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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03751/2026 del 19/02/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (riscossione)

La controversia

La controversia nasce dall’impugnazione di una cartella di pagamento emessa ai sensi dell’art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, relativa a IRAP, interessi e sanzioni per l’anno d’imposta 2015. Il giudice di appello aveva dichiarato inammissibile l’impugnazione ritenendo mancante la prova della notificazione dell’atto di appello, perché non risultava depositato il file .eml della notifica; il contribuente ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo, con un unico motivo, nullità della sentenza e/o del procedimento e violazione delle norme sulla notificazione e sul deposito telematico degli atti, sostenendo che il file .eml era stato invece depositato nel fascicolo telematico del giudizio di appello. L’agente della riscossione ha resistito con controricorso, eccependo anche che il ricorso avrebbe dovuto essere proposto, se del caso, con revocazione per errore di fatto e richiamando inoltre l’adesione del contribuente alla definizione agevolata dei carichi, circostanza però non riscontrata in atti.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la censura non investisse un error in procedendo in senso proprio, ma si risolvesse nella denuncia di un errore percettivo del giudice di appello, relativo a un fatto non oggetto di discussione tra le parti, e cioè l’asserita mancanza in atti del file .eml comprovante la notifica. Un simile errore, secondo la Corte, è emendabile mediante revocazione ex art. 395, primo comma, n. 4, c.p.c. e non attraverso il ricorso per cassazione. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese e all’ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, la deduzione di un errore del giudice di merito che consista nella falsa percezione dell’esistenza o inesistenza di un documento in atti, quando il fatto non sia stato oggetto di contestazione tra le parti, non integra un vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, ma un errore di fatto rimediabile con revocazione.
  • Quando il giudice di appello dichiara l’inammissibilità dell’impugnazione per difetto di prova della notificazione, la contestazione che si fondi sulla pretesa presenza in fascicolo del documento informatico attestante la notifica non consente di convertire automaticamente il motivo in un vizio ex art. 360, n. 4, c.p.c., se in realtà si contesta soltanto l’erronea percezione del materiale processuale.
  • L’errore percettivo del giudice su un fatto non controverso va fatto valere con l’azione di revocazione per errore di fatto, non con i mezzi ordinari di impugnazione di legittimità.
  • In caso di inammissibilità del ricorso, seguono la condanna alle spese e, ove ne ricorrano i presupposti, l’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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