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Sentenza

Sentenza del 10/06/2016 n. 11944 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale sostenendo, ai sensi dell’art. 360, n. 4, c.p.c., che fosse nulla perché l’appello dell’Agenzia era stato notificato al precedente difensore, revocato nel corso del primo grado, anziché al nuovo difensore e al nuovo domicilio eletti. Ha inoltre lamentato che il giudice d’appello non avesse verificato la regolare instaurazione del contraddittorio. La controversia originava da un avviso di accertamento ex art. 41-bis del D.P.R. n. 600/1973, che aveva determinato in 82.633,10 euro la plusvalenza da cessione d’azienda, e dalla conseguente cartella di pagamento.

La decisione

La Commissione tributaria provinciale di Milano, con sentenza del 16 gennaio 2007, aveva accolto parzialmente il ricorso, riducendo la plusvalenza accertata a 15.495 euro e annullando la cartella. La Commissione tributaria regionale, con sentenza del 14 novembre 2008, aveva accolto l’appello dell’Agenzia e confermato integralmente l’avviso. La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di G. M. per mancata formulazione del quesito di diritto richiesto dall’art. 366-bis c.p.c., applicabile ratione temporis. Non ha quindi esaminato nel merito la censura sulla notifica dell’appello e sul contraddittorio. Ha condannato il ricorrente a rimborsare all’Agenzia le spese, liquidate in 3.700 euro, oltre eventuali spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • Art. 366-bis c.p.c.

    Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per mancata formulazione del quesito di diritto richiesto dall'art. 366 bis c.p.c., applicabile ratione temporis in relazione alla data di pubblicazione della sentenza impugnata (14.11.2008).

    Per la sentenza pubblicata il 14 novembre 2008, la Corte ha ritenuto applicabile ratione temporis l’obbligo di formulare il quesito di diritto; la sua omissione ha determinato l’inammissibilità del ricorso, senza esame delle censure di merito.

  • Art. 360, n. 4, c.p.c.

    È la disposizione invocata dal ricorrente per denunciare la nullità della sentenza d’appello. La Corte non ha deciso nel merito tale censura, poiché il ricorso è stato dichiarato inammissibile per la mancanza del quesito di diritto.

  • Art. 41-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    È indicato come base dell’avviso di accertamento relativo alla plusvalenza da cessione d’azienda; la Cassazione non ha valutato la legittimità sostanziale dell’accertamento.

Massime di principio

  • Prima di esaminare le censure di merito, la Corte verifica che il ricorso per cassazione soddisfi i requisiti processuali applicabili ratione temporis. Se manca un requisito prescritto a pena d’inammissibilità, il ricorso può essere definito senza decidere le questioni sostanziali o le ulteriori censure.
  • Per valutare l’ammissibilità di un ricorso occorre individuare la disciplina processuale vigente in base alla data di pubblicazione della decisione impugnata, non soltanto alla data in cui il ricorso è proposto.
  • La dichiarazione d’inammissibilità non equivale a una decisione nel merito sulla regolarità della notifica dell’appello: in questo caso la contestazione relativa al difensore destinatario e al contraddittorio è rimasta non esaminata.

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