità di un c.d. premio di gestione corrisposto da una società partecipata a una società consolidata. La società contribuente aveva inizialmente ottenuto accoglimento in primo grado per asserita doppia imposizione economica, ma in appello la decisione era stata riformata con rigetto della pretesa di rimborso. In cassazione la ricorrente deduceva tre profili: 1) violazione della disciplina sulla simmetria fiscale e del divieto di doppia imposizione, sostenendo che la CTR avesse errato nel ritenere inapplicabili tali principi in presenza di violazioni fiscali; 2) nullità per omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., per non avere la CTR esaminato il motivo relativo alla violazione dei principi di buona fede e legittimo affidamento; 3) violazione dello Statuto del contribuente, assumendo che l'accertamento con adesione concluso dalla società coinvolta nella verifica avrebbe ingenerato un affidamento tutelabile anche in capo alla consolidante, con conseguente illegittimità del diniego di rimborso.
La decisione
La Corte ha rigettato tutti e tre i motivi. Ha escluso la doppia imposizione, rilevando che il recupero a tassazione era avvenuto per difetto di inerenza del costo ai sensi dell'art. 109 TUIR e che i presupposti d'imposta dei soggetti coinvolti erano distinti; ha negato il vizio di omessa pronuncia, ritenendo che la CTR avesse comunque reso una statuizione implicita di rigetto incompatibile con la domanda della contribuente; ha infine escluso la violazione dell'art. 10 dello Statuto del contribuente, osservando che mancava un atto formale dell'Amministrazione cui la ricorrente si fosse conformata e che, in ogni caso, la norma può escludere sanzioni e interessi, non il tributo in sé. Il ricorso è stato quindi respinto e la ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 117 ss. d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)
richiamati come base normativa del consolidato nazionale e del regime di tassazione di gruppo
art. 109, comma 5, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)
la deducibilità del costo è negata per difetto di inerenza; il costo indeducibile legittima il recupero a tassazione
art. 163 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)
il divieto di doppia imposizione non opera quando i presupposti impositivi sono diversi e la norma stessa ne consente la disapplicazione nei casi richiamati dalla Corte
art. 67 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
richiamato nel motivo di ricorso, ma non fonda l'accoglimento
art. 3 Cost.
invocato dalla ricorrente, senza rilievo decisivo ai fini dell'accoglimento
art. 53 Cost.
invocato dalla ricorrente, senza rilievo decisivo ai fini dell'accoglimento
l'omessa pronuncia non ricorre quando la decisione impugnata contenga una statuizione implicita incompatibile con la domanda non espressamente esaminata
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
censura di violazione di legge usata per i primi e terzi motivi
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
censura di nullità processuale per omessa pronuncia
art. 10 l. 27 luglio 2000, n. 212
non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente
la tutela opera, al più, per sanzioni e interessi quando il contribuente si sia conformato a indicazioni dell'Amministrazione; non comporta di per sé l'inesigibilità dell'imposta dovuta in linea capitale
art. 11 l. 27 luglio 2000, n. 212
richiamato per distinguere l'interpello formale dalle indicazioni amministrative generali
art. 15 d.lgs. 19 giugno 1997, n. 218
l'accertamento con adesione reso definitivo per acquiescenza ha cristallizzato il recupero a tassazione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- Il divieto di doppia imposizione non è violato quando la pretesa fiscale colpisce presupposti d'imposta distinti riferibili a soggetti giuridicamente diversi; la tassazione del costo indeducibile in capo a un soggetto e la tassazione del correlato componente positivo in capo ad altro soggetto non implicano automaticamente duplicazione d'imposta.
- La deducibilità di un costo va negata quando l'Amministrazione dimostri il difetto di inerenza; in tal caso il recupero a tassazione è legittimo anche se la vicenda economica coinvolge rapporti infragruppo.
- Il vizio di omessa pronuncia non sussiste se la sentenza impugnata contiene una decisione incompatibile con la domanda non esaminata espressamente: la statuizione può essere anche implicita, purché il percorso logico-giuridico sia incompatibile con l'accoglimento della pretesa.
- L'art. 10 dello Statuto del contribuente tutela l'affidamento del contribuente, ma nei limiti propri della norma: in mancanza di un atto formale cui il contribuente si sia conformato, e comunque salvo il tributo dovuto, la norma non consente di ottenere la restituzione dell'imposta, potendo incidere semmai su sanzioni e interessi.
- L'affidamento maturato da un soggetto che abbia partecipato a un diverso procedimento amministrativo non si estende automaticamente a un altro soggetto del gruppo che non sia parte di quel procedimento e non abbia ricevuto un espresso atto amministrativo su cui abbia fatto affidamento.
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