Sentenza del 18/04/2024 n. 10551 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Le società impugnavano l’avviso di rettifica e liquidazione relativo alle imposte ipotecaria e catastale, agli interessi e alle sanzioni sull’atto, del prezzo di Euro 2.261.000 oltre IVA, con cui era stata ceduta per ventuno anni la proprietà superficiaria di un impianto fotovoltaico, nell’ambito di un’operazione di sale and lease back. L’Ufficio aveva determinato un maggior valore con metodo comparativo, ai sensi degli artt. 51 e 52 del D.P.R. n. 131/1986. In Cassazione le ricorrenti contestavano: la riconducibilità dell’operazione a una compravendita o cessione immobiliare anziché a un finanziamento unitario; l’omessa pronuncia sulla mancata allegazione o riproduzione degli atti comparativi nell’avviso, con pregiudizio del diritto di difesa; e l’inidoneità dell’atto usato come comparazione, sostenendo anche che una perizia dimostrava la congruità del prezzo. La CTP di Caserta aveva respinto il ricorso e la CTR della Campania aveva confermato, ritenendo irrilevante la struttura di sale and lease back ai fini della costituzione del diritto di superficie e non provata dalle contribuenti una diversa valutazione del bene.
La decisione
La Corte di cassazione non ha deciso nel merito i tre motivi: ha dichiarato estinto il giudizio perché le ricorrenti avevano documentato l’accesso alla definizione agevolata prevista dall’art. 6 del D.L. n. 119/2018, convertito dalla L. n. 136/2018, e il pagamento in unica soluzione dell’importo dovuto; l’Agenzia non aveva presentato istanza di trattazione entro il 31 dicembre 2020 e non risultava notificato un diniego della definizione. Le spese del giudizio estinto restano a carico delle parti che le hanno anticipate. La Corte ha inoltre escluso un ulteriore versamento del contributo unificato.
Norme richiamate
Art. 6, commi 6, 12 e 13, D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136
«In mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata, il processo è dichiarato estinto, con decreto del Presidente».
Nel caso concreto, la mancata istanza di trattazione dell’Agenzia, insieme alla definizione agevolata documentata dalle ricorrenti e all’assenza di un diniego notificato, ha comportato l’estinzione del processo.
Art. 46, comma 3, D.Lgs. n. 546/1992
«Le spese del giudizio estinto rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate».
L’estinzione non comporta una condanna della controparte alle spese: ciascuna parte sopporta quelle già anticipate.
Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
La Corte esclude l’ulteriore contributo unificato, poiché l’estinzione deriva dall’iniziativa relativa alla definizione agevolata e non ricorrono i presupposti per il raddoppio.
Art. 1, comma 17, L. n. 228/2012
La disposizione è richiamata quale norma che ha inserito il meccanismo dell’ulteriore contributo unificato; nel caso concreto la Corte ne esclude l’applicazione per la causa estintiva verificatasi.
Massime di principio
- Quando una controversia tributaria viene definita con la procedura agevolata prevista dalla legge e il contribuente documenta la domanda e il pagamento richiesto, occorre verificare anche se sia stato notificato un diniego e se la parte interessata abbia chiesto tempestivamente la trattazione: in mancanza di quest’ultima istanza entro il termine previsto, il processo è dichiarato estinto.
- L’estinzione conseguente alla definizione agevolata non equivale a una decisione di merito: non consente di considerare accolte o respinte le contestazioni sostanziali sull’imposta o sulla valutazione, che restano non esaminate.
- Per il giudizio estinto, le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate, salvo diversa disposizione applicabile al caso concreto.
- La declaratoria di estinzione dovuta alla definizione agevolata non comporta automaticamente il raddoppio del contributo unificato: il relativo presupposto va verificato in relazione alla causa concreta di chiusura del processo.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 18 apr 2024Sentenza del 18/04/2024 n. 10510 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 18 apr 2024Sentenza del 18/04/2024 n. 10513 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 18 apr 2024Sentenza del 18/04/2024 n. 10539 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 18 apr 2024Sentenza del 18/04/2024 n. 10559 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 18 apr 2024Sentenza del 18/04/2024 n. 10567 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 18 apr 2024Sentenza del 18/04/2024 n. 10577 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →