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Sentenza

Sentenza del 18/04/2024 n. 10513 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda l’avviso di liquidazione dell’imposta di registro per l’annualità 2013, relativo al contratto di locazione del 2008 di un complesso immobiliare. La società sosteneva che, dopo gli Addenda registrati con efficacia dal 1° luglio 2009, il rapporto originario era cessato e i canoni erano stati rideterminati per nuove locazioni, sui quali aveva versato l’imposta. Contestava quindi la richiesta di € 140.005,89, calcolata sul canone originario annuo di € 10.404.520. La CTR della Campania aveva ritenuto gli Addenda novativi e la risoluzione non ritualmente comunicata, reputando dovuta l’imposta sul contratto originario. In Cassazione la contribuente ha dedotto, tra l’altro, la violazione degli artt. 17 e 43 del D.P.R. 131/1986, il difetto di motivazione e l’omessa pronuncia sull’asserita inammissibile integrazione della motivazione dell’avviso in appello.

La decisione

La Cassazione ha preliminarmente respinto l’eccezione di tardività del ricorso, notificato via PEC il 27 dicembre 2021: il termine semestrale, decorrente dal deposito della sentenza il 24 dicembre 2020, era prorogato al primo giorno non festivo successivo alle festività. Ha accolto il primo motivo e respinto gli altri: la valutazione della CTR sulla natura novativa degli Addenda non era stata validamente censurata secondo le regole di interpretazione contrattuale; la sentenza era sufficientemente motivata e non sussisteva l’omessa pronuncia denunciata. Tuttavia, la mancata comunicazione tempestiva della risoluzione poteva rilevare per l’annualità in cui essa era avvenuta, ma non perpetuare l’obbligo d’imposta per gli anni successivi, una volta cessato il contratto e non più percepiti i relativi canoni. L’Agenzia poteva tassare i nuovi contratti, mentre un’ulteriore imposizione sul rapporto cessato avrebbe determinato una duplicazione. La Corte ha cassato la sentenza della CTR e, decidendo nel merito, accolto il ricorso originario e annullato l’avviso. Spese dei gradi di merito compensate; l’Agenzia è stata condannata alle spese di Cassazione: € 7.500 per compensi, € 200 per esborsi, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • Art. 17 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    Nella specie, come ha rilevato la CTR, non risulta effettuata né la comunicazione, entro 30 giorni dalla data di risoluzione stessa, né tantomeno eseguito l'adempimento oggetto del preciso obbligo procedurale previsto dall' art. 17 , comma 2, del D.P.R. n. 131 del 1986, (il comma, soppresso dal 1 gennaio 2016, recitava "L'attestato di versamento relativo alle cessioni, alle risoluzioni e alle proroghe deve esser presentato all'ufficio del registro presso cui è stato registrato il contratto entro venti giorni dal pagamento"), in caso di cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite dei contratti di locazione ed affitto di beni immobili.

    La risoluzione anticipata comportava obblighi procedurali e di pagamento da adempiere nei termini previsti. La loro inosservanza può incidere sull’annualità in cui la risoluzione interviene, ma non mantiene indefinitamente l’imposizione sul contratto cessato né giustifica la richiesta, per annualità successive, dell’imposta sul canone originario.

  • Art. 43, comma 1, lettera h), del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    È la disposizione invocata dalla contribuente in relazione alla determinazione della base imponibile in caso di risoluzione e nuovo assetto locativo. La decisione accoglie la censura sul distinto presupposto che, cessato il contratto originario e non più percepiti i suoi canoni, non fosse dovuta per il 2013 l’imposta richiesta su quel rapporto; restava dovuta l’imposta sui nuovi contratti.

  • Art. 155, comma 4, del codice di procedura civile

    Va, preliminarmente, disattesa l'eccezione di inammissibilità (per tardività) del ricorso per cassazione notificato a mezzo PEC (come da relata di notifica) il 27/12/2021, in quanto il termine lungo semestrale d'impugnazione non andava a scadere il 25/12/2021, pur essendo stata depositata la sentenza di appello il 24/12/2020, per effetto dell'applicazione della proroga di diritto al primo giorno non festivo successivo alle festività ( art.155 , comma 4, cod. proc. civ.).

    Quando la scadenza del termine processuale cade in un giorno festivo, essa è prorogata di diritto al primo giorno non festivo successivo; in applicazione di tale regola, il ricorso per Cassazione è stato ritenuto tempestivo.

  • Art. 36, comma 2, n. 4, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    La censura di motivazione apparente è stata respinta: la CTR aveva esposto le ragioni della propria valutazione degli Addenda e aveva rilevato la mancanza di prova documentale dell’adempimento dell’obbligo di comunicazione della risoluzione.

  • Art. 112 del codice di procedura civile

    La doglianza di omessa pronuncia è stata respinta perché la CTR aveva implicitamente disatteso le contestazioni della contribuente; le difese dell’Ufficio in appello sono state considerate sviluppo di argomenti difensivi relativi a questioni già comprese nel tema della controversia.

  • Art. 57, comma 2, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    La decisione non ha ravvisato un’estensione inammissibile del tema di causa in appello: le deduzioni dell’Ufficio sulle sorti del rapporto locativo sono state ricondotte a difese ammissibili su una questione già discussa e sui fatti estintivi dedotti dalla contribuente.

  • Art. 384, comma 2, del codice di procedura civile

    All'accoglimento del primo motivo di ricorso consegue la cassazione della sentenza impugnata e non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la Corte, decidendo nel merito, ai sensi dell' art. 384 , comma 2, cod. proc. civ., accoglie l'originario ricorso della società ed annulla l'avviso di accertamento impugnato.

    Quando, dopo la cassazione, non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può decidere direttamente nel merito; qui ha accolto il ricorso originario e annullato l’avviso.

  • Art. 5, comma 1, lettera a-bis), della Tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    La contribuente ha richiamato questa disposizione a sostegno dell’assoggettamento a imposta dei canoni rideterminati relativi ai nuovi accordi. La pronuncia afferma che l’Agenzia aveva diritto di percepire l’imposta sui successivi contratti di locazione, senza però mantenere la pretesa riferita al contratto originario cessato.

Massime di principio

  • La mancata comunicazione formale della risoluzione di una locazione può comportare conseguenze fiscali per il periodo in cui la risoluzione è avvenuta, ma non rende perpetua l’imposizione su un contratto che ha cessato di produrre effetti e da cui non sono più ricavati canoni.
  • La registrazione di nuovi contratti e il pagamento dell’imposta sui relativi canoni possono dimostrare che l’Amministrazione conosce il nuovo assetto negoziale; una seconda imposizione sui medesimi rapporti economici può violare il divieto di doppia imposizione.
  • La registrazione degli accordi modificativi non sostituisce necessariamente gli specifici adempimenti di comunicazione e versamento richiesti per la risoluzione anticipata: è opportuno rispettarli tempestivamente e conservare prova documentale con data certa.
  • In Cassazione la diversa lettura del contratto proposta dalla parte non basta a contestare l’interpretazione del giudice di merito: occorre denunciare in modo specifico la violazione delle regole ermeneutiche o un effettivo vizio di motivazione.

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