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Sentenza

Sentenza del 10/06/2016 n. 11948 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda la tassazione delle somme liquidate in capitale a T.G. dal fondo di previdenza integrativa aziendale ENEL. La sentenza della C.T.P. di Roma n. 345/38/2007 aveva riconosciuto il rimborso delle ritenute applicate oltre il 12,50%; la C.T.R. del Lazio, con decisione depositata il 22 settembre 2009, aveva stabilito che l’aliquota del 12,50% si applicasse alla sola quota delle somme corrispondente al rendimento. L’Agenzia, con tre motivi di ricorso incidentale, ha contestato il regime fiscale applicabile, invocando la distinzione tra importi maturati fino al 31 dicembre 2000 e importi maturati dal 1° gennaio 2001. T.G., con due motivi di ricorso principale, ha dedotto la contraddittorietà tra motivazione e dispositivo della sentenza regionale e la violazione di legge, sostenendo che l’aliquota del 12,50% dovesse applicarsi all’intera prestazione.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso incidentale dell’Agenzia nei termini indicati dal principio delle Sezioni Unite n. 13642/2011 e ha dichiarato assorbito il ricorso principale del contribuente. Per gli iscritti al fondo prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 124/1993, sugli importi maturati fino al 31 dicembre 2000 la tassazione separata riguarda la sorte capitale, mentre l’aliquota del 12,50% si applica soltanto al rendimento netto derivante dalla gestione sul mercato del capitale accantonato; sugli importi maturati dal 1° gennaio 2001 si applica integralmente la tassazione separata. La sentenza della C.T.R. del Lazio è stata cassata e la causa rinviata ad altra sezione della stessa Commissione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124

    in tema di fondi previdenziali integrativi, le prestazioni erogate in forma capitale ad un soggetto che risulti iscritto, in epoca antecedente all'entrata in vigore del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124 , ad un fondo di previdenza complementare aziendale a capitalizzazione di versamenti e a causa previdenziale prevalente, sono soggette al seguente trattamento tributario

    La disciplina applicabile dipende, tra l’altro, dall’iscrizione al fondo avvenuta prima dell’entrata in vigore del decreto: il principio richiamato dalla Corte riguarda i fondi aziendali a capitalizzazione di versamenti e a prevalente finalità previdenziale.

  • D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 16, comma 1, lett. a), e 17

    per gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000, la prestazione è assoggettata al regime di tassazione separata di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 16, comma 1, lett. a) e art. 17, solo per quanto riguarda la sorte capitale corrispondente all'attribuzione patrimoniale conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro, mentre alle somme provenienti dalla liquidazione del c.d. rendimento si applica la ritenuta del 12,50%

    Per gli importi maturati entro il 31 dicembre 2000, la tassazione separata colpisce la sorte capitale; il rendimento è invece assoggettato alla ritenuta del 12,50%. Per gli importi maturati dal 1° gennaio 2001, il regime di tassazione separata si applica all’intera prestazione.

  • Legge 26 settembre 1985, n. 482, art. 6

    il meccanismo impositivo di cui alla L. n. 482 del 1985, art. 6 (aliquota del 12,5% sulla differenza tra l'ammontare del capitale corrisposto e quello dei premi riscossi, ridotta del 2% per ogni anno successivo al decimo) si applica a coloro che siano iscritti al fondo di previdenza complementare aziendale FONDENEL/P.I.A. da epoca antecedente all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 124 del 1993 , sulle somme percepite a titolo di liquidazione in capitale del trattamento di previdenza integrativa aziendale, solo limitatamente agli importi maturati entro il 31.12.2000 che provengano dalla liquidazione del rendimento del capitale

    La ritenuta prevista dalla norma non si applica all’intera prestazione né a ogni somma denominata rendimento: per gli iscritti anteriori al D.Lgs. n. 124/1993 riguarda solo il rendimento degli importi maturati entro il 31 dicembre 2000.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 3 e 4

    La Corte riferisce a queste disposizioni i due motivi del ricorso principale — contraddittorietà della sentenza e violazione di legge — ma li dichiara assorbiti in seguito all’accoglimento del ricorso incidentale, senza esaminarli nel merito.

Massime di principio

  • Per le prestazioni in capitale di fondi previdenziali integrativi aziendali, occorre distinguere la data di maturazione delle somme: fino al 31 dicembre 2000 si separano sorte capitale e rendimento; dal 1° gennaio 2001 la prestazione è assoggettata integralmente a tassazione separata.
  • Per gli importi maturati entro il 2000, l’aliquota del 12,50% riguarda soltanto il rendimento netto imputabile alla gestione sul mercato del capitale da parte del fondo, non l’intera prestazione né automaticamente ogni componente finanziaria.
  • Il principio specifico richiamato presuppone l’iscrizione al fondo prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 124/1993 e un fondo a capitalizzazione di versamenti e a causa previdenziale prevalente; la sua applicazione richiede quindi di verificare tali condizioni e di ricostruire la composizione e i periodi di maturazione delle somme.
  • Se il giudice di legittimità accoglie un motivo che impone un nuovo esame della disciplina sostanziale, gli ulteriori motivi possono essere dichiarati assorbiti; la cassazione con rinvio rimette al giudice indicato anche la decisione sulle spese demandate.

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