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Sentenza

Sentenza del 18/04/2024 n. 10551 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Le società impugnavano l’avviso di rettifica e liquidazione relativo alle imposte ipotecaria e catastale, agli interessi e alle sanzioni sull’atto, del prezzo di Euro 2.261.000 oltre IVA, con cui era stata ceduta per ventuno anni la proprietà superficiaria di un impianto fotovoltaico, nell’ambito di un’operazione di sale and lease back. L’Ufficio aveva determinato un maggior valore con metodo comparativo, ai sensi degli artt. 51 e 52 del D.P.R. n. 131/1986. In Cassazione le ricorrenti contestavano: la riconducibilità dell’operazione a una compravendita o cessione immobiliare anziché a un finanziamento unitario; l’omessa pronuncia sulla mancata allegazione o riproduzione degli atti comparativi nell’avviso, con pregiudizio del diritto di difesa; e l’inidoneità dell’atto usato come comparazione, sostenendo anche che una perizia dimostrava la congruità del prezzo. La CTP di Caserta aveva respinto il ricorso e la CTR della Campania aveva confermato, ritenendo irrilevante la struttura di sale and lease back ai fini della costituzione del diritto di superficie e non provata dalle contribuenti una diversa valutazione del bene.

La decisione

La Corte di cassazione non ha deciso nel merito i tre motivi: ha dichiarato estinto il giudizio perché le ricorrenti avevano documentato l’accesso alla definizione agevolata prevista dall’art. 6 del D.L. n. 119/2018, convertito dalla L. n. 136/2018, e il pagamento in unica soluzione dell’importo dovuto; l’Agenzia non aveva presentato istanza di trattazione entro il 31 dicembre 2020 e non risultava notificato un diniego della definizione. Le spese del giudizio estinto restano a carico delle parti che le hanno anticipate. La Corte ha inoltre escluso un ulteriore versamento del contributo unificato.

Norme richiamate

  • Art. 6, commi 6, 12 e 13, D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136

    «In mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata, il processo è dichiarato estinto, con decreto del Presidente».

    Nel caso concreto, la mancata istanza di trattazione dell’Agenzia, insieme alla definizione agevolata documentata dalle ricorrenti e all’assenza di un diniego notificato, ha comportato l’estinzione del processo.

  • Art. 46, comma 3, D.Lgs. n. 546/1992

    «Le spese del giudizio estinto rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate».

    L’estinzione non comporta una condanna della controparte alle spese: ciascuna parte sopporta quelle già anticipate.

  • Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    La Corte esclude l’ulteriore contributo unificato, poiché l’estinzione deriva dall’iniziativa relativa alla definizione agevolata e non ricorrono i presupposti per il raddoppio.

  • Art. 1, comma 17, L. n. 228/2012

    La disposizione è richiamata quale norma che ha inserito il meccanismo dell’ulteriore contributo unificato; nel caso concreto la Corte ne esclude l’applicazione per la causa estintiva verificatasi.

Massime di principio

  • Quando una controversia tributaria viene definita con la procedura agevolata prevista dalla legge e il contribuente documenta la domanda e il pagamento richiesto, occorre verificare anche se sia stato notificato un diniego e se la parte interessata abbia chiesto tempestivamente la trattazione: in mancanza di quest’ultima istanza entro il termine previsto, il processo è dichiarato estinto.
  • L’estinzione conseguente alla definizione agevolata non equivale a una decisione di merito: non consente di considerare accolte o respinte le contestazioni sostanziali sull’imposta o sulla valutazione, che restano non esaminate.
  • Per il giudizio estinto, le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate, salvo diversa disposizione applicabile al caso concreto.
  • La declaratoria di estinzione dovuta alla definizione agevolata non comporta automaticamente il raddoppio del contributo unificato: il relativo presupposto va verificato in relazione alla causa concreta di chiusura del processo.

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