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Sentenza

Sentenza del 10/06/2016 n. 11943 - Corte di Cassazione

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - IN GENERE - Ritardato rimborso - Danno da svalutazione monetaria - Onere della prova a carico del contribuente.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

F.V. aveva chiesto il rimborso di crediti IRPEF indicati nelle dichiarazioni modello 740/1990, per l’anno d’imposta 1989 e l’importo di Euro 665.918,49, e modello 740/1993, per l’anno 1992 e l’importo di Euro 11.079. Dopo il silenzio-rifiuto, la CTP di Taranto aveva accolto il ricorso il 12 luglio 2012. La CTR di Bari, sezione distaccata di Taranto, il 25 giugno 2013 aveva respinto l’appello dell’Agenzia e accolto l’appello incidentale del contribuente, riconoscendogli anche il maggior danno da svalutazione monetaria. L’Agenzia ha contestato: la tardività dell’eccezione di prescrizione; l’interpretazione della norma che imporrebbe agli uffici di rinunciarvi; la valutazione degli atti interruttivi; il valore probatorio delle interrogazioni dell’Anagrafe tributaria rispetto alla dichiarazione prodotta dal contribuente; e il riconoscimento automatico del danno da svalutazione. F.V. ha contestato, in via incidentale condizionata, la decorrenza del termine di prescrizione.

La decisione

La Cassazione ha accolto il quinto motivo dell’Agenzia: il maggior danno da svalutazione monetaria non può essere riconosciuto automaticamente e occorre verificare che il contribuente ne abbia fornito prova, almeno dimostrando che nel periodo rilevante il rendimento medio netto dei titoli di Stato annuali superava gli interessi legali; per i crediti verso l’erario la prova va valutata con particolare rigore. Ha rigettato il primo motivo: l’eccezione di prescrizione, non rilevabile d’ufficio, doveva essere formulata nelle controdeduzioni e non poteva essere introdotta con una successiva memoria illustrativa. Il secondo motivo, pur ritenuto fondato nel senso che la disposizione invocata contiene un mero invito agli uffici e non è direttamente applicabile dal giudice, è stato dichiarato assorbito per la tardività dell’eccezione; assorbito anche il terzo motivo sugli atti interruttivi. Rigettato il quarto motivo: la CTR aveva compiuto una valutazione di fatto non sindacabile, ritenendo che l’interrogazione dell’Anagrafe tributaria non sostituisse la seconda dichiarazione che l’Agenzia sosteneva avesse annullato la prima, ma che non aveva prodotto. Il ricorso incidentale condizionato è stato dichiarato assorbito. La sentenza è stata cassata limitatamente al riconoscimento del maggior danno e la causa rinviata alla Commissione tributaria regionale della Puglia, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 23, comma 3

    Come correttamente ritenuto dal giudice di merito, il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 23, comma 3, prescrive alla parte resistente, che si costituisce, di esporre nelle proprie controdeduzioni tutte le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'Ufficio, tra le quali certamente rientra l'eccezione di prescrizione, non rilevabile d'ufficio a norma dell'art. 2938 c.c..

    Le eccezioni non rilevabili d’ufficio, compresa la prescrizione, devono essere formulate nelle controdeduzioni della parte resistente; non possono essere introdotte per la prima volta con una memoria illustrativa.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 32, comma 2

    Ne consegue che l'eccezione di prescrizione non può essere dedotta per la prima volta con la memoria illustrativa prevista dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 32, comma 2, la quale non può determinare un ampliamento dell'oggetto del giudizio attraverso l'allegazione di fatti nuovi, impeditivi all'accoglimento del ricorso, non esposti nelle controdeduzioni.

    La memoria illustrativa non può ampliare l’oggetto della controversia introducendo fatti nuovi impeditivi dell’accoglimento del ricorso, come una prescrizione non eccepita tempestivamente.

  • Codice civile, art. 2938

    Come correttamente ritenuto dal giudice di merito, il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 23, comma 3, prescrive alla parte resistente, che si costituisce, di esporre nelle proprie controdeduzioni tutte le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'Ufficio, tra le quali certamente rientra l'eccezione di prescrizione, non rilevabile d'ufficio a norma dell'art. 2938 c.c..

    La prescrizione non è rilevabile d’ufficio: deve essere eccepita dalla parte interessata e, nel processo tributario, tempestivamente nelle controdeduzioni.

  • Legge 24 dicembre 2003, n. 350, art. 2, comma 58

    Il limite alla proponibilità della eccezione di prescrizione previsto della L. 24 dicembre 2003, n. 350, art. 2, comma 58, contiene un mero "invito" rivolto agli Uffici, non suscettibile di applicazione diretta da parte del giudice.

    La disposizione rivolge agli uffici un invito a non eccepire la prescrizione, ma non impedisce al giudice di esaminare l’eccezione né determina direttamente la rinuncia dell’Amministrazione. Nel caso concreto, la questione è rimasta assorbita perché l’eccezione era tardiva.

  • Codice civile, art. 1224, comma 2

    Nel caso di ritardato adempimento di una obbligazione pecuniaria, il maggior danno di cui all'art. 1224 c.c., comma 2, deve essere provato dal creditore quantomeno deducendo e dimostrando che il saggio medio di rendimento netto dei titoli di Stato di durata annuale è stato superiore, nelle more, agli interessi legali; tale principio trova applicazione anche in materia di crediti nei confronti dell'erario, ma, in considerazione della specificità della obbligazione tributaria, la prova del danno da svalutazione monetaria deve essere valutato con particolare rigore.

    Il maggior danno da ritardo non è presunto né consegue automaticamente alla svalutazione monetaria. Il creditore deve provarlo almeno dimostrando che, nel periodo considerato, il rendimento medio netto dei titoli di Stato annuali ha superato gli interessi legali; per i crediti verso l’erario la prova è sottoposta a particolare rigore.

  • Codice civile, artt. 2943 e 2944

    Sono stati invocati dall’Agenzia per contestare la valutazione degli atti interruttivi della prescrizione, ma la Cassazione non ha deciso nel merito tale questione, dichiarando il relativo motivo assorbito a causa della tardività dell’eccezione di prescrizione.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 7 e 36

    L’Agenzia li aveva invocati nel contestare la valutazione probatoria e la sentenza impugnata. La Cassazione ha rigettato il motivo perché la CTR aveva svolto una valutazione comparativa di fatto, non sindacabile in sede di legittimità, senza disconoscere in astratto la valenza probatoria delle interrogazioni dell’Anagrafe tributaria.

  • Codice di procedura civile, art. 115

    Invocato dall’Agenzia sul tema della prova documentale; il motivo è stato rigettato perché la CTR aveva valutato comparativamente i documenti e ritenuto non provato che una seconda dichiarazione avesse sostituito quella contenente il credito.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, artt. 37, 38 e 44

    L’Agenzia li ha invocati contro il riconoscimento del maggior danno da svalutazione. La Cassazione ha accolto la censura sul principio che tale danno non è automatico e deve essere provato dal contribuente.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, l’eccezione di prescrizione deve essere proposta nelle controdeduzioni della parte resistente: una memoria illustrativa successiva non può introdurla per la prima volta.
  • Il maggior danno da ritardato pagamento di un credito pecuniario non è in re ipsa. Occorre allegare e provare un pregiudizio ulteriore rispetto agli interessi legali; può rilevare la dimostrazione che il rendimento medio netto dei titoli di Stato annuali abbia superato tale tasso nel periodo pertinente.
  • Quando il credito è vantato nei confronti dell’erario, la prova del maggior danno da svalutazione monetaria va valutata con particolare rigore e il giudice non può riconoscerlo con una formula astratta o automatica.
  • La contestazione dell’efficacia di un documento non comporta necessariamente che esso sia privo di valore probatorio: il giudice può confrontarlo con gli altri elementi. In questo caso, un’interrogazione interna dell’Anagrafe tributaria non ha sostituito la produzione della dichiarazione che l’Amministrazione affermava avesse annullato quella precedente.

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