Sentenza del 10/06/2016 n. 11937 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva rettificato il reddito del contribuente ai sensi dell'art. 37, comma 3, del D.P.R. n. 600 del 1973, imputandogli i redditi formalmente conseguiti dalla società americana Credit Securization LLC. Secondo l'Ufficio, la LLC era un soggetto interposto e il finanziamento infruttifero che avrebbe giustificato il trasferimento del profitto al contribuente era fittizio. L'Agenzia contestava inoltre la valutazione della residenza fiscale, sostenendo che il contribuente fosse fiscalmente residente in Italia nonostante l'iscrizione all'AIRE e la dichiarata residenza nel Regno Unito.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il terzo, quarto e settimo motivo dell'Agenzia, ha rigettato il decimo e ha dichiarato assorbiti gli altri motivi. Ha stabilito che l'art. 37, comma 3, del D.P.R. n. 600 del 1973 si applica sia all'interposizione fittizia sia all'interposizione reale, quando il contribuente risulti l'effettivo titolare dei redditi sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti. La reale esistenza e operatività della società non esclude quindi, di per sé, l'interposizione elusiva. La Corte ha inoltre censurato il giudice d'appello per non avere valutato complessivamente gli indizi relativi alla residenza fiscale italiana. È stata invece ritenuta infondata la doglianza relativa alla motivazione della sentenza per mera riproduzione degli atti di parte. La decisione di secondo grado è stata cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 37, comma 3
Sono imputati al contribuente i redditi di cui appaiono titolari altri soggetti quando sia dimostrato, anche sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, che egli ne è l'effettivo possessore per interposta persona.
La norma riguarda ogni forma di interposizione nel possesso dei redditi, sia fittizia sia reale. Può essere applicata quando l'uso, anche effettivo e formalmente legittimo, di una struttura societaria sia diretto a eludere il regime fiscale applicabile e il contribuente risulti il reale titolare del reddito.
Richiamato in relazione all'onere della prova degli elementi posti a fondamento della pretesa tributaria e della residenza fiscale.
Le presunzioni devono essere gravi, precise e concordanti; gli indizi devono essere valutati prima individualmente e poi nel loro complesso.
Richiamato per la determinazione della soggettività passiva e della residenza fiscale delle persone fisiche.
Richiamato in tema di residenza e domicilio, nell'ambito della valutazione del centro principale degli affari e degli interessi.
Trattato Italia-Regno Unito contro le doppie imposizioni
Richiamato per stabilire quale Stato possa considerare il contribuente fiscalmente residente, anche attraverso il criterio dell'abitazione permanente nei casi di doppia residenza.
Codice di procedura civile, art. 360, n. 5
Richiamato per la denuncia dell'omesso esame di fatti decisivi e controversi.
Codice di procedura civile, artt. 100, 101 e 112
Richiamati in relazione ai limiti della domanda, al contraddittorio e al divieto di pronuncia oltre o fuori dalle domande delle parti.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
Richiamato per dare atto della non debenza dell'ulteriore contributo unificato a carico dell'Agenzia ricorrente.
Massime di principio
- L'esistenza effettiva di una società estera non impedisce di qualificarla come soggetto interposto: occorre verificare chi sia il reale titolare economico del reddito e se la struttura sia stata utilizzata in modo elusivo.
- L'interposizione fiscale può essere provata anche mediante presunzioni, purché gli indizi siano gravi, precisi e concordanti; non è necessario dimostrare una simulazione assoluta o l'inesistenza della società.
- La residenza fiscale non dipende automaticamente dall'iscrizione all'AIRE, dalla cittadinanza o dalla residenza anagrafica estera: gli elementi relativi al centro degli interessi personali ed economici devono essere valutati complessivamente.
- Nel valutare le presunzioni, il giudice deve prima esaminare la rilevanza dei singoli indizi e poi considerarli nella loro combinazione, poiché indizi deboli isolatamente possono diventare probanti nel loro insieme.
- Un avviso di accertamento non è necessariamente contraddittorio se richiama sia elementi simulatori sia elementi di interposizione reale, purché la contestazione sostanziale riguardi l'effettiva titolarità del reddito e l'uso elusivo della struttura.
- La sentenza non è nulla solo perché riproduce parti degli atti difensivi, se le ragioni della decisione sono comunque riconducibili al giudice e risultano chiare, univoche ed esaustive.
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