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Sentenza

Sentenza del 10/06/2016 n. 11941 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

C.G. aveva impugnato il silenzio-rifiuto dell’Agenzia delle Entrate sull’istanza di rimborso dell’IRPEF relativa al 2000, contestando la ritenuta media del 28,52% applicata al capitale ricevuto in luogo della rendita del trattamento integrativo aziendale. Sosteneva che la prestazione non fosse tassabile oppure, in subordine, che dovesse applicarsi l’aliquota del 12,50% prevista per i proventi assicurativi. La CTP di Ancona aveva accolto il ricorso e la CTR delle Marche aveva confermato la decisione. In cassazione l’Agenzia ha dedotto, da un lato, la violazione delle norme tributarie applicabili e, dall’altro, l’insufficiente motivazione della CTR, che non aveva distinto la prestazione previdenziale dalla componente riconducibile al rendimento assicurativo né esaminato l’origine e la funzione delle somme.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia nei limiti indicati in motivazione, cassando la sentenza della CTR delle Marche e rinviando ad altra sezione della stessa CTR, anche per le spese del giudizio di legittimità. Ha stabilito che, per gli importi maturati entro il 31 dicembre 2000 da un iscritto prima del D.Lgs. n. 124/1993 a un fondo aziendale a capitalizzazione prevalente, la tassazione separata prevista dagli artt. 16 e 17 TUIR si applica alla sorte capitale, mentre l’aliquota del 12,50% si applica soltanto al rendimento netto imputabile alla gestione delle risorse del fondo. Non è necessario che i contributi siano stati effettivamente investiti sul mercato finanziario. Gli importi maturati dal 1° gennaio 2001 sono invece soggetti integralmente alla tassazione separata. La CTR dovrà quindi individuare la quota di rendimento netto nella somma erogata e ricalcolare l’imposta e l’eventuale credito restitutorio del contribuente; non è stato disposto direttamente un rimborso.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 917/1986 (TUIR), artt. 16 e 17

    per gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000 la prestazione è assoggettata al regime di tassazione separata di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 16, comma 1, lett. a) e art. 17 ( T.U.I.R. ) solo per quanto riguarda la - sorte capitale" corrispondente alla cessazione del rapporto di lavoro

    Per la quota di prestazione che costituisce capitale riconducibile ai contributi versati e al rapporto di lavoro si applica la tassazione separata. La stessa tassazione si applica integralmente agli importi maturati dal 1° gennaio 2001.

  • Legge n. 482/1985, art. 6

    alle somme provenienti dalla liquidazione del c.d. "rendimento" si applica la ritenuta del 12,50% , prevista dalla L. n. 482 del 1985, art. 6

    Per gli importi maturati entro il 31 dicembre 2000, l’aliquota del 12,50% riguarda soltanto il rendimento netto del capitale accantonato, imputabile alla gestione delle risorse da parte del fondo, e non l’intera prestazione.

  • Decreto legislativo n. 124/1993, art. 13, comma 9, introdotto dalla legge n. 335/1995, art. 11

    essendo stata operata dal legislatore una scelta netta per una tassazione una court analoga a quella applicata sui redditi di lavoro solo con D.Lgs. n. 124 del 1993, art. 13, comma 9, introdotto con la L. n. 335 del 1995, art. 11, riservandone però l'applicazione alle sole prestazioni erogate in forma capitale a favore di soggetti iscritti ad enti di previdenza complementare in epoca successiva all'entrata in vigore del decreto

    Il regime di tassazione assimilabile a quello dei redditi di lavoro introdotto da queste disposizioni è riferito alle prestazioni in capitale dei soggetti iscritti dopo l’entrata in vigore del decreto; per gli iscritti precedenti occorre distinguere le componenti della prestazione secondo la disciplina applicabile.

  • Decreto legislativo n. 47/2000

    ogni distinzione di trattamento è cessata, a norma del D.Lgs. n. 47 del 2000 , dalla data del 1 gennaio 2001, a decorrere dalla quale non è più consentito distinguere tra capitale e rendimento

    Dal 1° gennaio 2001 viene meno, ai fini del regime qui esaminato, la distinzione tra sorte capitale e rendimento: gli importi ricadono integralmente nel regime di tassazione separata.

Massime di principio

  • Per le prestazioni in capitale di fondi aziendali a capitalizzazione prevalente, l’iscrizione al fondo prima del D.Lgs. n. 124/1993 comporta, per le somme maturate entro il 31 dicembre 2000, la necessità di separare la sorte capitale dal rendimento netto: solo quest’ultimo beneficia dell’aliquota del 12,50%.
  • Il rendimento agevolabile è quello netto imputabile alla gestione delle risorse del fondo; non è necessario dimostrare che i contributi siano stati effettivamente investiti sul mercato finanziario.
  • Dal 1° gennaio 2001, per le somme considerate dalla decisione, non si applica più la distinzione fra capitale e rendimento e opera integralmente la tassazione separata.
  • Quando la decisione di merito applica l’aliquota del 12,50% all’intera prestazione senza distinguere le componenti, occorre un nuovo accertamento della quota di rendimento e il ricalcolo dell’imposta e dell’eventuale rimborso.

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