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Sentenza

Sentenza del 18/04/2024 n. 10539 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società aveva chiesto il rimborso della maggiore imposta di registro proporzionale versata negli anni 2012-2015 per contratti di locazione di immobili strumentali assoggettati anche a IVA. La CTP di Milano aveva accolto parzialmente il ricorso contro il silenzio-rifiuto dell’Amministrazione; la CTR della Lombardia aveva rigettato l’appello dell’Agenzia, ritenendo che l’imposta di registro dell’1% fosse incompatibile con la direttiva IVA perché costituiva un’imposta sul giro d’affari. L’Agenzia ha proposto due motivi: nullità della sentenza della CTR per motivazione apparente, perplessa e omissiva; violazione dell’art. 40, comma 1-bis, del TUR e dell’art. 401 della direttiva 2006/112/CE, sostenendo che l’imposta di registro settoriale sui contratti di locazione non è un’imposta sul giro d’affari vietata dalla disciplina unionale.

La decisione

La Cassazione ha rigettato il primo motivo: la motivazione della CTR, pur sintetica e resa anche per relationem, non era apparente, poiché esprimeva una valutazione riconoscibile sulla presunta incompatibilità dell’imposta con il diritto unionale. Ha accolto il secondo motivo, alla luce dell’ordinanza CGUE 12 ottobre 2017, causa C-549/16, secondo cui l’art. 401 della direttiva 2006/112/CE non osta all’imposta di registro proporzionale sui contratti di locazione di beni strumentali, anche se soggetti a IVA. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e, non occorrendo ulteriori accertamenti, ha deciso nel merito rigettando il ricorso originario della società, con conseguente venir meno del diritto al rimborso richiesto. Spese dell’intero giudizio compensate, in ragione dell’assenza di precedenti di legittimità e della decisione intervenuta in corso di causa sulla questione pregiudiziale.

Norme richiamate

  • Art. 401 della direttiva 2006/112/CE

    L'articolo 401 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, dev'essere interpretato nel senso che esso non osta ad un'imposta di registro proporzionale che colpisce i contratti di locazione di beni strumentali, quale quella prevista dalla normativa nazionale di cui al procedimento principale, anche quando detti contratti siano parimenti soggetti all'imposta sul valore aggiunto.

    Il divieto unionale riguarda le imposte che, per le loro caratteristiche, interferiscono con il sistema IVA come imposte sul giro d’affari; non impedisce invece un’imposta di registro proporzionale riferita specificamente ai contratti di locazione di immobili strumentali, anche quando questi siano assoggettati a IVA.

  • Art. 40, comma 1-bis, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Testo unico dell’imposta di registro)

    Il legislatore nazionale individua una deroga alla regola generale dell'alternatività IVA/Registro, sottoponendo ad imposizione proporzionale di registro le predette locazioni, ancorché assoggettate all'imposta sul valore aggiunto.

    La disposizione assoggetta a imposta di registro proporzionale le locazioni di immobili strumentali considerate, anche se soggette a IVA; tale imposizione non è incompatibile con il diritto unionale per il solo fatto della contemporanea applicazione dell’IVA.

  • Art. 36, comma 2, n. 4, e art. 61 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546; art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.; art. 118 disp. att. c.p.c.; art. 111, comma 6, Cost.

    La motivazione della sentenza di appello con rinvio per relationem a quella di primo grado è ammissibile purché la condivisione della decisione avvenga attraverso un autonomo esame critico dei motivi d'impugnazione e che non si risolva in una acritica adesione al provvedimento richiamato.

    La motivazione per relationem è valida se consente di comprendere che il giudice d’appello ha esaminato criticamente le censure e ha fatto proprie le ragioni della decisione richiamata; non è sufficiente una mera adesione acritica. Nel caso concreto, la motivazione, benché sintetica, ha superato questa soglia.

  • Art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.

    La Corte ha esaminato il ricorso per i vizi rispettivamente di violazione di legge e di nullità della sentenza: il motivo relativo alla motivazione è stato rigettato, mentre è stato accolto quello sulla corretta interpretazione della disciplina dell’imposta di registro in rapporto alla direttiva IVA.

Massime di principio

  • La contemporanea applicazione di IVA e imposta di registro non è, da sola, vietata dal diritto unionale: occorre verificare natura e caratteristiche dell’imposta di registro e se essa costituisca effettivamente un’imposta generale sul giro d’affari. L’imposta proporzionale specifica sui contratti di locazione di immobili strumentali è compatibile con l’art. 401 della direttiva 2006/112/CE.
  • Una sentenza d’appello può motivare per relationem richiamando la decisione di primo grado, purché dal provvedimento emerga un autonomo esame critico dei motivi d’appello; una motivazione breve non equivale automaticamente a motivazione apparente.
  • Se la Cassazione accoglie un motivo e la controversia non richiede ulteriori accertamenti di fatto, può decidere direttamente nel merito, rigettando il ricorso introduttivo del contribuente.
  • Le spese possono essere compensate quando la questione era priva di precedenti di legittimità e la soluzione è intervenuta nel corso del giudizio a seguito di una pronuncia pregiudiziale della Corte di giustizia.

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