Sentenza del 18/04/2024 n. 10510 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Le società avevano stipulato il contratto di locazione il 3 settembre 2015 e lo avevano registrato tardivamente il 29 marzo 2016. Avevano ravveduto la tardiva registrazione calcolando la sanzione sul canone della prima annualità, ma l'Ufficio aveva emesso avvisi di liquidazione contestando il mancato pagamento dell'imposta e parametrando la sanzione al corrispettivo dell'intera durata pluriennale. La CTP di Milano aveva accolto il ricorso delle società e la CTR della Lombardia aveva respinto l'appello dell'Ufficio. In Cassazione l'Agenzia, con un unico motivo, ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 13 del d.lgs. n. 472/1997 e 17, 43 e 69 del d.P.R. n. 131/1986: secondo l'Agenzia, la facoltà di pagare annualmente l'imposta non determinava anche la base di calcolo della sanzione, che avrebbe dovuto riferirsi all'intero corrispettivo contrattuale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia, confermando la decisione della CTR. Ha stabilito che, per la tardiva registrazione di un contratto pluriennale di locazione di immobile a uso non abitativo, la sanzione va commisurata all'imposta dovuta per la prima annualità, non all'imposta calcolata sull'intero corrispettivo dell'intera durata contrattuale. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità: 6.500 euro per compensi e 200 euro per esborsi, oltre accessori di legge. Non è dovuto il raddoppio del contributo unificato, essendo l'Agenzia esente in quanto amministrazione dello Stato.
Norme richiamate
Art. 69 del d.P.R. n. 131/1986
l'importo della sanzione da irrogare al contribuente, nel caso di tardiva registrazione di un contratto di locazione pluriennale di un immobile ad uso diverso da quello abitativo, va ragguagliato all'imposta dovuta per la prima annualità di contratto.
La sanzione per la tardiva registrazione del contratto pluriennale si calcola sull'imposta relativa alla prima annualità, anziché sull'imposta riferita all'intero corrispettivo pattuito per la durata del contratto.
Art. 43, comma 1, lettera h), del d.P.R. n. 131/1986
la cornice normativa rilevante in materia (artt. 69; 43, comma 1, lettera h); 17, comma 3, del D.P.R. n. 131 del 1986) deve essere interpretata tenendo conto anche dell'intervento della Corte Costituzionale
La regola che individua nel corrispettivo dell'intera durata la base imponibile dei contratti patrimoniali va letta congiuntamente alla disciplina del pagamento annuale e alla natura annuale del tributo nelle locazioni considerate; non comporta, per la sanzione da tardiva registrazione, il riferimento automatico all'intera durata.
Art. 17, comma 3, del d.P.R. n. 131/1986
la facoltà, stabilita dall'art. 17, comma 3, del D.P.R. n. 131 del 1986, di optare per il pagamento del tributo in unica soluzione, con riferimento al corrispettivo pattuito per l'intera durata contrattuale, "non modifica il carattere annuale del tributo relativo alle indicate locazioni di immobili urbani"
La possibilità di versare l'imposta in un'unica soluzione è un'opzione di pagamento anticipato e non modifica il carattere annuale del tributo. Di conseguenza, ai fini della sanzione per tardiva registrazione, rileva l'imposta dovuta per la prima annualità.
Art. 13 del d.lgs. n. 472/1997
La norma disciplina il ravvedimento operoso richiamato nel caso concreto. La Corte non ne ricava un autonomo criterio di calcolo della sanzione: il ravvedimento riferito alla tardiva registrazione va commisurato alla sanzione determinata secondo l'imposta dovuta per la prima annualità.
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002
La ricorrente non è tenuta al pagamento del raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, per l'esenzione prevista dal richiamato decreto per le amministrazioni dello Stato.
Il raddoppio del contributo unificato non si applica all'Agenzia delle Entrate in quanto amministrazione dello Stato esente.
Massime di principio
- Per un contratto pluriennale di locazione di immobile a uso non abitativo registrato tardivamente, la sanzione va calcolata sull'imposta relativa alla prima annualità, non sul corrispettivo complessivo dell'intera durata contrattuale.
- La facoltà di versare l'imposta di registro annualmente oppure in un'unica soluzione attiene alle modalità di pagamento e non trasforma il tributo da annuale in un'imposta riferita necessariamente all'intera durata.
- Nel ravvedimento operoso per tardiva registrazione, l'importo da versare a titolo di sanzione segue la base di calcolo individuata per la violazione: nel caso deciso, l'imposta dovuta per la prima annualità.
- L'esenzione delle amministrazioni dello Stato dal raddoppio del contributo unificato opera anche quando l'amministrazione soccombe nel giudizio.
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