Cassazione Civile, Ordinanza n. 03751/2026 del 19/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (riscossione)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione di una cartella di pagamento emessa ai sensi dell’art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, relativa a IRAP, interessi e sanzioni per l’anno d’imposta 2015. Il giudice di appello aveva dichiarato inammissibile l’impugnazione ritenendo mancante la prova della notificazione dell’atto di appello, perché non risultava depositato il file .eml della notifica; il contribuente ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo, con un unico motivo, nullità della sentenza e/o del procedimento e violazione delle norme sulla notificazione e sul deposito telematico degli atti, sostenendo che il file .eml era stato invece depositato nel fascicolo telematico del giudizio di appello. L’agente della riscossione ha resistito con controricorso, eccependo anche che il ricorso avrebbe dovuto essere proposto, se del caso, con revocazione per errore di fatto e richiamando inoltre l’adesione del contribuente alla definizione agevolata dei carichi, circostanza però non riscontrata in atti.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la censura non investisse un error in procedendo in senso proprio, ma si risolvesse nella denuncia di un errore percettivo del giudice di appello, relativo a un fatto non oggetto di discussione tra le parti, e cioè l’asserita mancanza in atti del file .eml comprovante la notifica. Un simile errore, secondo la Corte, è emendabile mediante revocazione ex art. 395, primo comma, n. 4, c.p.c. e non attraverso il ricorso per cassazione. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese e all’ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973
Norma richiamata quale base dell’emissione della cartella di pagamento oggetto di impugnazione.
Richiamato dal ricorrente tra le norme sulla notificazione telematica e sul deposito del relativo file.
Richiamato dal ricorrente tra le norme sulla notificazione telematica e sul deposito del relativo file.
Richiamato dal ricorrente tra le norme sulla notificazione telematica e sul deposito del relativo file.
art. 16-bis, comma 3, d.lgs. n. 546/1992
Richiamato dal ricorrente in tema di deposito telematico degli atti nel processo tributario.
Richiamato dal ricorrente in relazione alle modalità telematiche del processo tributario.
art. 19-bis specifiche tecniche del 16 aprile 2014
Richiamato dal ricorrente in relazione al deposito del file .eml.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È il parametro formale dedotto dal ricorrente per denunciare la nullità della sentenza/procedimento.
art. 395, primo comma, n. 4, c.p.c.
La Corte afferma che l’errore percettivo su un fatto non controverso è rimediabile con la revocazione per errore di fatto, non con il ricorso per cassazione.
art. 1, commi 231-252, L. n. 197/2022
Richiamato dalla controricorrente per dedurre l’adesione alla definizione agevolata dei carichi, circostanza non riscontrata in atti.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per dare atto dell’obbligo dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato come parametro per la quantificazione dell’ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto/inammissibilità.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, la deduzione di un errore del giudice di merito che consista nella falsa percezione dell’esistenza o inesistenza di un documento in atti, quando il fatto non sia stato oggetto di contestazione tra le parti, non integra un vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, ma un errore di fatto rimediabile con revocazione.
- Quando il giudice di appello dichiara l’inammissibilità dell’impugnazione per difetto di prova della notificazione, la contestazione che si fondi sulla pretesa presenza in fascicolo del documento informatico attestante la notifica non consente di convertire automaticamente il motivo in un vizio ex art. 360, n. 4, c.p.c., se in realtà si contesta soltanto l’erronea percezione del materiale processuale.
- L’errore percettivo del giudice su un fatto non controverso va fatto valere con l’azione di revocazione per errore di fatto, non con i mezzi ordinari di impugnazione di legittimità.
- In caso di inammissibilità del ricorso, seguono la condanna alle spese e, ove ne ricorrano i presupposti, l’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
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