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Sentenza

Sentenza del 10/06/2016 n. 11945 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

B.C. aveva ricevuto nel maggio 2004 dal Fondo di previdenza complementare Euro 126.206 in un’unica soluzione, avendo scelto il capitale una tantum in luogo delle prestazioni mensili integrative della pensione obbligatoria. Sulla somma era stata applicata una ritenuta di Euro 36.499, con aliquota del 28,92%, calcolata secondo i criteri previsti per il trattamento di fine rapporto. Dopo il rigetto dell’istanza di rimborso presentata il 21 dicembre 2004, il contribuente aveva impugnato il diniego. L’Agenzia ha contestato la decisione di merito sostenendo, con il primo motivo, che la somma, percepita a seguito della rinuncia alla pensione integrativa, era un emolumento una tantum dipendente dalla cessazione del rapporto di lavoro e soggetto alla tassazione separata prevista dal D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 16 e 17; con il secondo motivo ha dedotto il difetto di motivazione della sentenza ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

La decisione

La Commissione tributaria provinciale di Genova, con sentenza del 7 giugno 2007, aveva accolto parzialmente il ricorso del contribuente, riconoscendo l’applicazione dell’aliquota del 12,5% e il rimborso di Euro 20.723; la Commissione tributaria regionale di Genova aveva rigettato l’appello dell’Agenzia il 5 maggio 2009. In Cassazione è stato accolto il primo motivo: la scelta di ricevere il capitale una tantum invece delle prestazioni pensionistiche periodiche è stata ritenuta decisiva per qualificare l’emolumento come percepito in dipendenza della cessazione del rapporto di lavoro, assoggettandolo all’art. 17, comma 1, lett. a), del D.P.R. n. 917 del 1986. La sentenza impugnata è stata cassata senza rinvio e la causa decisa nel merito con rigetto del ricorso introduttivo del contribuente; il secondo motivo non è stato esaminato autonomamente. Spese dei gradi di merito compensate; B.C. è stato condannato a rimborsare all’Agenzia le spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 5.300 oltre eventuali spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 17, comma 1, lett. a)

    La circostanza è dirimente nella qualificazione dell'emolumento quale somma percepita una tantum in dipendenza della cessazione del rapporto di lavoro, con conseguente applicabilità del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 17, comma 1, lett. a).

    La somma in capitale scelta in alternativa alle prestazioni pensionistiche integrative periodiche è qualificata come emolumento percepito una tantum in dipendenza della cessazione del rapporto di lavoro e ricade nella disciplina richiamata.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 5

    La disposizione è richiamata dall’Agenzia per denunciare il difetto di motivazione della sentenza d’appello; il provvedimento non sviluppa un’autonoma interpretazione di tale motivo, avendo accolto il ricorso sulla base del primo motivo.

Massime di principio

  • Quando l’iscritto a una forma di previdenza complementare sceglie di ricevere il capitale in un’unica soluzione in luogo delle prestazioni pensionistiche integrative periodiche, la somma può essere qualificata, ai fini della disciplina applicata in questa decisione, come percepita una tantum in dipendenza della cessazione del rapporto di lavoro.
  • La qualificazione fiscale dipende dalla causa e dalle modalità di erogazione dell’emolumento: è decisiva, secondo la sentenza, l’opzione per il capitale sostitutivo delle prestazioni pensionistiche periodiche, non la sola denominazione di somma proveniente da un fondo previdenziale.
  • Se la causa è già sufficientemente istruita e non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, la Cassazione può cassare senza rinvio e decidere direttamente nel merito, come avvenuto qui con il rigetto del ricorso originario del contribuente.

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