Sentenza del 18/04/2024 n. 10577 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Gli avvisi di accertamento rettificavano il reddito IRES 2009, disconoscendo costi per 11.422.242,74 euro e rideterminando al valore normale i corrispettivi pagati da Ufi Filters alle consociate cinesi Ufi Filters (Shanghai) Co. Ltd e Sofima Automotive Filter (Shanghai) Co. Ltd. Secondo l’Ufficio, i prezzi infragruppo erano superiori a quelli di libera concorrenza e trasferivano utili tassabili dall’Italia alla Cina. In cassazione l’Agenzia, con un unico motivo comune, ha denunciato la violazione dell’art. 110, comma 7, TUIR e dell’art. 2697 c.c.: sosteneva che la CTR avesse posto indebitamente sull’Amministrazione l’onere di provare la comparabilità delle società usate come riferimento e lo scostamento dei prezzi, mentre spettava alla contribuente giustificare i mark-up applicati dalle consociate cinesi, pari al 39,77% e al 17,20%. Ufi Filters aveva inoltre eccepito la nullità dei giudizi per mancata integrazione del contraddittorio con la consolidante GGG.
La decisione
La Corte ha riunito i ricorsi e respinto l’eccezione di nullità: il contraddittorio sostanziale tra consolidante e consolidata risultava garantito dalla trattazione delle cause in un unico contesto, davanti ai medesimi collegi nei gradi di merito, e la riunione in cassazione evitava un rinvio non necessario. Nel merito, ha rigettato il ricorso dell’Agenzia, giudicando infondato e, per la parte diretta a ottenere una nuova valutazione delle prove, inammissibile il motivo. La CTR aveva plausibilmente rilevato che le sei imprese cinesi selezionate dall’Ufficio non erano adeguatamente comparabili: differivano per tipologia produttiva e localizzazione e mancavano elementi concreti sulle rispettive funzioni, rischi e investimenti; erano stati forniti essenzialmente dati di bilancio. Tali carenze inficiavano il parametro usato per determinare il valore normale e costituivano prova contraria alla pretesa fiscale. Restano quindi annullati gli accertamenti, già annullati dalla CTR dopo che la CTP aveva respinto i ricorsi. L’Agenzia è stata condannata a rifondere a ciascuna società 20.000 euro per compensi, oltre spese forfettarie del 15%, 200 euro di esborsi e accessori di legge. Non si applica l’ulteriore contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
Art. 40-bis del D.P.R. n. 600/1973
La questione riguardava il litisconsorzio necessario tra consolidante e consolidata. La Corte ha ritenuto il contraddittorio integro perché i giudizi erano stati trattati congiuntamente e davanti ai medesimi collegi, senza necessità di rinvio al primo giudice.
Art. 110, comma 7, del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR), nel testo applicabile ratione temporis
In tema di determinazione del reddito di impresa, la disciplina di cui all'art. 110, comma 7, d.P.R. n. 917 del 1986, finalizzata alla repressione del fenomeno economico del "transfer pricing", cioè dello spostamento dell'imponibile fiscale in seguito ad operazioni tra società appartenenti al medesimo gruppo e soggette a normative nazionali differenti, non richiede di provare, da parte dell'amministrazione, la funzione elusiva, bensì la sola esistenza di "transazioni" tra imprese collegate a un prezzo apparentemente inferiore a quello normale, mentre grava sul contribuente, in virtù del principio di vicinanza della prova ex art. 2697 c.c. e in tema di deduzioni fiscali, l'onere di dimostrare che tali "transazioni" sono intervenute per valori di mercato da considerare normali ai sensi dell'art. 9, comma 3, del medesimo decreto, tali essendo i prezzi di beni e servizi praticati in condizioni di libera concorrenza, al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e luogo in cui i beni e servizi sono stati acquistati o prestati e, in mancanza, nel tempo e luogo più prossimi e con riferimento, in quanto possibile, a listini e tariffe d'uso, non escludendosi dunque l'utilizzabilità di altri mezzi di prova
La disciplina del transfer pricing non richiede che l’Amministrazione dimostri una finalità elusiva: deve provare transazioni infragruppo a un prezzo apparentemente non normale; il contribuente deve poi dimostrare la conformità dei prezzi al mercato. Nel caso concreto, tuttavia, la ricostruzione dell’Ufficio non era sorretta da un campione adeguatamente comparabile e la CTR aveva individuato elementi idonei a confutarla.
Art. 110, comma 2, del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR)
Per la determinazione del valore normale dei beni e dei servizi e, con riferimento alla data in cui si considerano conseguiti o sostenuti, per la valutazione dei corrispettivi, proventi, spese e oneri in natura o in valuta estera, si applicano, quando non è diversamente disposto, le disposizioni dell'articolo 9; (..)
La determinazione del valore normale, ai fini della disciplina applicabile alla controversia, rinvia ai criteri dell’art. 9 TUIR.
Art. 9, comma 3, del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR)
Per valore normale, salvo quanto stabilito nel comma 4 per i beni ivi considerati, si intende il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi.
Il valore normale va individuato confrontando beni o servizi della stessa specie o similari in condizioni di libera concorrenza e allo stesso stadio commerciale, tenendo conto del tempo e del luogo rilevanti. La comparabilità delle imprese e delle transazioni utilizzate come riferimento deve quindi essere dimostrata in modo adeguato.
In tema di determinazione del reddito di impresa, la disciplina di cui all'art. 110, comma 7, d.P.R. n. 917 del 1986, finalizzata alla repressione del fenomeno economico del "transfer pricing", cioè dello spostamento dell'imponibile fiscale in seguito ad operazioni tra società appartenenti al medesimo gruppo e soggette a normative nazionali differenti, non richiede di provare, da parte dell'amministrazione, la funzione elusiva, bensì la sola esistenza di "transazioni" tra imprese collegate a un prezzo apparentemente inferiore a quello normale, mentre grava sul contribuente, in virtù del principio di vicinanza della prova ex art. 2697 c.c. e in tema di deduzioni fiscali, l'onere di dimostrare che tali "transazioni" sono intervenute per valori di mercato da considerare normali ai sensi dell'art. 9, comma 3, del medesimo decreto
La ripartizione dell’onere probatorio segue il principio di vicinanza della prova: l’Amministrazione deve allegare e provare transazioni infragruppo a prezzi apparentemente anomali; al contribuente spetta dimostrare la normalità dei prezzi. Ciò non esonera l’Ufficio dal fondare la propria contestazione su un metodo e su comparabili attendibili.
Art. 360, primo comma, n. 3, del codice di procedura civile
La norma individua il vizio di violazione o falsa applicazione di legge denunciato dall’Agenzia. La Corte ha ritenuto che il motivo, nella parte in cui mirava a rivalutare il materiale istruttorio nonostante una motivazione coerente della CTR, non fosse ammissibile.
Art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002
Rilevato che risulta soccombente l'Agenzia delle Entrate, ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il D.P.R. n. 30 maggio n. 115, art. 13 comma 1 - quater
La Corte ha escluso l’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato, poiché l’Agenzia delle Entrate, soccombente, è un’amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito.
Massime di principio
- Nelle controversie di transfer pricing, l’Amministrazione non deve dimostrare una finalità elusiva, ma deve fondare la contestazione su elementi idonei a indicare che i prezzi infragruppo si discostano da quelli di libera concorrenza.
- Il metodo del costo maggiorato non è automaticamente affidabile: occorre verificare caso per caso che imprese e transazioni usate come comparabili siano effettivamente confrontabili per funzioni, rischi, investimenti, prodotti, mercato e localizzazione; le sole somiglianze di codice attività o di dati contabili possono non bastare.
- Una volta provata dall’Ufficio l’esistenza di transazioni collegate a prezzi apparentemente anomali, grava sul contribuente, secondo il principio di vicinanza della prova, dimostrare che i corrispettivi sono coerenti con valori di mercato, anche mediante mezzi di prova diversi da listini o tariffe.
- In presenza di una motivazione di merito coerente e basata sull’esame delle prove, il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione dei fatti e del materiale istruttorio.
- Nel contenzioso tra consolidante e consolidata, la trattazione coordinata dei giudizi davanti ai medesimi collegi può salvaguardare il contraddittorio sostanziale; il rinvio non è necessario se non aggiunge una concreta garanzia processuale e contrasta con la ragionevole durata del processo.
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